Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte nel periodo compreso tra il 7 e l'11 febbraio 2022

di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) competenza per territorio e terzo chiamato in garanzia; (ii) provvedimento abnorme e rimedi esperibili; (iii) rinnovazione notifica in presenza di notifica rituale; (iv) ordinanza d'inammissibilità dell'appello ex articolo 348-bis c.p.c. e regime impugnatorio; (v) opposizione a decreto ingiuntivo e competenza funzionale del giudice; (vi) ripresa procedimento notificatorio ed imputabilità del notificante; (vii) interesse ad agire, condanna del convenuto ad un fare ed sopravvenuta impossibilità d'esecuzione della prestazione; (viii) spese di lite, rimborso a carico del soccombente e criterio del "disputatum".

PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

COMPETENZACassazione n. 3803/2022
La pronuncia riafferma che, in tema di competenza per territorio, il terzo chiamato in causa ad istanza del convenuto il quale, ai sensi dell'articolo 106 c.p.c., chieda di essere garantito, ma che non abbia proposto alcuna eccezione di incompetenza nei termini e nei modi di legge, non può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice davanti al quale è stato chiamato, sia con riferimento alla causa principale, sia con riferimento alla sola causa di garanzia, ove si tratti di garanzia cosiddetta propria.

SENTENZA Cassazione n. 3810/2022
La decisione rimarca che il provvedimento abnorme, irriconoscibile come atto processuale di un determinato tipo in quanto privo di quel minimo di elementi o di presupposti tipizzanti, necessari per produrre certezza giuridica, dà luogo ad un vizio di inesistenza giuridica o di nullità radicale ed insanabile, sicché risulta suscettibile di essere censurato con gli ordinari mezzi di impugnazione, nei tempi e nei modi previsti dall'ordinamento, ove ricorra l'interesse della parte ad una espressa rimozione del provvedimento processuale viziato.

NOTIFICAZIONICassazione n. 4050/2022
L'ordinanza ribadisce che l'atto che dispone la rinnovazione della notifica, quando una rituale notifica vi sia già stata, deve ritenersi affetto da nullità ai sensi dell'articolo 156 c.p.c. la quale si trasmette agli atti successivi che ne dipendono, onde non può negarsi l'interesse ad affermare che l'ordine di rinnovazione è stato impartito al di fuori delle ipotesi consentite, in chi, destinatario inottemperante del medesimo, abbia poi subito le conseguenze della propria inottemperanza.

IMPUGNAZIONI Cassazione n. 4220/2022
La sentenza, assicurando continuità al principio già enunciato del giudice di legittimità, riafferma che l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex articolo 348-bis c.p.c. non è impugnabile con ricorso per cassazione quando confermi le statuizioni di primo grado, pur se attraverso un percorso argomentativo parzialmente diverso da quello seguito nella pronuncia impugnata, non configurandosi, in tale ipotesi, una decisione fondata su una "ratio decidendi" autonoma e diversa né sostanziale né processuale.

PROCEDIMENTO MONITORIOCassazione n. 4279/2022
L'ordinanza, muovendo dall'assunto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento è inderogabile ed immodificabile, anche per ragioni di connessione, riafferma che il giudice dell'opposizione, in caso sia proposta domanda riconvenzionale di competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale, è tenuto a separare le due cause, rimettendo quella relativa a quest'ultima domanda dinanzi al tribunale competente, ferma restando nel prosieguo l'eventuale applicazione delle disposizioni in tema di sospensione dei processi.

NOTIFICAZIONICassazione n. 4363/2022
Cassando la sentenza impugnata con statuizione d'inammissibilità dell'appello, la decisione riafferma che la ripresa del procedimento notificatorio, a seguito di un precedente tentativo non andato a buon fine, esige la non imputabilità al richiedente della mancata esecuzione dell'originaria notificazione.

AZIONECassazione n. 4410/2022
In una controversia insorta tra lavoratore e datore di lavoro, la decisione riafferma che qualora l'attore abbia chiesto l'accertamento di un diritto e la conseguente condanna del convenuto ad un fare, la circostanza che nel corso del giudizio sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione non determina la cessazione della materia del contendere né fa estinguere il sotteso interesse ad agire.

