Immobili

Il diritto di antenna consente l'installazione nella altrui proprietà

Inoltre, precisa il tribunale di Castrovillari, deve essere consentito il passaggio nella proprietà per la manutenzione

di Andrea Alberto Moramarco

Il proprietario di un immobile non può opporsi alla installazione di una antenna televisiva altrui sul tetto di sua proprietà, purché ciò non alteri la destinazione del bene o non pregiudichi il decoro architettonico o la stabilità del medesimo. Né può opporsi al passaggio sulla sua proprietà in caso di manutenzione dell'antenna. Ad affermarlo è il Tribunale di Castrovillari con la sentenza n. 694/2020, sottolineando l'importanza del cosiddetto diritto di antenna, posto a tutela della informazione del singolo.

La vicenda
La controversia prende le mosse dall'atto di citazione con il quale i proprietari di un immobile chiedevano la rimozione dell'antenna televisiva installata nell'immobile limitrofo. A dire degli attori, tale antenna sporgeva sul tetto della loro proprietà e costituiva un costante pericolo per via della presenza di un lucernaio, oltre a rendere necessario per la sua manutenzione il passaggio sulla loro proprietà. I convenuti si difendevano sottolineando come l'antenna fosse ancorata sul proprio muro e che, ad ogni modo, il fastidio subìto dagli attori fosse soccombente rispetto alle loro esigenze di informazione legate alla installazione dell'antenna.

La decisione
Il Tribunale boccia la tesi degli attori, non sussistendo alcun pregiudizio per la loro proprietà, posto che l'antenna è fissata sul muro di proprietà dei convenuti e che anche per la manutenzione non si rende necessario il passaggio nell'immobile degli attori stessi. Ad ogni modo, alcun pregiudizio vi potrebbe essere anche se l'antenna fosse stata installata nella loro proprietà e anche se per la manutenzione fosse davvero necessario transitare sul tetto altrui.
Difatti, spiega il giudice, qui viene in rilievo il cosiddeto diritto di antenna, (legge n. 554/1940, articoli 1 e 3; Dpr n. 156/1973, articolo 231; D.lgs. n. 259/2003, articoli 91 e 209), «che consiste nella possibilità riconosciuta a un soggetto di installare la propria antenna per la ricezione del segnale radiotelevisivo e tutti gli accessori connessi al suo funzionamento, su proprietà altrui o condominiale». Si tratta di una prerogativa «riconosciuta dalla giurisprudenza quale diritto soggettivo perfetto di natura personale in quanto conseguente al diritto di informazione del singolo», come riconosciuto dalla Costituzione. Inoltre, tale diritto comprende «la possibilità di accedere alla proprietà altrui per compiere i necessari interventi di manutenzione e riparazi one degli impianti di ricezione senza che ciò arrechi danno alla proprietà altrui».
Di conseguenza, non può mai essere impedita l'installazione di una antenna televisiva, purché ciò non rechi pregiudizio all'uso della proprietà altrui, non alteri la destinazione originaria del bene, preservi il decoro architettonico, la stabilità e la sicurezza dell'edificio. Nei limiti del rispetto di tali requisiti, dunque, i proprietari degli immobili le cui parti sono utilizzate per l'installazione delle antenne devono sempre consentire l'accesso per l'installazione e non possono opporsi al passaggio in caso di manutenzione.

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