Penale

Tassa soggiorno, depenalizzazione reatroattiva

Per il mancato ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno, anche per i fatti precedenti il 19 maggio 2020, non scatta più il reato di peculato

di Patrizia Maciocchi

Per il mancato ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno, anche per i fatti precedenti il 19 maggio 2020, non scatta più il reato di peculato. Ha infatti effetto retroattivo la norma che attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno ai gestori delle strutture ricettive, facendo venire meno quella di incaricato di pubblico servizio alla base del reato di peculato. La depenalizzazione è dovuta all’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica , contenuta nel cosiddetto decreto fisco e lavoro (articolo 5-quinquies Dl 146/2021) del comma 1-ter , introdotto nel Dlgs 23/2011 con l’articolo 180 del Dl 34/2020. Con la modifica normativa si è attribuita la qualifica soggettiva di responsabile di imposta al gestore della struttura ricettiva - con diritto di rivalsa sui soggetti passivi - anche «per i fatti relativi all’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno verificatisi in epoca antecedente all’entrata in vigore del Dl n.34/2020, ossia alla data del 19 maggio 2020». Lettura che comporta l’abolitio criminis, dal momento che il reato di peculato presuppone che il soggetto che lo commette abbia la veste giuridica del pubblico ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio.

La Cassazione (sentenza 9213) accoglie dunque il ricorso della rappresentante legale di una struttura alberghiera, condannata per peculato per essersi appropriata delle somme ricevute a titolo di tassa di soggiorno. Fatto che non è più previsto come reato dopo l’ intervento del legislatore che, pur incidendo su una norma extrapenale, ha un effetto riflesso su quella penale. Per la Suprema corte si agisce sulla retroattività in modo non irragionevole, bilanciando interessi protetti dalla Carta e ponendo fine ad una irragionevole disparità di trattamento tra persone che svolgono la stessa attività. In seguito alla riforma del 2020 il gestore di una struttura ricettiva rispondeva per mancato o ritardato pagamento delle somme relative alle imposte di soggiorno solo in sede amministrativo tributaria dopo il 19 maggio 2020, mentre prima di quella data l’accusa era il peculato. I giudici di legittimità escludono anche problemi di diritto intertemporale in merito alla possibile applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative previste dalla novella, visto che per queste non vale il principio di irretroattività sancito dalla Costituzione per la materia penale.

Inoltre, sottolinea la Cassazione, l’estensione retroattiva della sanzione consente comunque alle pubbliche autorità di tutelarsi a fronte di condotte illecite. Soddisfatto il professor Vittorio Manes, legale della ricorrente, secondo il quale «finalmente la Cassazione fa chiarezza sulla tormentata questione intertemporale degli albergatori in piena coerenza con la ratio retroattiva della novella legislativa».

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