Giustizia

Dl covid: deposito analogico col blocco del portale - Prorogata l'emergenza nei tribunali

Con il Dl n. 44 del 2021 via libera anche al concorso in magistratura. De Angelis (Aiga): "Ora udienze per fasce orarie e trattazione scritta nel civile"

di Francesco Machina Grifeo

Il decreto legge 1° aprile 2021 n. 44 (cosiddetto Dl covid), che reca «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», contiene importanti novità anche in materia di giustizia e di deposito degli atti. Per prima cosa è stata prevista la proroga fino al 31 luglio delle disposizioni relative all'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica. Si è poi prevista la possibilità in caso di blocco del portale telematico di consentire il deposito cartaceo degli atti nel processo penale. Novità infine anche in materia di concorsi pubblici in generale e di quello in magistratura in particolare che viene espressamente autorizzato e le cui date dovranno essere fissate entro un mese dalla pubblicazione del decreto covid.

Per il Presidente dell'Aiga, Antonio De Angelis: "Il perdurare della emergenza sanitaria ha reso inevitabile la proroga dell'emergenza per gli uffici giudiziari. Occorre tuttavia che si faccia di più per evitare il contagio: serve l'obbligo per tutti i Magistrati di fissare le udienze per fasce orarie, prevedendo laddove necessario anche udienze pomeridiane". "Quanto al civile - conclude -, occorre utilizzare senza timidezze lo strumento della trattazione scritt a, che ha dato buona prova di se.".

Il nuovo termine del 31 luglio va così a modificare la precedente scadenza contenuta nell'articolo 23 del Dl 137/2020 che ha introdotto disposizioni volte a regolare lo svolgimento dei procedimenti giurisdizionali, sia nel settore penale che nel settore civile, efficaci fino alla cessazione dell'emergenza.

Ma il decreto n. 44/2021 interviene anche sugli articoli 23bis e 23 ter aggiunti in un secondo momento. Il primo di essi dispone, nel penale, la decisione in camera di consiglio dei giudizi di appello (salva richiesta espressa della discussione orale o della volontà dell'imputato di comparire). Il secondo, la sospensione dei giudizi e dei termini di prescrizione in caso di rinvio dell'udienza in dipendenza delle limitazioni di movimento. Analoghi differimenti a fine luglio sono previsti anche per i giudizi amministrativi e contabili.

La richiesta di proroga della normativa emergenziale era stata sollevata nei giorni scorsi dall'Associazione nazionale magistrati nel corso di un colloquio con la Ministra della Giustizia Marta Cartabia e poi messa al centro anche del contestato comunicato in materia di vaccini, nel quale si premeva per un intervento volto a mettere in sicurezza l'attività giudiziaria.

Il decreto n. 44/2021 prevede poi anche una norma richiesta a più riprese dai penalisti e che è stata all'origine anche della recente astensione dalle udienze, dal 29 al 31 marzo. Le Camere penali infatti avevano proclamato lo sciopero a seguito delle "reiterate richieste, tutte andate a vuoto di consentire, alla luce di un ‘evidente malfunzionamento dei portali'"- cosa che determina una ‘grave lesione dei diritti dei cittadini sottoposti a procedimento penale e delle persone offese -, di accedere anche alle modalità tradizionali di deposito e accesso ai fascicoli".

Ebbene il Governo ha previsto l'inserimento di due nuovi commi all'articolo 24, sempre del Dl 137/2020, anch'esso prorogato, in cui si prevede (il 2-bis) che "Il malfunzionamento del portale del processo penale telematico è attestato dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, segnalato sul Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e costituisce caso di forza maggiore ai sensi dell'articolo 175 del codice di procedura penale".

E che (2-ter) in questi casi (quelli previsti dal comma 2-bis), fino alla riattivazione dei sistemi, l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico. Inoltre, si è previsto che l'autorità giudiziaria può autorizzare, altresì, il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche ed eccezionali.

La norma, infatti, al comma 1 dispone che il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico. E che il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento. È stato aggiunto infine il seguente periodo: "Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza".

Novità anche in materia di concorsi pubblici. Attraverso una serie di deroghe si prevede lo svolgimento di una sola prova scritta e una orale, con modalità decentrate. Si prevedono inoltre modalità ulteriormente semplificate (prova orale facoltativa) per i concorsi relativi al periodo dell'emergenza sanitaria e la possibilità a regime per le commissioni di suddividersi in sottocommissioni. È esclusa invece l'applicazione delle procedure derogatorie per il personale in regime di diritto pubblico. Inoltre, dal 3 maggio 2021 i concorsi riprenderanno in presenza nel rispetto delle linee guida del Comitato tecnico-scientifico.

Capitolo a parte per il concorso in magistratura. Si consente infatti lo svolgimento della prova scritta del concorso per magistrato ordinario (indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019) anche in deroga alle disposizioni vigenti, che regolano lo svolgimento di procedure concorsuali nel corso dell'emergenza pandemica da COVID-19. Si prevede espressamente che l'accesso dei candidati ai locali destinati allo svolgimento della prova scritta e della prova orale sia subordinato alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva, sulle condizioni previste dal decreto del Ministro della giustizia concernente l'accesso ai locali adibiti alle prove.

Con decreto del Ministro della Giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data entrata in vigore del Dl Covid, previo parere favorevole del Comitato tecnico scientifico, saranno invece stabilite le modalità operative per lo svolgimento della prova scritta e della prova orale, nonché le condizioni per l'accesso ai d'esame.

La prova scritta consisterà nello svolgimento di sintetici elaborati teorici su due delle materie (di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160), individuate mediante sorteggio effettuato dalla commissione di concorso il mattino del giorno fissato per lo svolgimento di ciascuna prova. La commissione terrà conto della capacità di sintesi nello svolgimento degli elaborati che dovranno essere presentati nel termine di quattro ore dalla dettatura.

L'idoneità è conseguita dai candidati che ottengono una valutazione complessiva nelle due prove non inferiore a novantasei punti. È prevista ed autorizzata una spesa di euro 4.130.281 per l'anno 2021.

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