Professione e Mercato

Espressioni irriguardose, l'avvocato non può pronunciarle anche quando è imputato

Il divieto è previsto a difesa della dignità e del decoro della professione e si estende anche a quelle pronunciate nella dimensione non professionale ovvero della vita privata

di Francesco Machina Grifeo

L'avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con dignità e decoro. Dunque commette una violazione disciplinare se nel corso di un processo penale in cui figura come imputato rivolge frasi "irriguardose e sconvenienti" al giudice ed ai colleghi. Lo ha stabilito il Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cosimato) con la sentenza n. 191 del 21 ottobre 2022.

In particolare, secondo il Consiglio di disciplin a, il legale aveva violato gli articoli 52.1 e 53.1 in relazione all'articolo 4.1 e 4.2 del Codice Deontologico per "non avere impostato i rapporti con i magistrati con dignità e rispetto", avendo pronunziato in udienza le seguenti espressioni: "Giudice, io la invito a tenere lei una condotta più consona al codice nei miei confronti"; "faccia un'ordinanza e la ricuso di nuovo", "poi vedremo se lei continuerà a fare il magistrato qui dentro"; ed ancora "io la ricuso e niniciemmu subito subito, visto che lei non è manifestamente in grado di condurre secondo le regole dello Stato Italiano questo processo". Ed ancora in memoria depositata agli atti di detto processo "la Dott.ssa ..si è fatta purtroppo, come si evince dal verbale, pesantemente condizionare, in quell'occasione, dall'astio e dal livore, nonché dalle iniziative scorrette e non lecite poste in essere in continuazione, anche nelle udienze, dalla Procura della Repubblica di Agrigento".

Proposto ricorso contro la sanzione della sospensione per mesi 10 dalla attività professionale (anche considerati i precedenti disciplinari) inflitta dal Cdd, il Consiglio nazionale forense l'ha respinta. Per il Cnf infatti anche nella dimensione privata e non propriamente nell'espletamento dell'attività forense, l'avvocato deve comportarsi con la dignità e con il decoro imposti dallafunzione che l'avvocaturasvolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive, il cui carattere illecito deve essere accertato caso per caso ed alla luce dell'ambito in cui esse sono pronunciate.

Più in generale, secondo il Cnf, le espressioni sconvenienti ed offensive (articolo 52 cdf) assumono rilievo di per sé, indipendentemente dal contesto in cui sono utilizzate e dalla attendibilità dei fatti che ne costituiscono oggetto, essendo il relativo divieto previsto a difesa della dignità e del decoro della professione. Dunque, prosegue la decisione, anche in presenza di condotte criticabili o perfino illecite dei colleghi o di terzi, l'avvocato deve manifestare la propria opinione o formulare la propria denuncia in maniera riguardosa della personalità e della reputazione altrui indipendentemente dalla considerazione delle possibili conseguenze civilistiche o penalistiche della condotta. Tale divieto, inoltre, assolutamente non si pone in conflitto con il diritto, garantito dall'articolo 21 Cost., di manifestare con libertà il proprio pensiero, il quale non è assoluto ed insuscettibile di limitazioni, ma trova concreti limiti nei concorrenti diritti dei terzi e nell'esigenza di tutelare interessi diversi, anch'essi costituzionalmente garantiti.

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