Penale

Omessa bonifica, se c’è un ordine del giudice la prescrizione decorre dal termine fissato per l’adempimento

La Cassazione chiarisce il momento in cui si consuma il reato

di Marco Pauletti

A seconda che il giudice abbia fissato, o meno, un termine per l’adempimento dell’ordine, l’omessa bonifica ha una diversa realizzazione che dipende così dalla diversa qualificazione giuridica del fatto. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza 30805/2022.

La vicenda trae origine dalla copertura di un fabbricato in eternit in stato di ammaloramento per la quale, originariamente, era stata contestata un’ipotesi di omessa bonifica in base all’articolo 452-terdecies del Codice penale. Successivamente, anche a seguito dell’intervento della Cassazione, è stata ritenuta integrata l’ipotesi – meno grave – di inottemperanza all’ordinanza sindacale di rimozione di rifiuti (emessa in base all’articolo 192, commi 1 e 3, del decreto legislativo 152/2006). I giudici di merito in sostanza hanno riqualificato il fatto quale ipotesi di omesso assolvimento di un provvedimento amministrativo legalmente dato dall’autorità amministrativa (articolo 650 Codice penale).

Contro tale decisione, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione per violazione di legge, lamentando la mancata applicazione da parte della Corte d’appello della prescrizione del reato. E infatti, l’articolo 650 Codice penale, a differenza della fattispecie originariamente contestata, integrava un reato istantaneo, che si consumava entro il termine previsto per l’adempimento.

La Cassazione ha accolto il ricorso e annullato senza rinvio la sentenza della Corte d’appello, dichiarando estinto per prescrizione il reato in contestazione.

La decisione consente di definire il momento consumativo del delitto di omessa bonifica.

La norma, introdotta a seguito della legge 68/2015 in materia di reati ambientali, prevede che «salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un’autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 20.000 a 80.000 euro».

Per i reati omissivi, occorre distinguere le ipotesi in cui l’autorità abbia fissato un termine perentorio all’adempimento dell’ordine, da quelle in cui non sia stato individuato alcun termine, direttamente o indirettamente. Nel primo caso l’agente deve ottemperare all’ordine entro il termine perentorio, scaduto il quale la situazione antigiuridica prevista dalla norma incriminatrice si è irrimediabilmente verificata. L’eventuale adempimento successivo non esclude la sussistenza del reato, che ha natura istantanea e la cui prescrizione decorre dal termine fissato per l’adempimento. Negli altri casi, in cui l’agente sia nelle condizioni di potere adempiere, avendo la possibilità di far venir meno la situazione antigiuridica, anche dopo la scadenza del termine dando esecuzione, con una condotta attiva, all’ordine ricevuto, il reato ha natura permanente, che cessa nel momento in cui l’agente dà esecuzione all’ordine.

Ne consegue che, nel caso di contestazione di un reato permanente, la cui commissione sia avvenuta in una data precisamente individuata nel tempo, il giudice può tenere conto dell’eventuale protrarsi della condotta illecita solo nel caso in cui sia stato oggetto di un’ulteriore contestazione a opera del Pm. Ciò perché la posticipazione della data finale della permanenza incide sulla individuazione del fatto inizialmente contestato, comportandone una diversità sotto il profilo temporale.

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