Comunitario e Internazionale

Non responsabile Europol per le notizie di stampa su dati che ha fornito in forma criptata ad autorità nazionali

L'Unione europea risponde per i danni creati dalle proprie agenzie, ma il nesso causale va dimostrato

di Paola Rossi

La vicenda dell'omicido del giornalista slovacco Kuciak e della sua fidanzata Kušnírová, avvenuto nel 2018, si conclude anche in quella che era stata una coda della vicenda: il coinvolgimento del noto uomo d'affari Kočner nell'indagine condotta dalle autorità nazionali, ma con il supporto tecnico di Europol.
Il Tribunale Ue non ha accolto la domanda di risarcimento per il danno all'immagine subito - a dire del ricorrente - a causa della diffusione da parte di Europol dei contenuti di intercettazioni in violazione del diritto alla privacy.

Con la sentenza sulla causa T-528/20 il Tribunale Ue ha ritenuto non provati i presupposti per l'attribuzione di responsabilità a carico dell'Agenzia Ue di contrasto alla criminalità:
- l'illiceità del comportamento contestato all'agenzia,
- l'effettività del danno e
- l'esistenza di un nesso causale fra tale comportamento e il danno lamentato.

Anzi, dai fatti di causa emerge che, in realtà, non sia stata l'Europol la fonte delle notizie di stampa sul contenuto delle intercettazioni e sulla presunta inclusione da parte di Europol del nome del ricorrente in una lista di presunti mafiosi. Infatti, Europol aveva prima delle divulgazioni giornalistiche girato al giudice slovacco i dati preliminari sull'estrazione dei contenuti delle intercettazioni di telefoni cellulari e di una chiave Usb. Ma tali dati erano criptati: quindi la loro diffusione a fonti giornalistiche non poteva essere avvenuta per mano di Europol.
L'agenzia europea aveva cooperato all'indagine conducendo una fase investigativa di alto contenuto tecnico, su richiesta delle autorità nazionali slovacche. Escluso quindi qualsiasi nesso tra il comportamento di Europol e la rilevazione di notizie dannose per la vita privata e familiare realizzata con divulgazione di atti di Polizia non era sostenibile la pretesa risarcitoria contro di l'agenzia.

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