Penale

Assoluzione ribaltata anche senza la possibilità di sentire il dichiarante

Tuttavia la motivazione della sentenza che si fonda sulla prova non rinnovata deve essere rafforzata con elementi ulteriori, utili a compensare il sacrificio del contraddittorio

di Patrizia Maciocchi

Via libera alla riforma della sentenza di assoluzione in appello anche se la prova alla base della valutazione discordante non può più essere assunta per l’ impossibilità di sentire il dichiarante. Tuttavia la motivazione della sentenza che si fonda sulla prova non rinnovata deve essere rafforzata con elementi ulteriori, utili a compensare il sacrificio del contraddittorio. Elementi in più che spetta al giudice cercare, ed eventualmente acquisire, anche avvalendosi dei poteri officiosi previsti dal Codice di rito penale (articolo 603, comma 3), come ad esempio la rilettura degli atti assunti nel procedimento. Le Sezioni unite della Cassazione (sentenza 11586) cancellano la preclusione tendenzialmente rigida dell’overturnig sfavorevole, affermata dalle Sezioni unite Dasgputa, considerandola anche non in linea con il quadro di riferimento costituzionale.
Il Supremo collegio nega che si possa avallare la tesi secondo la quale l’impossibilità di rinnovare la prova dichiarativa per oggettiva impossibilità, impedisca sempre e comunque di ribaltare il proscioglimento senza rinnovazione.
Seguendo tale impostazione si creerebbe, infatti, una vera e propria regola di esclusione probatoria, sul tipo di quella prevista dall’articolo 526, comma 1 bis del Codice di rito penale, di cui non c’è traccia nell’ ordinamento. Né si può desumere dall’articolo 111 della Costituzione che anzi, con il comma 5, consente la deroga al principio del contraddittorio nell’ipotesi di morte del dichiarante, come nel caso esaminato, ma anche per la sua irreperibilità o per altre ragioni oggettive. Non si può quindi applicare una regola della giurisprudenza non riprodotta dalla legge. In nome del giusto processo devono però essere particolarmente stringenti le garanzie che consentono di superare una presunzione di innocenza rafforzata dalla sentenza di assoluzione.

Spetterà dunque al giudice, rafforzare la motivazione attraverso la rilettura degli atti o la rinnovazione anche officiosa del dibattimento. Nuova istruttoria che può essere tanto estesa da configurare una forma di nuovo giudizio.

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