Famiglia

Affidamento esclusivo: resta "immaturo" il papà (in comunità) che posta su Fb il tema della figlia

Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 32876 depositata oggi, aggiungendo che l'ascolto della bambina dodicenne non va disposto se le reca "forte dolore"

di Francesco Machina Grifeo

Nel corso di una separazione e poi di un divorzio travagliato, anche la pubblicazione del tema della figlia su Facebook, senza però prima informarla, al punto da farla sentire "tradita", diventa un indicatore della assenza di una "matura consapevolezza del proprio ruolo genitoriale" da parte di un papà ospite di una comunità di recupero, contribuendo a determinare l'affido esclusivo alla madre. Nel novero delle condotte censurate rientra anche l'aver fatto ascoltare "senza remore ad altri, persone estranee alla famiglia, un dialogo molto intimo tra lui e la figlia", e il tentativo di "sminuire il proprio passato in cui aveva fatto uso di droghe e di alcol".

La Corte di cassazione, sentenza n. 32876 depositata oggi, ha così respinto il ricorso dell'ex marito, che poteva vedere la figlia solo con "incontri protetti", aggiungendo che correttamente non era stato disposto il nuovo ascolto della bambina, all'epoca dodicenne, per evitarle il "forte dolore provocatole dalla narrazione di fatti che vedevano il proprio padre agire continuamente in giudizio nei confronti della madre", al punto da farle dire: "Se io non ci fossi…mamma non veniva denunciata papà…».

L'articolo 336-bis, c.c., ricorda la Corte, prevede che «il minore che abbia compiuto gli anni 12 e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati i provvedimenti che lo riguardano. Se l'ascolto è in contrasto con l'interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato». Al secondo comma si prevede che «l'ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari».

La bambina, si legge nella decisione, era già stata sentita in sede di consulenza tecnica d'ufficio "palesando evidenti difficoltà alla narrazione dei fatti che la vedevano coinvolta, generandole estremo dolore e tristezza". Dunque, prosegue la decisione, la Corte d'appello "ha evidenziato tutte le ragioni, pienamente convincenti condivisibili, per le quali non era opportuna la nuova audizione della minore". "Sarebbe stata questa la nuova ed ennesima occasione in cui la minore avrebbe avuto piena consapevolezza dell'atteggiamento del padre nei confronti della madre".

In una simile situazione, si sottolineava, disporre l'ascolto della minore significherebbe metterla a conoscenza "dell'ennesimo procedimento instaurato dal padre nei confronti della madre, facendo di nuovo vivere il disagio e la frustrazione che la situazione di perenne conflitto in genere lei, esponendola al rischio di ulteriore accentuazione del senso di colpa rilevato dalle gravi affermazioni confidate alla madre, all'amica, alla cugina e confermate alla CTU riguardo al "desiderio di non esistere o di non volere mai essere nata così la madre non avrebbe subito tutte le denunce del padre"».

La Ctu, conclude la Cassazione, aveva infatti evidenziato «il profondo senso di disagio e di frustrazione, nonché il senso di colpa, sviluppati dalla minore in relazione alle numerose denunce, azioni e diffide proposte dal padre contro la madre (di cui ha avuto conoscenza a causa della presenza in casa del padre "di fogli, carte, cose sul computer e sul tavolo della casa che parlano di denunce, diffide, dove c'è il nome della mamma e di altre persone"), in relazione alle quali ha riferito al c.t.u. "mi preoccupa vedere queste cose… non chiedo niente a papà perché ho paura…. non chiedo per non sentire, non chiedo altro per non sentire, mi basta e avanza leggere i titoli, già questi mettono paura!" Aggiungendo poi di piangere spesso "… piango anche ora …se io non ci fossi… (abbassa la voce)… così mamma non veniva denunciata papà…».

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