Lavoro

Licenziabile il dipendente visto giocare a calcio sebbene in malattia per un'anca operata

Secondo la sentenza della Cassazione n. 8443/21 lo sforzo a cui si era sottoposto il lavoratore allungava i tempi di guarigione

di Giampaolo Piagnerelli

Il dipendente affetto dal morbo di parkinson e, che abbia subito un intervento per la ricostruzione dell'anca, è licenziabile se visto giocare e dribblare giocatori su un campo di calcio. Si tratta, infatti, di un'attività fisica che non va certo a migliorare le condizioni per un celere rientro sul posto di lavoro. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 8443/21.

I fatti. Lla Corte di appello di Roma ha rigettato il reclamo proposto da un dipendente contro la sentenza di primo grado che aveva sancito la legittimità del licenziamento disciplinare intimatogli dall'azienda. La Corte d'appello ha ritenuto legittimo il recesso, per interruzione del vincolo fiduciario, in quanto il lavoratore, durante il periodo di godimento del congedo per malattia, aveva svolto un'attività impegnativa al di fuori dell'azienda esponendo se stesso al rischio di un aggravamento delle proprie condizioni di salute e comunque di un rallentamento della definitiva guarigione clinica. Il lavoratore, infatti, con un infortunio all'anca e con il morbo di parkinson avrebbe dovuto fare movimenti solo in presenza di un fisioterapista. Il dipendente, invece, si era intrattenuto per ore sul campo di calcio, partecipando personalmente a incontri calcistici, correndo e dribblando gli avversari e insegnando ai ragazzi, anche con il proprio esempio, tattiche di gioco. La Corte d'appello ha dunque giudicato l'attività sostenuta dal prestatore ben più faticosa e impegnativa dell'attività lavorativa ordinariamente richiesta (di natura impiegatizia) e ha concluso che il lavoratore avrebbe potuto riprendere a lavorare già alcuni mesi prima della contestazione disciplinare. Secondo il lavoratore che ha proposto ricorso in Cassazione la presenza presso il campo di calcio era dettata dalla necessità di effettuare attività riabilitativa dopo l'intervento di protesi all'anca sinistra cui era stato sottoposto presso una struttura ospedaliera. La Cassazione, pur non potendo entrare nel merito della vicenda, ha ritenuto che la ricostruzione dei fatti effettuata dai giudici di merito fosse corretta e in grado di far venire meno il rapporto fiduciario tra il lavoratore e il datore.

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