Civile

Prime interpretazioni giurisprudenziali sulla sospensione delle procedure esecutive immobiliari sulla prima del d.l. n. 137/2020 ("decreto ristori")

La questione attiene all'interpretazione della norma dell'art. 4 d.l. n. 137/2020 nella parte in cui dispone che sia inefficace "ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare" avente ad oggetto "l'abitazione principale" effettuata a far data dal 25 ottobre 2020 e sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto

di Agostino Sola *


Tra le prime interpretazioni giurisprudenziali che si hanno dell'art. 4 d.l. n. 137/2020, a modifica dell'art. 54ter d.l. n. 18/2020, si deve segnalare un'interessante ordinanza del Tribunale di Pordenone, Giudice Dott. Tonon.

La questione attiene all'interpretazione della norma dell'art. 4 d.l. n. 137/2020 nella parte in cui dispone che sia inefficace "ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare" avente ad oggetto "l'abitazione principale" effettuata a far data dal 25 ottobre 2020 e sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Conversione poi intervenuta con la legge del 18 dicembre 2020, n. 176.

L'art. 54ter, invece, prevede la sospensione delle procedure esecutive per il pignoramento immobiliare sino al 31 dicembre 2020. Data prorogata sino al 30 giugno 2029 (art. 13, comma 14, d.l. n. 183/2020).

La questione, dunque, attiene alla portata dell'inefficacia delle procedure esecutive per il pignoramento immobiliare.

Il Tribunale di Pordenone, dunque, valorizza l'utilizzo (tanto nell'art. 4 d.l. n. 137/2020 quanto nell'art. 54ter d.l. n. 18/2020) dell'identica locuzione di «ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare» per osservare come non vi sia alcun processo esecutivo anteriore o prodromico («per il») al pignoramento. Da ciò deriva che, ai sensi dell'art. 54ter, non si può sospendere un procedimento che non esiste perché non iniziato. Quale ulteriore corollario, secondo un'interpretazione logica, il Tribunale di Pordenone sostiene che gli effetti dell'inefficacia colpiscono "solamente" gli atti successivi alla notifica del pignoramento immobiliare.

In conclusione, dunque, l'art. 4 d.l. n. 137/2020, non impedisce di vincolare a fini espropriativi l'abitazione principale (mediante la notifica ex art. 555 c.p.c. e l'esecuzione delle formalità di trascrizione) successivamente al 25 ottobre 2020, né stabilisce l'invalidità o l'inefficacia del pignoramento compiuto nel suo periodo di vigenza, ma, piuttosto, rende gli atti esecutivi successivi al pignoramento ipso iure inidonei alla produzione degli effetti tipici.

Ne deriva che la procedura esecutiva intrapresa (se limitata alla sola notifica del pignoramento, è sospesa); viceversa, ogni altra attività successiva alla notifica del pignoramento è inefficace. In ipotesi, dunque, se si dovesse procedere al deposito dell'istanza di vendita dell'immobile adibito ad abitazione principale, questa sarebbe inefficace, tamquam non esset.

Una simile interpretazione, peraltro, pare coerente con un equo bilanciamento di valori tra la conservazione della garanzia a tutela del diritto di credito azionato con il pignoramento e tra la conservazione del diritto (temporaneo – fino alla "data di conversione del presente decreto") del debitore a non subire l'espropriazione forzata della propria abitazione principale.

*a cura dell'avv. Agostino Sola

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