Immobili

Locazioni, valida la disdetta via Pec tra imprese

Lo ha chiarito la Corte di cassazione, ordinanza n. 11808 depositata oggi

di Francesco Machina Grifeo

Le comunicazioni via Pec, a meno di particolari disposizioni normative di segno diverso, sono equiparate alle raccomandate con avviso di ricevimento. È dunque valida ed efficace la disdetta del contratto di locazione data per posta elettronica certificata. E ciò anche se il contratto faceva espresso riferimento alla raccomandata. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, ordinanza n. 11808 depositata oggi, aggiungendo che trattandosi di un rapporto tra due imprese (uno delle quali in fallimento) esse erano per legge tenute ad avere un indirizzo pec.

Il giudice del merito, al contrario, aveva ritenuto la comunicazione di recesso inefficace proprio in quanto effettuata via Pec, affermando che invece doveva essere inviata con raccomandata A/R.

A questo punto, la società in fallimento ha proposto ricorso, a mezzo dei suoi commissari, affermando che la decisione del Tribunale di Bologna di considerare inefficace la disdetta del contratto di locazione degli immobili, in uso alla ricorrente, in quanto inviata a mezzo Pec e quindi non rispettosa della previsione dell'articolo 2 del contratto di locazione (che prevedeva che il recesso dovesse avvenire con raccomandata A/R) si pone in contrasto con la legge che prevede in via generale che la raccomanda postale possa essere sostituita dall'invio di una comunicazione di posta elettronica certificata (Pec).

Per la Prima sezione civile il motivo è fondato. "Va preliminarmente osservato - si legge nell'ordinanza - che l'art. 48, comma 20, del Dlgs 82/2005, a tenore del quale ‘La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta", ha equiparato la raccomandata postale alla trasmissione del documento via Pec (Cass. 26773/2016; Cass. 30532/2018), mentre l'art. 16 comma 6 e 9 185/2008, nell'imporre a tutte le imprese un indirizzo di posta elettronica certificata, ha previsto che le comunicazioni tra imprese ("i soggetti di cui al comma 6") possano essere inviate con lo strumento della posta elettronica certificata, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accertarne l'utilizzo, e ciò in deroga all'art. 4 Dpr n. 68/2005.

Alla luce di tale doverosa premessa, conclude la Corte, la decisione del Tribunale di Bologna di considerare inefficace tale disdetta , proprio in quanto inviata a mezzo Pec, e non a mezzo di raccomandata A/r, non è giuridicamente corretta.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©