Civile

Autovelox in movimento (scout speed), il display sul tetto dell'auto deve segnalare: «controllo velocità»

Lo ha chiarito la Cassazione, ordinanza 2384 depositata oggi, affermando che l'esonero disposto dal Dm 15 agosto 2007 è in contrasto il codice della strada che è norma primaria, e dunque va disapplicato

di Francesco Machina Grifeo

Nessuna possibilità di deroga all'obbligo di presegnalamento dei meccanismi di rilevamento elettronici della velocità: che siano fissi o mobili, dunque, devono essere preceduti da un congruo avviso. Lo ha chiarito la Cassazione, ordinanza 2384 depositata oggi, respingendo il ricorso di una unione di comuni nei confronti della decisione del Tribunale di Reggio Emilia che aveva confermato l'accoglimento dell'opposizione di un automobilista contro la sanzione irrogataglil per violazione dell'articolo 142, comma 8 del Cds (Dlgs n. 285/1992), "poiché viaggiava alla velocità netta accertata di 98,80 km/h in un tratto stradale ove la velocità massima consentita era, invece, di 50 km/h".

Secondo il Tribunale l'obbligo di preventiva segnalazione è di carattere generale, e dunque va riferita a tutte le postazioni di controllo sulla rete stradale mentre le modalità di impiego stabilite dal Dm 15 agosto 2007 non possono derogare la prescrizione di una fonte normativa avente rango legislativo. Del resto, "sarebbe irragionevole un eventuale trattamento diverso a seconda che gli strumenti di rilevazione siano fissi o in movimento, perché la segnalazione è finalizzata in entrambi i casi a preavvertire gli automobilisti del possibile accertamento, per orientarne la condotta di guida".

Proposto ricorso, la Suprema corte l'ha bocciato affermando che "l'art. 3 del d.m. 15 agosto 2007, nella parte in cui esonera dall'obbligo di presegnalazione l'uso di strumenti (quale lo «Scout speed») di rilevamento della velocità con modalità dinamica ovvero ad inseguimento, è in contrasto con l'art. 142, comma 6-bis cod.strada, norma primaria, di rango superiore, che al contrario contempla tale obbligo per tutte le postazioni presenti sulla rete stradale dedicate a siffatti controlli, rimettendo al citato decreto ministeriale la mera individuazione delle relative modalità attuative (quale, ad esempio, l'installazione sulle autovetture di messaggi luminosi visibili frontalmente e da tergo, contenenti l'iscrizione sintetica "controllo velocità" o "rilevamento velocità"), senza facoltà di derogarvi".

"Conseguentemente - prosegue la decisione - questa disposizione deve essere disapplicata". Nel caso di specie, infatti, come già detto, l'articolo 142, comma 6 bis del codice della strada rimette al decreto ministeriale la sola individuazione delle modalità di impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi al fine di presegnalare la postazione di controllo, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione, senza alcuna possibilità di derogare alla generale previsione dell'obbligo di preventiva segnalazione.

L'articolo 1 del Dm 15 agosto 2007 poi prevede specificamente, al comma 4, che le iscrizioni dei dispositivi di segnalazione luminosa installati sulle autovetture possono essere contenute su una sola riga nella forma sintetica: «controllo velocità» ovvero «rilevamento velocità» e tale previsione, afferma la Cassazione, è certamente applicabile anche alle ipotesi di autovetture dotate del dispositivo Scout speed. "Pertanto, correttamente il Tribunale ha confermato l'annullamento del verbale opposto per utilizzo del dispositivo di controllo Speed scout in assenza di preventiva segnalazione".

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