Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) controversie nel settore delle telecomunicazioni e limiti all'esperimento obbligatorio del tentativo conciliativo; (ii) mediazione obbligatoria, rapporti bancari, efficacia interruttiva della prescrizione e tenore della domanda di mediazione; (iii) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e parte onerata; (iv) mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità e giudizio di appello; (v) negoziazione assistita obbligatoria, rapporti con la mediazione obbligatoria e condizione di procedibilità; (vi) negoziazione assistita obbligatoria e condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI

CONCILIAZIONE/TELECOMUNICAZIONI – Corte di Appello di Roma, sezione III civile, sentenza 4 agosto 2021 n. 5653

In tema di risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti, la decisione rimarca che non è soggetta al preventivo tentativo di conciliazione, a pena di improcedibilità dell'azione, la controversia insorta tra operatore ed altro soggetto che, sulla base di numerazioni non geografiche assegnate dal gestore, fornisca servizi ad utenti finali.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Rimini, sezione civile, sentenza 7 settembre 2021 n. 786
La decisione specifica che nella controversia, insorta tra il cliente ed una banca, ed avente ad oggetto domanda di accertamento della nullità di pattuizioni contrattuali e ricalcolo del saldo di conto corrente ancora in essere tra le parti, è sufficiente, a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 28 del 2010, l'indicazione, nella domanda di mediazione, come oggetto della controversia, di una domanda di risarcimento danni per usurarietà delle condizioni dei rapporti.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Castrovillari, sezione civile, sentenza 9 settembre 2021 n. 918
La sentenza applica il principio enunciato dalle Sezioni Unite del Supremo Collegio secondo cui nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta, sicché, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1–bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione L civile, sentenza 4 ottobre 2021 n. 553
La pronuncia, uniformandosi all'indirizzo espresso dal giudice di legittimità, riafferma che, in tema di mediazione obbligatoria, qualora sia mancata la tempestiva eccezione del convenuto ed il rilievo officioso del giudice entro la prima udienza di primo grado, rimane precluso al giudice di appello rilevare l'improcedibilità della domanda.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA – Tribunale di Roma, sezione XIII civile, sentenza 8 ottobre 2021 n. 15716
La sentenza afferma che, ove la controversia non sia soggetta a mediazione obbligatoria, bensì a negoziazione assistita obbligatoria, non può ritenersi assolta la condizione di procedibilità della domanda a seguito dell'esperimento del tentativo di mediazione in luogo della predetta procedura di negoziazione assistita.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA – Tribunale di Brescia, sezione I civile, sentenza 19 ottobre 2021 n. 2467
In tema di negoziazione assistita, la pronuncia afferma che la corrispondenza eventualmente intercorsa tra le parti, ovvero i contatti, per una soluzione conciliativa nell'ambito di plurimi giudizi riguardanti le stesse parti, non possono essere ritenute modalità equipollenti rispetto all'osservanza dell'obbligo giudiziale di esperire la procedura conciliativa a pena di improcedibilità del giudizio.

A.D.R. – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Conciliazione – Controversie tra utenti e gestori dei servizi di telecomunicazioni – Art. 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997 – Esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione – Regolamento n. 173/2007 – Ambito applicativo – Limiti – Controversia insorta tra operatore ed altro soggetto che, sulla base di numerazioni non geografiche assegnate dal gestore, fornisca servizi ad utenti finali – Assoggettamento al tentativo obbligatorio di conciliazione – Configurabilità – Esclusione. (Legge 249/1997, articolo 1)
In tema di risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti, il regolamento approvato da AGCOM con delibera n.173/07 CONS ed entrato in vigore il 24 luglio 2007, dispone, all'art. 2, comma 1, che: "Ai sensi dell'art. 1, commi 11 e 12, della legge, sono rimesse alla competenza dell'Autorità le controversie in materia di comunicazioni elettroniche tra utenti finali ed operatori, inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti finali stabilite 7 dalle norme legislative, dalle delibere dell'Autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi". Ne consegue che, ove, come nel caso in esame, si controverta non già di un rapporto instaurato tra utenti finali ed operatori, bensì tra operatore ed altro soggetto che, sulla base di numerazioni non geografiche assegnate dal gestore, fornisca servizi ad utenti finali, non può ritenersi applicabile l'obbligo del preventivo tentativo di conciliazione a pena di improcedibilità dell'azione (Nel caso di specie, la corte distrettuale, rigettando l'appello proposto dalla società operante nel settore delle telecomunicazioni, ha confermato la sentenza impugnata con la quale il giudice di prime cure aveva accolto la domanda dell'appellato diretta ad ottenere la condanna della predetta società al pagamento del corrispettivo dovuto e non versato in relazione a servizi a tariffazione specifica forniti ai fruitori degli stessi).
Corte di Appello di Roma, sezione III civile, sentenza 4 agosto 2021 n. 5653 – Presidente Lo Sinno; Consigliere estensore Marini

