Civile

Opposizione a sanzioni amministrative, onere della prova a carico della Pa

a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Sanzioni amministrative – Opposizione – Onere della prova – A carico della Pa – Mancato pagamento del biglietto di autobus.
Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa grava sulla Pa, in quanto attore sostanziale, l'onere della prova, ex art. 2697 cc, dei fatti costitutivi della sua pretesa, mentre l'opponente che li contesti, deve dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione.
•Corte di cassazione, sezione VI civile, ordinanza 26 febbraio 2020 n. 5263

Sanzioni amministrative - Opposizione - Etilometro - Obblighi formali di omologazione a taratura - Verbale di accertamento - Onere della prova – A carico della Pa - Fondamento.
In tema di violazione al codice della strada, il verbale dell'accertamento effettuato mediante etilometro deve contenere, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata, l'attestazione della verifica che l'apparecchio da adoperare per l'esecuzione del cd. "alcooltest" è stato preventivamente sottoposto alla prescritta e aggiornata omologazione e alla indispensabile corretta calibratura; l'onere della prova del completo espletamento di tali attività strumentali grava, nel giudizio di opposizione, sulla Pa poiché concerne il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria.
•Corte di cassazione, sezione VI civile, ordinanza 24 gennaio 2019 n. 1921

Borsa - Intermediazione finanziaria - Sanzioni amministrative - Opposizione - Prova della condotta illecita - Onere a carico della p.a.- Prova contraria - Onere a carico dell'opponente.
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria è posto a carico dell'Amministrazione, la quale è pertanto tenuta a fornire la prova della condotta illecita. Tuttavia, nel caso dell'illecito omissivo di pura condotta, essendo il giudizio di colpevolezza ancorato a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico, è sufficiente la prova dell'elemento oggettivo dell'illecito comprensivo della "suita" della condotta inosservante, in assenza di elementi tali da rendere inesigibile la condotta o imprevedibile l'evento. Così intesa la "presunzione di colpa" non si pone in contrasto con gli artt. 6 CEDU e 27 Cost. anche nel caso la sanzione abbia natura sostanzialmente penale in quanto afflittiva.
•Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 22 gennaio 2018 n. 1529

Sanzioni amministrative - Opposizione - Procedimento - Onere probatorio - Riparto – Grava sulla Pa - Sanzione amministrativa per violazione del divieto di trasporto di animali malati.
Nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa si applicano i princìpi generali in materia di riparto dell'onere della prova, con la conseguenza che è onere della Pa provare la sussistenza degli elementi costitutivi della sua pretesa, mentre all'opponente spetta di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa stessa. Ne consegue che, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa irrogata a chi abbia violato il divieto di trasporto di animali malati - imposto dall'art. 3, comma 1, lettera b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 532, relativo alla protezione degli animali durante il trasporto, una volta che l'amministrazione abbia provato che sia avvenuto il trasporto dell'animale malato, è onere dell'opponente provare il fatto impeditivo contemplato dalla lettera b1) della citata disposizione e cioè che il trasporto abbia riguardato un animale malato o ferito solo lievemente e che non sia stato causa per esso di sofferenze inutili.
•Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 3 marzo 2011 n. 5122

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