SPESE PROCESSUALI Cassazione n. 4520/2022
Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, la sentenza ribadisce che, ove il giudizio di secondo grado abbia per oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione di condanna di una parte alle spese del giudizio di primo grado, il valore della controversia è dato dall'importo delle spese liquidate dal primo giudice, costituendo tale somma il "disputatum" posto all'esame del giudice di appello.
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PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Competenza – Per territorio – Chiamata del terzo ex art. 106 c.p.c. – Eccezione di incompetenza formulata da quest'ultimo ex art. 32 c.p.c. – Mancanza di tempestiva eccezione del convenuto in garanzia – Ammissibilità – Esclusione. (Cpc, articoli 21, 32, 38 e 106)
In tema di competenza per territorio, il terzo chiamato in causa ad istanza del convenuto il quale, ai sensi dell'articolo 106 cod. proc. civ., chieda di essere garantito, ma che non abbia proposto alcuna eccezione di incompetenza nei termini e nei modi di legge, non può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice davanti al quale è stato chiamato, sia con riferimento alla causa principale, sia con riferimento alla sola causa di garanzia, ove si tratti di garanzia cosiddetta propria (Nel caso di specie, la s.a.s ricorrente aveva agito nei confronti della s.r.l. intimata per l'accertamento della proprietà di beni facenti parte di un complesso industriale divenuto di proprietà della convenuta che, in sede di costituzione, aveva chiamato in causa la resistente s.r.l. in liquidazione per far valere la garanzia per evizione dei beni oggetto del contratto di cessione perfezionato con quest'ultima; il tribunale di La Spezia adito, accogliendo l'eccezione di incompetenza formulata dalla s.r.l. in liquidazione terza chiamata ex art. 21 cod. proc. civ., trattandosi di controversia in materia locatizia ovvero di diritti reali su beni immobili, aveva di conseguenza dichiarato la competenza del tribunale di Padova, con ordinanza ora cassata dalla Suprema Corte per effetto dell'impugnazione con regolamento di competenza proposto dalla s.a.s ricorrente). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 9 giugno 2017, n. 14476; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 26 luglio 2004, n. 13968).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 7 febbraio 2022, n. 3803 – Presidente Orilia – Relatore Giannaccari

Procedimento civile – Sentenza – Casi di c.d. inesistenza giuridica di sentenza o di provvedimento decisorio e definitivo – Provvedimento abnorme – Censura di abnormità del provvedimento impugnato – Rimedi esperibili – Ordinari mezzi di impugnazione – Ammissibilità – Presupposti. (Cpc, 161, 339 e 696-bis)
In tema di provvedimenti del giudice, oltre all'ipotesi espressamente prevista dall'articolo 161, comma 2, cod. proc. civ. (mancanza della sottoscrizione del giudice), è possibile configurare altri casi di cosiddetta inesistenza giuridica della sentenza o di provvedimento decisorio e definitivo ad essa equiparabile, tutte le volte che, o il giudice sia carente di potere, o il provvedimento processuale emesso possa qualificarsi abnorme, perché privo di quel minimo di elementi o di presupposti tipizzanti, necessari per produrre certezza giuridica. Tali vizi, per lo più qualificati come ipotesi d'inesistenza giuridica o di nullità radicale ed insanabile, rilevabili anche d'ufficio, possono, però, essere fatti valere anche con gli ordinari mezzi di impugnazione, nei tempi e nei modi previsti dall'ordinamento, ove ricorra l'interesse della parte ad una espressa rimozione del provvedimento processuale viziato, anche se materialmente esistente; interesse che coincide con quello del sistema che tende ad espellere dall'ordinamento i provvedimenti processuali errati o abnormi, anche mediante il ricorso nell'interesse della legge (articolo 363 cod. proc. civ.) (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione impugnata con la quale il tribunale aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dal ricorrente contro la pronuncia abnorme, resa dal giudice di pace, che aveva convertito il procedimento per consulenza tecnica preventiva ex articolo 696-bis cod. proc. civ. in giudizio di cognizione ordinario emettendone all'esito una sentenza nel merito). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 28 dicembre 2009, n. 27428; Cassazione, sezione civile III, sentenza 29 novembre 2005, n. 26040; Cassazione, sezione civile I, sentenza 16 luglio 2004, n. 13171; Cassazione, sezione civile I, sentenza 29 settembre 1999, n. 10784).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 7 febbraio 2022, n. 3810 – Presidente e relatore Orilia

