Rassegne di Giurisprudenza

Diritto al buono pasto per il dipendente pubblico turnista

a cura della Redazione Diritto

Pubblico Impiego - Lavoro su turni - Diritto alla mensa o al buono pasto – Ex art. 8 del d.lgs. 8 aprile 2003 n. 66 - Fattispecie relativo a personale infermieristico - Ccnl integrativo sanità 20 settembre 2001, articolo 29
Il dipendente pubblico turnista, nella specie personale infermieristico, per il solo superamento delle sei ore lavorative ha automaticamente diritto alla pausa pranzo e, quindi, al buono pasto indipendentemente dalle concrete modalità di svolgimento del turno di lavoro e anche in mancanza di una specifica domanda del lavoratore a fruire della pausa pranzo/cena, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto ex art. 8 del d.lgs. 8 aprile 2003 n. 66.
• Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza 31 ottobre 2022, n. 32113

Pubblico Impiego – Dipendente adibito a turni - Diritto alla mensa o al buono pasto – Personale sanitario
Ai fini del riconoscimento del buono pasto ad un dipendente adibito a turni orari 13/20 e 20/07, va considerato coessenziale alle "particolari condizioni di lavoro" di cui al contratto collettivo integrativo del comparto Sanità 20 settembre 2001, articolo 29, il diritto a usufruire della pausa di lavoro, a prescindere dal fatto che la stessa avvenisse in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno.
• Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 4 giugno 2021, n. 15629

Impiego pubblico - Trattamento economico e di quiescenza pubblico impiego privatizzato - Diritto alla mensa o al buono pasto - Riconoscimento - Limiti - Fattispecie.
In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, ai fini del riconoscimento del buono pasto ad un dipendente con turni 13/20 e 20/7, aveva collegato le "particolari condizioni di lavoro" di cui all'art. 29 del c.c.n.i. del comparto Sanità del 20 settembre 2001, al diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a prescindere che la stessa avvenisse in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno).
• Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza, 1 marzo 2021, n. 5547