Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria, mancata partecipazione della parte chiamata senza giustificato motivo ed irrogazione sanzione pecuniaria; (ii) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e parte onerata ad instaurare il procedimento; (iii) mediazione obbligatoria, difetto di rappresentanza della parte e condizione di procedibilità del giudizio; (iv) mediazione obbligatoria, natura del termine assegnato dal giudice e condizione di procedibilità del giudizio; (v) mediazione obbligatoria, domanda di mediazione ed impedimento decadenza; (vi) mediazione obbligatoria, responsabilità dell'amministratore condominiale e qualificazione della lite; (vii) negoziazione assistita ed invito alla controparte sottoscritto dal solo difensore.

A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Terni, sezione civile, sentenza 10 gennaio 2022 n. 47
La sentenza ribadisce che, nei procedimenti per cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda, il giudice, a fronte dell'assenza ingiustificata della parte chiamata poi costituitasi in giudizio, non dispone di alcuna discrezionalità dovendo irrogare la pena pecuniaria prevista dall'art. 8, comma 4-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, laddove ravvisi la mancanza di un motivo in grado di giustificare la sua assenza.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Crotone, sezione civile, sentenza 9 febbraio 2022 n. 133
La pronuncia, applicando il principio espresso dalle Sezioni Unite, ribadisce che l'onere di promuovere la procedura di mediazione obbligatoria in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo grava sulla parte opposta, conseguendone, in caso di inottemperanza, la statuizione d'improcedibilità dell'azione monitoria e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Bergamo, sezione IV civile, sentenza 8 marzo 2022 n. 585
La decisione, sovvertendo l'orientamento nettamente prevalente espresso dalla giurisprudenza di merito ed avallato anche da quello di legittimità, afferma che la partecipazione alla mediazione obbligatoria del solo difensore della parte onerata dell'attivazione del procedimento, in assenza di valida procura speciale, se da un lato resta equiparabile alla mancata comparizione della parte, dall'altro non comporta tuttavia di per sé l'improcedibilità dell'azione giudiziale, dovendosi, anche in tal caso, ritenere la condizione di procedibilità avverata per effetto del mancato accordo ai sensi dell'art. 5, comma 2 bis, del D.lgs. n. 28 del 2010.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Roma, sezione XVII civile, sentenza 9 marzo 2022 n. 3699
Richiamando il principio di recente enunciato dal giudice di legittimità con riferimento alla mediazione delegata dal giudice, la sentenza afferma che, anche in caso di mediazione obbligatoria per legge, pur non avendo il termine assegnato dal giudice alla parte onerata natura perentoria, ai fini dell'avveramento della condizione di procedibilità della domanda giudiziale, è pur sempre necessario l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice medesimo, della procedura conciliativa, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Corte di Appello di Torino, sezione II civile, sentenza 11 marzo 2022 n. 292
La pronuncia consolida l'orientamento giurisprudenziale incline a ritenere che, in caso di impugnazione di una delibera dell'assemblea condominiale, giudizio soggetto al previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, la presentazione della domanda di mediazione determina un effetto di tipo interruttivo e non già sospensivo, sicché il termine per impugnare, dopo il deposito del verbale negativo, è, di nuovo e per intero, quello di trenta giorni previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Bologna, sezione III civile, sentenza 11 marzo 2022 n. 643
La sentenza, resa in tema di mediazione obbligatoria, afferma che rientra nell'ambito della materia condominiale la controversia avente ad oggetto la domanda risarcitoria proposta da un condomino, oltre che nei confronti di altri soggetti, anche verso l'amministratore condominiale ritenuto responsabile di inadempimento al proprio mandato.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA Tribunale di Torino, sezione II civile, sentenza 1° aprile 2022 n. 1423
La decisione afferma che l'invito alla procedura di negoziazione assistita sottoscritto dal solo difensore della parte onerata non configura un vizio di nullità dell'atto la quale comunque non potrà essere pronunciata ove quest'ultimo, ex art. 156, comma 3, cod. proc. civ., abbia comunque raggiunto il suo scopo di informare la controparte ed invitarla alla procedura medesima sulla questione oggetto di giudizio, e parte convenuta non abbia in proposito allegato alcun pregiudizio derivante dalla sottoscrizione non ad opera della parte personalmente ma unicamente del predetto difensore.
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A.D.R. – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Primo incontro – Mancata partecipazione della parte chiamata senza giustificato motivo – Irrogazione nel giudizio di merito della sanzione pecuniaria ex art. 8, comma 4-bis, del D.lgs. n. 28/2010 – Applicabilità – Discrezionalità del giudice – Esclusione – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia di contratti bancari. (Dlgs n. 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, ultimo periodo, del D.lgs. n. 28 del 2010 il giudice, nei procedimenti per cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, è obbligato a condannare la parte poi costituita in giudizio, la quale non abbia preso parte al procedimento di mediazione senza giustificati motivi, a versare all'entrata del bilancio dello Stato una somma pari all'importo del contributo unificato dovuto per il giudizio (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia di contratti bancari tra una società di capitali ed un banca, il giudice adito, rilevata la mancata partecipazione di quest'ultima al procedimento di mediazione promosso dall'attrice senza che fossero allegati motivi giustificativi idonei a legittimare tale assenza, ha irrogato la sanzione pecuniaria, trattandosi di una sanzione del tutto svincolata dall'esito del giudizio e rispetto alla cui applicazione il giudice non dispone di alcun potere discrezionale).
Tribunale di Terni, sezione civile, sentenza 10 gennaio 2022 n. 47 – Giudice Tordo Caprioli

