Penale

L'automobilista che investe il ciclista non ha responsabilità se le "due ruote" non rispettano lo stop

Peraltro la velocità tenuta da auto e bici era esattamente la stessa (23 km/h) ma è stato accertato il comportamento negligente del ciclista

di Giampaolo Piagnerelli

Non sussiste la responsabilità dell'automobilista che - viaggiando a un a velocità assolutamente moderata - investe il ciclista che non si ferma allo stop. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 34942/22.

I giudici di secondo grado. Il giudice di appello ha ritenuto che la velocità tenuta dal veicolo era assolutamente adeguata alle condizioni del traffico, alle caratteristiche stradali con presenza di incrocio, a tal fine avallando le conclusioni del consulente tecnico che, nel riconoscere l'adeguatezza della velocità tenuta dall'imputato ed esaminando le rispettive traiettorie e possibilità di avvistamento, accertava che l'automobilista non aveva alcuna possibilità di evitare il sinistro, in quanto, al momento dell'avvistamento reciproco e tenuto conto della velocità tenuta dal velocipede, la capacità di reazione dell'imputato risultava interamente assorbita dal tempo necessario ad attivare un'appropriata azione di emergenza.

Conclusioni. La Cassazione, in piena sintonia con i giudici di merito, non ha rilevato la responsabilità dei due attori in quanto il ciclista e automobilista viaggiavano alla stessa velocità (23 km/h) ma il ciclista non ha rispettato il segnale di stop. I Supremi giudici - in definitiva -hanno ritenuto che non sussistesse una responsabilità del conducente dell'auto, attenendosi così al petitum del ricorrente. Tuttavia l'automobilista avrebbe potuto proporre ricorso (incidentale) per vedersi riconoscere le proprie ragioni in funzione del mancato rispetto del segnale di stop da parte del ciclista.

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