Amministrativo

Covid, linee guida superabili dal medico solo in base a una evidenza scientifica

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 946/2022 deposita oggi, afferma che linee guida sono mere raccomandazioni ma per andare esente da responsabilità il medico non può fondarsi su un'opinione personale

di Francesco Machina Grifeo

«Le Linee guida contengono mere raccomandazioni e non prescrizioni cogenti e si collocano, sul piano giuridico, a livello di semplici indicazioni orientative, per i medici di medicina generale, in quanto parametri di riferimento circa le esperienze in atto nei metodi terapeutici a livello internazionale». Lo ha chiarito la terza Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 946/2022 deposita oggi.

Nelle motivazioni si legge che la Circolare ministeriale contestata in giudizio «costituisce un documento riassuntivo ed indicativo delle migliori pratiche che la scienza e l’esperienza, in costante evoluzione, hanno sinora individuato» e che «il singolo medico, nell’esercizio della propria autonomia professionale, ma anche nella consapevolezza della propria responsabilità̀, è ben libero di prescrivere i farmaci che ritenga più̀ appropriati alla specificità̀ del caso, in rapporto al singolo paziente, sulla base delle evidenze scientifiche acquisite».

«La prescrizione di un farmaco, da parte del medico, non può̀ fondarsi su intuizioni o improvvisazioni sperimentate sulla pelle dei singoli pazienti, ma su evidenze scientifiche e, dunque, su rigorosi studi e precise sperimentazioni cliniche, ormai numerosi a livello internazionale anche nella lotta contro il virus Sars-Cov-2 dopo due anni dall’inizio della pandemia».

«Non vi è dubbio che il singolo medico, nel prescrivere un farmaco, possa discostarsi dalle Linee guida, senza incorrere in responsabilità̀, purché́ esistano solide o, quantomeno, rassicuranti prove scientifiche di sicurezza ed efficacia del farmaco prescritto, sulla base dei dati scientifici, pur ancora parziali o incompleti, ai quali possa ricondurre razionalmente il proprio convincimento prescrittivo rispetto alla singolarità̀ del caso clinico».

«La prescrizione del farmaco anche nell’attuale emergenza epidemiologica, e tanto più̀ nell’ovvia assenza di prassi consolidate da anni per la solo recente insorgenza della malattia, deve fondarsi su un serio approccio scientifico e non può affidarsi ad improvvisazioni del momento, ad intuizioni casuali o, peggio, ad una aneddotica insuscettibile di verifica e controllo da parte della comunità̀ scientifica e, dunque, a valutazioni foriere di rischi mai valutati prima rispetto all’esistenza di un solo ipotizzato, o auspicato, beneficio».

Nella sentenza si spiega anche che non si vuole  «negare che l’esperienza clinica dei singoli medici a livello territoriale sia preziosa e fondamentale per la ricerca scientifica nella lotta contro il Sars-CoV-2, anzi, ma proprio per questo i risultati e i dati di questa esperienza non possono essere sottratti ad un rigoroso approccio scientifico che consenta, anche in condizioni di emergenza epidemiologica, di valutare comunque la sicurezza e l’efficacia del farmaco, non affidabile certo individualmente e solamente al buon senso o addirittura al caso».

«La prescrizione di farmaci non previsti o, addirittura, non raccomandati dalle Linee guida non può̀ dunque fondarsi su un’opinione personale del medico, priva di basi scientifiche e di evidenze cliniche, o su suggestioni e improvvisazioni del momento, alimentati da disinformazione o, addirittura, da un atteggiamento di sospetto nei confronti delle cure “ufficiali” in quelle che sono state definite le contemporanee societés de la défiance, le società della sfiducia nella scienza».

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