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Onere di esperire il tentativo obbligatorio – Parte opposta – Inosservanza – Conseguenze – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia di contratti bancari. (Cpc, articoli 92, 153, 645 e 653; Dlgs n. 28/2010, articolo 5)
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (Nel caso di specie, il giudice adito, rilevata la mancata instaurazione del procedimento di mediazione nel termine assegnato alla parte opposta e disattesa l'istanza di rimessione in termini formulata da quest'ultima, non essendo emerse in giudizio cause ostative non imputabili alla parte medesima o estranee alla sua volontà tali da impedire il rituale esperimento del tentativo obbligatorio, ha di conseguenza dichiarato improcedibile la domanda proposta in sede monitoria, revocando il decreto ingiuntivo opposto ma compensando integralmente tra le parti le spese di lite ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., in ragione della natura meramente processuale delle ragioni di reiezione della domanda medesima).
Tribunale di Crotone, sezione civile, sentenza 9 febbraio 2022 n. 133 – Giudice Rago

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Primo incontro – Mancato accordo – Partecipazione del solo difensore della parte onerata dell'attivazione del procedimento privo di valida procura speciale sostanziale – Improcedibilità della domanda giudiziale – Insussistenza – Fondamento. (Cc, articolo 1392; Dlgs n. 28/2010, articoli 5, 8 e 11)
In tema di mediazione obbligatoria, la partecipazione alla mediazione del solo difensore della parte onerata dell'attivazione del procedimento, in assenza di valida procura speciale, è sì equiparabile alla mancata comparizione della parte, ma non comporta di per sé l'improcedibilità dell'azione giudiziale, dovendosi, anche in tal caso, ritenere la condizione avverata per effetto del mancato accordo ai sensi dell'art. 5, comma 2 bis, del D.lgs. n. 28 del 2010. Infatti, l'interpretazione di segno opposto, la quale ricollega alla mera mancata comparizione della parte il mancato avveramento della condizione di procedibilità, oltre a porsi in contrasto con le norme dettate dal D.lgs. n. 28 del 2010, le quali non prevedono tale conseguenza quale effetto della mancata partecipazione, determina l'introduzione di una un'ulteriore causa di improcedibilità non prevista dalla legge e preclusa dal divieto di interpretazione estensiva delle ipotesi di giurisdizione condizionata (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia di diritti reali, il giudice adito, disattendendo l'eccezione di improcedibilità sollevata dai convenuti per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria da parte degli attori, ha ritenuto che, nonostante l'avvenuta partecipazione al primo incontro del solo difensore di quest'ultimi munito unicamente di procura alle liti, si fosse comunque avverata la condizione di procedibilità in conseguenza della conclusione dell'incontro medesimo senza accordo conciliativo). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 25 luglio 2019, n. 18068; Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 marzo 2019, n. 8473).
Tribunale di Bergamo, sezione IV civile, sentenza 8 marzo 2022 n. 585 – Giudice Ippolito

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Presentazione domanda di mediazione – Termine di quindici giorni assegnato dal giudice – Carattere perentorio – Configurabilità – Esclusione – Esperimento della procedura entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice – Necessità ai fini dell'avveramento della condizione di procedibilità – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia di contratti bancari. (Cpc, articolo 152; Dlgs n. 28/2010, articoli 5 e 6)
In tema di mediazione obbligatoria, pur non avendo il termine assegnato dal giudice alla parte che vi abbia interesse per l'introduzione del procedimento natura perentoria, ai fini dell'avveramento della condizione di procedibilità della domanda giudiziale, è pur sempre necessario l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice medesimo, della procedura conciliativa, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio soggetto alla condizione di procedibilità in quanto avente ad oggetto l'accertamento della nullità di un contratto bancario, il giudice adito, rilevato il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio da parte dell'attore, ha concluso per l'improcedibilità del giudizio con condanna di quest'ultimo anche alla refusione delle spese di lite nei confronti della banca convenuta; infatti, osserva la decisione in epigrafe, il mero deposito da parte dell'attore dell'istanza di mediazione all'organismo prescelto, effettuato solo pochi giorni prima dell'udienza fissata per l'eventuale prosieguo del giudizio, in difetto dell'effettivo svolgimento a quella data del procedimento, non consentiva di poter ritenere avverata la condizione di procedibilità della domanda giudiziale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 14 dicembre 2021, n. 40035).
Tribunale di Roma, sezione XVII civile, sentenza 9 marzo 2022 n. 3699 – Presidente Basile – Giudice relatore Centofanti

