Amministrativo

Annullato diniego di saldo e stralcio di una cartella notificata al socio di società cancellata

Nota a sentenza - della Commissione Tributaria Provinciale di Catania, n. 1772/2/2021 depositata il 19 febbraio 2021

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di Redazione Plus Plus Diritto*


La cartella esattoriale, relativa a un debito IVA di una società cancellata, veniva notificata al socio che presentava dichiarazione di adesione alla definizione per estinzione dei debiti (saldo e stralcio) ai sensi dell'art. 1, commi 184 e 185 della Legge n. 145/2018 (rottamazione ter).

La Commissione Tributaria Provinciale di Catania, con sentenza n. 1772/2/2021 depositata il 19 febbraio 2021, ha annullato il diniego di saldo e stralcio, impugnato dal socio della società cancellata al quale veniva notificata, nel 2019, in qualità di coobbligato solidale, una cartella esattoriale relativa a un debito IVA della società estinta.

La ricorrente, assistita dagli Avv.ti Alberto e Luigi Fichera dello Studio legale Vocati, ha eccepito l'illegittimità del diniego di accesso alla definizione con saldo e stralcio del debito esattoriale, in forza del fenomeno successorio del socio per i debiti societari, che opera ex lege con decorrenza dalla cancellazione della società.

Analogo fenomeno successorio, riguardante gli eredi di persone fisiche, era stato affrontato dall'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 8/E del 10 aprile 2019 secondo la quale "l'erede può avvalersi dell'agevolazione in quanto, subentrando nell'universalità dei beni che costituiscono il patrimonio del defunto diviene egli stesso titolare del debito del de cuius (…)".

Con un'interpretazione analogica del principio di successione ereditaria del defunto, applicata alla devoluzione del patrimonio societario, e in presenza dei requisiti economico-patrimoniali risultanti dall'attestazione ISEE allegata al ricorso, la ricorrente lamentava di avere piena facoltà di accesso alla definizione per estinzione dei debiti iscritti a ruolo, riconosciuta alle persone fisiche, secondo le condizioni previste dall'art. 1, commi 184 e ss. Legge n. 145/2018.

Veniva, altresì, rilevato che il Legislatore non abbia limitato l'accesso alla procedura de qua ai debiti propri delle persone fisiche, bensì genericamente ai "debiti delle persone fisiche".

Né alcun riferimento all'intestazione della partita di ruolo alla persona fisica è dato evincere dalla lettura dell'articolo 1 comma 184 della Legge n. 145/2018. La ratio della norma era proprio quella di includere nell'agevolazione tutte le iscrizioni a ruolo in danno di persone fisiche, anche in via di coobbligati solidali, come nel caso deciso dalla CTP di Catania.

L'Agente della Riscossione ha provveduto alla notifica della cartella di pagamento sul presupposto che la ricorrente fosse divenuta responsabile con il proprio patrimonio personale per l'estinzione del debito iscritto a ruolo in danno della società cancellata.

Nella sentenza si legge: "Con riferimento ai requisiti di accesso al cosiddetto saldo e stralcio dei ruoli, il Legislatore non ha espressamente precluso la definizione del debito alla persona fisica, cointestataria del ruolo, nella qualità di coobbligata solidale quale socio di una società a responsabilità limitata (omissis) cancellata dal Registro delle imprese nel corso dell'anno 2017, posto che, nel caso di specie, le pretese patrimoniali si indirizzano ai soci, così creandosi un fenomeno successorio del tutto simile a quello ereditario. Invero la Riscossione Sicilia ha provveduto alla notifica della cartella di pagamento sul presupposto che la (omissis) quale socio della società (omissis) è divenuta responsabile, con il proprio patrimonio personale, per l'estinzione del debito della citata società già cancellata dal registro delle imprese nel corso dell'anno 2017, e ciò comporta che il debito della citata società non può che ritenersi gravante in capo alla persona fisica, proprio in virtù dell'analogico principio successorio".

Con queste motivazioni, i Giudici etnei hanno accolto le doglianze della ricorrente, già socio di una società cancellata dal Registro delle imprese e, per gli effetti, hanno annullato l'impugnata comunicazione di diniego della dichiarazione di adesione alla definizione ex art. 1, commi 184 e 185, della Legge n. 145/2018 e s.m.i., basata erroneamente, come è stato argomentato nella tesi difensiva, sul presupposto di riconducibilità del debito in capo alla società, ancorché estinta, e non già in capo alla ricorrente, persona fisica avente causa dei debiti societari.

*a cura della Redazione Plus Plus Diritto

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