Rassegne di Giurisprudenza

Atti di concorrenza illecita: configurabilità ai fini dell'integrazione del reato di cui all'articolo 513 bis c.p.

a cura della Redazione Diritto

Reati contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio - Delitti contro l'industria e il commercio - Illecita concorrenza con minaccia o violenza - Reato ex articolo 513 - Bis cod. pen. - Compimento di atti di concorrenza connotati da violenza o minaccia - Idoneità a contrastare od ostacolare la libertà di autodeterminazione del concorrente - Necessità.
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'articolo 513-bis cod. pen. è necessario il compimento di atti di concorrenza che, posti in essere nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, siano connotati da violenza o minaccia e idonei a contrastare od ostacolare la libertà di autodeterminazione dell'impresa concorrente.
• Corte di cassazione, sezione 5 penale, sentenza 20 settembre 2022 n. 34792

Turbata libertà dell'industria o del commercio - Illecita concorrenza con minaccia o violenza - Atti di concorrenza - Nozione.
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 513 bis c.p., la natura concorrenziale della condotta violenta o minatoria va desunta alla luce del parametro normativo offerto dall'art. 2598 c.c. e dal diritto europeo, talché la stessa non può essere limitata alle sole condotte illecite tipicamente anticoncorrenziali, dovendo ricomprendere qualunque comportamento competitivo, sia attivo che impeditivo dell'altrui libertà di concorrenza che risulti idoneo ad assicurare l'acquisizione illecita di posizioni di vantaggio nel libero mercato in danno del concorrente coartato o minacciato.
• Corte di cassazione, sezioni U penali, sentenza 28 aprile 2020 n. 13178

Reati contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio - Delitti contro l'industria e il commercio - Turbata libertà dell'industria o del commercio - Reato di illecita concorrenza con violenza o minaccia - Condotta - Atti tipicamente concorrenziali - Idoneità a falsare le regole del mercato - Reato - Integrazione.
Ai fini della configurazione del delitto previsto dall'art. 513-bis cod. pen., sono da qualificare atti di concorrenza illecita tutti quei comportamenti coercitivi connotati da violenza o minaccia, esplicati nell'esercizio di attività commerciali, industriali o produttive, che integrano atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 cod. civ., ivi compresi i comportamenti, indicati al numero 3) della citata norma, consistenti in qualunque condotta posta in essere con mezzi non conformi ai principi di correttezza professionale ed idonea a danneggiare l'altrui azienda.
• Corte di cassazione, sezione 6 penale, sentenza 6 novembre 2018 n. 50094

Reati contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio - Delitti contro l'industria e il commercio - Turbata libertà dell'industria o del commercio reato di illecita concorrenza con violenza o minaccia - Condotta - Compimento di atti idonei a falsare le regole della libera concorrenza - Individuazione - Riferimento a tutte le condotte di cui all'art. 2598, cod. civ.
Integra il delitto di cui all'art. 513-bis cod. pen. qualunque comportamento violento o minatorio posto in essere nell'esercizio di attività imprenditoriale al fine di acquisire una posizione dominante non correlata alla capacità operativa dell'impresa, tra cui anche gli atti impeditivi dello svolgimento dell'altrui libera concorrenza. (In motivazione la Corte ha precisato che la nozione di atti di concorrenza illecita deve essere interpretata tenendo conto non soltanto delle condotte tipizzate dall'art. 2598, n.1 e 2, cod. civ., ma anche di ogni altra condotta contraria "ai principi della correttezza professionale e idonea a danneggiare l'altrui azienda" di cui al n. 3 dello stesso art. 2598).
• Corte di cassazione, sezione 6 penale, sentenza 13 agosto 2018 n. 38551

Reati contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio - In genere - Illecita concorrenza con minaccia o violenza - Assorbimento nel reato di estorsione - Esclusione - Ragioni.
Il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia concorre e non è assorbito nel reato di estorsione, trattandosi di fattispecie preordinate alla tutela di beni giuridici diversi: la disposizione di cui all'art. 513 bis cod. pen. ha come scopo la tutela dell'ordine economico e, quindi, del normale svolgimento delle attività produttive a esso inerenti, mentre il reato di estorsione tende a salvaguardare prevalentemente il patrimonio dei singoli.
• Corte di cassazione, sezione 2 penale, sentenza 6 febbraio 2014 n. 5793