Immobili

Comodato, stop ai morosi del condominio

Lo ha deciso il tribunale di Roma con la sentenza 12414/2021

di Fabrizio Plagenza

Il comodato è il contratto essenzialmente gratuito col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o un uso determinato, con l’obbligo di restituirla. Secondo quanto previsto dall’articolo 1809 del Codice civile, proprio in tema di restituzione dell’immobile oggetto del contratto, «Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto. Se però, durante il termine convenuto o prima, sopravviene un urgente e imprevisto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata».

Il Tribunale di Roma, con la sentenza numero 12414/2021, pubblicata il 1° settembre 2021, ha deciso una controversia avente ad oggetto proprio l’accertamento della legittimità del recesso dal contratto di comodato d’uso gratuito operato dal comodante, a causa del mancato pagamento degli oneri condominiali, a cui il comodatario era obbligato in forza del contratto sottoscritto che il comodante aveva presentato in giudizio a fondamento della propria domanda. La resistente comodataria si era obbligata a pagare il condominio, cosa che non aveva fatto, maturando l’inadempimento contrattuale.

A nulla era valso, perciò, il tentativo di quest’ultima di far emergere una simulazione contrattuale, nel senso che il contratto di comodato doveva qualificarsi, in realtà, quale contratto di locazione, a suo dire realmente voluto. La comodataria, infatti, non aveva fornito alcuna controprova in tal senso.

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