Procedimento civile – Notificazioni – Ordine di rinnovazione emesso in presenza di una notifica rituale – Nullità ai sensi dell'art. 156 c.p.c. – Configurabilità – Fondamento – Conseguenze – Fattispecie relativa a declaratoria improcedibilità dell'appello per omessa rinnovazione dell'atto di impugnazione. (Cpc, articoli 156, 291 e 421)
L'atto che dispone la rinnovazione della notifica, quando una rituale notifica vi sia già stata, deve ritenersi nullo ai sensi dell'articolo 156 cod. proc. civ., perché non riconducibile al relativo modello processuale, in quanto emesso al di fuori delle ipotesi consentite, e perché inidoneo a raggiungere il proprio scopo, consistente nella valida instaurazione del contraddittorio, già raggiunto per la ritualità della notifica della quale è stata erroneamente disposta la rinnovazione; sicché, la nullità del suddetto atto si trasmette agli atti successivi che ne dipendono, onde non può negarsi l'interesse ad affermare che l'ordine di rinnovazione è stato impartito al di fuori delle ipotesi consentite, in chi, destinatario inottemperante del medesimo, abbia poi subito le conseguenze della propria inottemperanza (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso proposto dall'Inps, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva erroneamente dichiarato improcedibile l'appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza di primo grado, per omessa rinnovazione, presso il domicilio eletto in primo grado dalle controparti, della notificazione del gravame da ritenersi nulla atteso il buon fine della prima eseguita presso l'indirizzo di studio del difensore delle controparti). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 19 gennaio 2018, n. 1267; Cassazione, sezione civile L, sentenza 28 ottobre 2010, n. 22032).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 8 febbraio 2022, n. 4050 – Presidente Doronzo – Relatore Patti

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Ordinanza di inammissibilità dell'appello – Conferma delle statuizioni di primo grado con argomenti parzialmente diversi rispetto a quelli posti a fondamento della pronuncia gravata – Impugnazione – Ricorso per cassazione – Inammissibilità – Fondamento. (Cpc, articoli 348-bis, 348-ter e 360)
L'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex articolo 348-bis cod. proc. civ. non è impugnabile con ricorso per cassazione quando confermi le statuizioni di primo grado, pur se attraverso un percorso argomentativo parzialmente diverso da quello seguito nella pronuncia impugnata, non configurandosi, in tale ipotesi, una decisione fondata su una "ratio decidendi" autonoma e diversa né sostanziale né processuale (Nel caso di specie, la Suprema Corte, rilevato che l'ordinanza resa dalla corte distrettuale non costituiva provvedimento a contenuto decisorio che aggiungeva "rationes decidendi", o argomentazioni logico-giuridiche, ulteriori e diverse rispetto a quelle poste a fondamento della sentenza di prime cure, ha dichiarato inammissibile il ricorso dovendo quest'ultimo essere diretto avverso quest'ultima pronuncia secondo quanto previsto dall'articolo 348-ter, comma 3, cod. proc. civ.). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 19 settembre 2019, n. 23334).
Cassazione, sezione II civile, sentenza 9 febbraio 2022, n. 4220 – Presidente Cosentino – Relatore Oliva

Procedimento civile – Procedimento monitorio – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento monitorio – Inderogabilità – Domanda riconvenzionale di competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale – Conseguenze. (Dlgs., n. 168/2003, articolo 3; Cpc, articoli 39, 40, 43 e 645)
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento è inderogabile ed immodificabile, anche per ragioni di connessione. Ne consegue che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, in caso sia proposta domanda riconvenzionale di competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale, è tenuto a separare le due cause, rimettendo quella relativa a quest'ultima domanda dinanzi al tribunale competente, ferma restando nel prosieguo l'eventuale applicazione delle disposizioni in tema di sospensione dei processi. (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta tra l'amministratore ed una società di capitali per il pagamento del compenso e dell'indennità spettantegli in conseguenza della cessazione della carica, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso per regolamento di competenza proposto dal primo, ha dichiarato la competenza del tribunale adito che, quale giudice del lavoro, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, a fronte della domanda riconvenzionale spiegata dalla società opponente avente ad oggetto la dichiarazione di invalidità delle delibere assembleari di riconoscimento del compenso azionato in via monitoria, aveva dichiarato la nullità del decreto opposto per incompetenza per materia del giudice del lavoro in favore della Sezione specializzata). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 8 agosto 2017, n. 19738; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 5 agosto 2015, n. 16454; Cassazione, sezione civile II, sentenza 22 aprile 2008, n. 10384; Cassazione, sezione civile II, ordinanza 19 settembre 2004, n. 18824).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 10 febbraio 2022, n. 4279 – Presidente Doronzo – Relatore Piccone