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Domanda di mediazione – Impedimento decadenza – Efficacia interruttiva – Sussistenza – Conseguenze – Decorrenza termine decadenziale – "Ex novo" e per intero dal deposito del verbale di esito negativo del procedimento di mediazione – Fattispecie relativa a giudizio di impugnazione di una deliberazione assembleare condominiale. (Cc, articolo 1137; Disp. att. c.c., articolo 71-quater; Dlgs n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, l'art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 28 del 2010, secondo cui "…Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo…" è disposizione chiara nell'affermare l'efficacia impeditiva ai fini della decadenza, della domanda di mediazione, con l'ulteriore precisazione che la decorrenza del relativo termine vada computata a far data dal deposito del verbale di esito negativo del procedimento (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di impugnazione di una deliberazione assembleare condominiale, la corte territoriale, rigettando l'appello proposto dal Condominio che, a fondamento del gravame, aveva in rito dedotto che, in seguito all'attivazione del procedimento di mediazione, il termine di decadenza ex art. 1137 cod. civ. dovesse ritenersi solo sospeso e non già interrotto, ha confermato che, al contrario, il predetto termine doveva calcolarsi "ex novo" e per intero a decorrere dal deposito del verbale conclusivo di esito negativo della mediazione, con la conseguenza che la successiva impugnazione era da ritenersi tempestiva in quanto promossa nel rispetto del suddetto termine decadenziale).
Corte di Appello di Torino, sezione II civile, sentenza 11 marzo 2022 n. 292 – Presidente Grosso – Giudice relatore Gianì

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Controversie – Condominio – Azione risarcitoria intentata nei confronti dell'amministratore per inadempimento al proprio mandato – Qualificazione – Natura condominiale – Configurabilità – Assoggettamento a mediazione obbligatoria – Sussistenza. (Cc, articoli 1129, 1130, 1131, 1218, 1710 e 2055; Disp. att. c.c., articolo 71-quater; Dlgs n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, rientra nell'ambito della materia condominiale la controversia avente ad oggetto la domanda risarcitoria proposta da un condomino, oltre che nei confronti di altri soggetti, anche verso l'amministratore condominiale evocato in giudizio per suo asserito inadempimento al proprio mandato (Nel caso di specie, in cui la società attrice aveva invocato la responsabilità dei convenuti per il dissesto economico in cui si era venuta a trovare in conseguenza di un incendio propagatosi nello stabile condominiale non coperto dalla polizza assicurativa con riferimento alla propria unità immobiliare a causa di un errore imputabile all'amministratore, responsabile di aver violato, in sede di stipula della polizza incendi del fabbricato, il regolamento condominiale di origine contrattuale, il giudice adito, qualificata, ex art. 71-quater disp. att. cod. civ., la lite quale controversia di natura condominiale e rilevato di conseguenza il mancato esperimento del procedimento di mediazione da parte dell'attrice medesima, ha dichiarato improcedibile la domanda, condannando quest'ultima anche al pagamento delle spese di lite sostenute dalle parti convenute e dalle terze chiamate).
Tribunale di Bologna, sezione III civile, sentenza 11 marzo 2022, n. 643 – Giudice Iovino

Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Condizione di procedibilità – Invito alla procedura – Giudizio pendente – Sottoscrizione del solo difensore – Vizio di nullità – Configurabilità – Esclusione. (Cpc, articolo 156; Dl n. 132/2014, articoli 3 e 4)
In tema di negoziazione assistita, l'invito alla procedura sottoscritto dal solo difensore della parte onerata non configura un vizio di nullità dell'atto la quale comunque non potrà essere pronunciata ove quest'ultimo, ex art. 156, comma 3, cod. proc. civ., abbia comunque raggiunto il suo scopo di informare la controparte ed invitarla alla procedura medesima sulla questione oggetto di giudizio, e parte convenuta non abbia in merito allegato alcun pregiudizio derivante dalla sottoscrizione non ad opera della parte personalmente ma unicamente del predetto difensore (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio reso nel quadro di una lite insorta a seguito di una compravendita immobiliare e nel corso del quale era stato disposto l'esperimento della procedura in esame, il giudice adito ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea sollevata dalla parte convenuta ex art. 3 del 3, comma 1, del decreto-legge n. 132 del 2014 per non essere stato l'invito alla negoziazione assistita firmato personalmente dall'attrice, non essendo tale sottoscrizione prevista a pena di nullità, ed essendo al contrario pacifica la riferibilità alla stessa dell'invito, per avere l'attrice medesima già conferito la procura alle liti al difensore, e comunque avendo l'atto raggiunto il suo scopo di informazione ed invito alla controparte, posto che la convenuta stessa non aveva allegato alcun pregiudizio derivante dalla lamentata omessa sottoscrizione).
Tribunale di Torino, sezione II civile, sentenza 1° aprile 2022 n. 1423 – Giudice La Marca

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