Penale

Cantone: intercettazioni a misura di connessione

di Giovanni Negri

Arrivano anche da Raffaele Cantone le prime indicazioni sull’applicazione della riforma delle intercettazioni. Analogamente a quanto fatto da altri uffici inquirenti, il nuovo capo della Procura di Perugia mette nero su bianco, in una direttiva, una serie di soluzioni ai casi già più controversi. A partire dalla disciplina da applicare nel passaggio da vecchie a nuove regole. Da superare è il dato formale dell’iscrizione del reato, quando la relativa notizia è stata acquisita in una data anteriore al 31 agosto 2020 (la riforma è partita il 1° settembre): in questo caso, come per i procedimenti iscritti contro ignoti prima del 31 agosto e identificazione successiva e per le notizie di reato emerse prima della fine di agosto con successiva formazione del fascicolo attraverso stralcio, si continueranno ad applicare le vecchie misure.

Discorso diverso per i procedimenti iscritti prima del 31 agosto nell’ambito dei quali emergono attività investigative in corso e in particolare nuove notizie di reato che rendono indispensabili nuove iscrizioni. Per queste situazioni, la direttiva di Cantone chiarisce che continuerà ad applicarsi la disciplina precedente in caso di connessione forte (articolo 12 del Codice di procedura penale) con le imputazioni originarie, ritenendo che non ne derivino nuovi procedimenti; a tutte le altre iscrizioni, invece, dovrà essere applicata la riforma, nella convinzione che si tratta di procedimenti nuovi e diversi, senza che abbia rilevanza il fatto che l’iscrizione avviene in un procedimento già instaurato.

Le trascrizioni integrali delle intercettazioni non devono , di norma, più avvenire, nel caso di procedimento nel quale è chiesta dal Pm l’applicazione di misure cautelari. Nella richiesta il pubblico ministero dovrà limitarsi a riassumere il contenuto delle intercettazioni. Quanto a una delle più significative novità dell’ultima versione della riforma, cioè la nuova regolamentazione dell’utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi, in coerenza con quanto disposto di recente dalle Sezioni unite della Cassazione, la direttiva Cantone ricorda che l’uso è possibile, a prescindere di qualsiasi rapporto di connessione, quando i reati ulteriori rispetto a quelli oggetto dell’orignaria autorizzazione rientrano nel lungo elenco previsto dall’articolo 266 del Codice di procedura penale.

Anche le intercettazioni attraverso trojan possono essere utilizzate in via estensiva, ma solo quando indispensabili per la prova di una categoria di reati meno ampia di quella oggetto delle intercettazioni allargate ”normali”. Le conversazioni registrate attraverso il trojan potranno riguardare solo la scoperta di reati diversi ma per i quali il Codice ammette l’impiego del captatore informatico.

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