Procedimento civile – Notificazioni – Notificazione atti processuali impugnatori – Primo tentativo non andato a buon fine – Ripresa del procedimento notificatorio – Validità ed efficacia – Non imputabilità da parte del richiedente della mancata esecuzione dell'originaria notificazione – Necessità – Fattispecie concernente notifica di atto di appello non perfezionatasi a causa del trasferimento del difensore domiciliatario della parte destinataria della notifica. (Cpc, articoli 137, 153, 325, 326, 327 e 330)
In tema di notificazioni, la ripresa del procedimento notificatorio a seguito di un precedente tentativo non andato a buon fine richiede la non imputabilità al richiedente della mancata esecuzione dell'originaria notificazione. Infatti, l'imputabilità dell'errore fa sì che non può ritenersi sussistente la continuità tra il primo tentativo di notifica, non andato a buon fine, e quello successivo, effettuato tardivamente (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiarato la tardività dell'atto di appello ai sensi dell'articolo 327 cod. proc. civ.; nella circostanza, infatti, la corte territoriale aveva erroneamente ritenuto legittima la ripresa del procedimento notificatorio, nonostante il mancato perfezionamento della prima notifica fosse imputabile allo stesso notificante gravato dell'onere di prendere conoscenza dell'avvenuto trasferimento dello studio professionale del legale domiciliatario della controparte mediante consultazione dell'Albo professionale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 3 dicembre 2019, n. 31459; Cassazione, sezione civile II, sentenza 11 giugno 2018, n. 15056; Cassazione, sezione civile II, sentenza 30 agosto 2017, n. 20527).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 10 febbraio 2022, n. 4363 – Presidente Doronzo – Relatore Cinque

Procedimento civile – Azione – Interesse ad agire – Domanda volta all'accertamento di un diritto ed alla conseguente condanna del convenuto ad un fare – Impossibilità dell'esecuzione della prestazione sopravvenuta nel corso del giudizio – Cessazione della materia del contendere – Configurabilità – Esclusione – Fondamento – Principio ribadito in controversia insorta in materia giuslavoristica. (Cost, articoli 24 e 111; Cpc, articolo 100)
Qualora l'attore abbia chiesto l'accertamento di un diritto e la conseguente condanna del convenuto ad un fare, la circostanza che nel corso del giudizio sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione non determina la cessazione della materia del contendere né fa estinguere l'interesse ad agire (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta tra lavoratore e datore di lavoro, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso di quest'ultimo, ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata con la quale i giudici d'appello, in ragione della intervenuta cassazione con rinvio della sentenza della corte distrettuale che aveva in precedenza dichiarato l'illegittimità del trasferimento e del conseguente licenziamento del ricorrente, avevano dichiarato l'improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'appellante: nella circostanza, infatti, osserva il giudice di legittimità, non può negarsi il perdurante interesse del lavoratore ricorrente ad ottenere non l'accertamento di un mero fatto, bensì una pronuncia che accerti se gli atti compiuti dal datore di lavoro, successivamente all'ordine giudiziale contenuto nella predetta sentenza della corte distrettuale e prima della caducazione della stessa, fossero o meno lesivi di diritti soggettivi del lavoratore medesimo, anche in considerazione della esplicita riserva di azione di risarcimento del danno contenuta nell'atto introduttivo del giudizio che, proprio per il suo carattere di "riserva", non rendeva necessarie ulteriori specificazioni). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, ordinanza 24 novembre 2017, n. 28100; Cassazione, sezione civile L, ordinanza 19 novembre 2010, n. 23476).
Cassazione, sezione L civile, ordinanza 10 febbraio 2022, n. 4410 – Presidente Raimondi – Relatore Amendola

Procedimento civile – Spese processuali – Rimborso spese a carico del soccombente – Determinazione valore della controversia – Criteri – Riferimento a quanto domandato con l'atto introduttivo del giudizio ovvero a quanto richiesto in sede di impugnazione – Condizioni e limiti – Giudizio di secondo grado limitato alla decisione sulla condanna di una parte alle spese di primo grado – Criterio del "disputatum" – Somma liquidata dal primo giudice – Fondamento. (Cpc, articoli 10, 14, 91 e 92)
Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato – in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali – sulla base del criterio del "disputatum" (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza); peraltro, ove il giudizio di secondo grado abbia per oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione di condanna di una parte alle spese del giudizio di primo grado, il valore della controversia, ai predetti fini, è dato dall'importo delle spese liquidate dal primo giudice, costituendo tale somma il "disputatum" posto all'esame del giudice di appello (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio il decreto impugnato in quanto, all'esito del giudizio d'appello, le spese poste a carico della parte privata opponente dovevano essere quantificate sulla base dello scaglione da euro 0 a 1100, avendo ad oggetto la causa esclusivamente la misura della liquidazione delle spese nel giudizio di primo grado pari a € 286,00). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 23 novembre 2017, n. 27871; Cassazione, sezione civile III, sentenza 12 gennaio 2011, n. 536).
Cassazione, sezione II civile, sentenza 11 febbraio 2022, n. 4520 – Presidente Manna – Relatore Varrone

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