Penale

Chi simula il furto dell'auto a fine noleggio non truffa l'assicurazione della concessionaria

La falsa denuncia non è causa del risarcimento pagato per il danno patito dalla società per l'appropriazione indebita del suo veicolo

di Paola Rossi

La simulazione di furto dell'auto a noleggio non rappresenta un raggiro finalizzato alla truffa della compagnia che assicura la concessionaria del mezzo. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 11003/2022, esclude che la compagnia assicuratrice possa costituirsi parte civile contro l'imputato che al fine di attenuare le conseguenze nei confronti della società di noleggio dell'appropriazione indebita dell'auto da lui noleggiata, ne denuncia falsamente l'avvenuto furto a opera di terzi. La compagnia aveva infatti risarcito la concessionaria per l'avverarsi della condizione, coperta dal premio assicurativo, dell'appropriazione indebita da parte dell'utilizzatore. Il furto simulato non era stato minimamente l'oggetto del risarcimento versato dall'assicurazione alla società concessionaria proprietaria dell'auto. Ma esclusivamente l'avvenuta appropriazione indebita del veicolo subita dal noleggiatore.

Il motivo del risarcimento, operato dalla compagnia assicurativa, è quindi totalmente estraneo alla vicenda del furto simulato. Non si può ravvisare in tale simulazione il reato di truffa nei confronti della compagnia assicurativa, neanche nella forma del tentativo.
Non è da tale simulazione che è sorto il diritto al risarcimento dell'assicurato verso l'assicurazione, ma dalla mancata riapprensione del bene alla scadenza del rapporto contrattuale con il privato. Per cui da parte del privato non vi è stata alcuna induzione in errore della compagnia di assicurazione al fine di ottenere un ingiusto profitto ai suoi danni. Profitto che - ingiusto o meno - non avrebbe potuto comunque ottenere non essendo parte del rapporto assicurativo. Il vantaggio che perseguiva l'imputato nel far "sparire" l'auto, attraverso la falsa denuncia, era solo quello di attenuare la propria responsabilità verso la concessionaria e non di ottenere alcunché dalla compagnia assicurativa.

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