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Domanda di mediazione – Controversia in materia di contratti bancari - Domanda di accertamento della nullità di pattuizioni contrattuali e ricalcolo del saldo di conto corrente – Istanza di mediazione – Efficacia interruttiva della prescrizione –Contenuto – Oggetto della controversia – Domanda di risarcimento danni per usurarietà delle condizioni dei rapporti – Sufficienza – Fondamento. (Dlgs 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria relativa alla materia dei contratti bancari, nella controversia, insorta tra il cliente ed una banca, avente ad oggetto domanda di accertamento della nullità di pattuizioni contrattuali e ricalcolo del saldo di conto corrente ancora in essere tra le parti, è sufficiente, a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 28 del 2010, l'indicazione nella domanda di mediazione, come oggetto della controversia, di una domanda di risarcimento danni per usurarietà delle condizioni dei rapporti. In tale prospettiva, infatti, deve essere valorizzata la deduzione, nell'oggetto della mediazione, di una pluralità di rapporti contrattuali, per far concludere che mediante tale atto la parte manifesta la volontà di censurare in modo generalizzato il rapporto intercorso con la banca, senza che la limitazione della domanda di mediazione al solo profilo dell'usura possa condurre ad escludere l'effetto interruttivo in relazione all'azione finalizzata al ricalcolo del saldo di conto corrente che, nei casi in cui il rapporto è ancora in essere, può ritenersi uno sviluppo fisiologico e conseguenziale rispetto all'accertata illegittimità di alcuni addebiti.
Tribunale di Rimini, sezione civile, sentenza 7 settembre 2021 n. 786 – Giudice Lico

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Procedimento monitorio – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Onere di promuovere la procedura conciliativa – Grava su parte opposta – Inosservanza – Conseguenze e fondamento – Fattispecie in materia di contratti bancari. (Cpc, articoli 633, 645, 647, 653; Dlgs 28/2010, articolo 5)
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1–bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (Nel caso di specie, il giudice adito, rilevato dal verbale di mediazione che parte opposta, sulla quale gravava l'onere di assolvere la condizione di procedibilità in esame, non era presente né personalmente né per il tramite di un difensore o di un altro rappresentante, ha concluso per la declaratoria di improcedibilità della domanda proposta in sede monitoria e revoca il decreto ingiuntivo opposto compensando le spese di lite tra le parti in ragione della reciproca soccombenza atteso il rigetto anche della domanda riconvenzionale formulata da parte dell'opponente) (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre 2020, n. 19596; Cassazione, sezione civile III, sentenza 3 dicembre 2015, n. 24629).
Tribunale di Castrovillari, sezione civile, sentenza 9 settembre 2021 n. 918 – Giudice Laviola

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità della domanda – Giudizio di primo grado – Eccezione di parte o rilievo officioso – Mancanza – Giudizio di appello – Eccezione di improcedibilità – Preclusione. (Dlgs 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, qualora sia mancata la tempestiva eccezione del convenuto ed il rilievo officioso del giudice entro la prima udienza del giudizio di primo grado, rimane precluso al giudice di appello rilevare l'improcedibilità della domanda (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia locatizia, il giudice d'appello ha disatteso l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria sollevata dalla parte appellata a motivo dell'omessa assegnazione del termine per esperire il tentativo da parte del giudice dell'opposizione nell'ordinanza di mutamento del rito da ordinario a locatizio). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 13 dicembre 2019, n. 32797)
Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione L civile, sentenza 4 ottobre 2021 n. 553 – Presidente Gullino; Consigliere estensore De Martin

Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Rapporti con il procedimento di mediazione obbligatoria – Controversia soggetta a negoziazione assistita obbligatoria – Attivazione da parte dell'attore del procedimento di mediazione – Condizione di procedibilità della domanda giudiziale – Avveramento – Configurabilità - Esclusione – Fattispecie relativa a controversia insorta in tema di risarcimento del danno da cosa in custodia. (Cc, articolo 2051; Dl 132/2014, articoli 2 e 3; Dlgs 28/2010, articolo 5)
Nell'ipotesi in cui la controversia non sia soggetta a mediazione obbligatoria, bensì a negoziazione assistita obbligatoria, non rientra nel potere delle parti scegliere l'una piuttosto che l'altra procedura conciliativa, dovendo, al contrario, le stesse esperire la negoziazione assistita, a pena di improcedibilità del giudizio, indipendentemente dalla potenziale efficacia spiegata dall'una o dell'altra procedura (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia di risarcimento del danno da cosa in custodia, rientrante, in ragione del valore della domanda, nell'ambito applicativo della negoziazione assistita obbligatoria, il giudice adito, rilevato che parte attrice non aveva ottemperato all'ordine giudiziale di invito alla negoziazione assistita non preliminarmente esperita, ritenendo di potervi supplire incardinando in sua vece il procedimento di mediazione, ha dichiarato improcedibile la domanda giudiziale, condannando altresì parte attrice medesima alla refusione delle spese di lite in favore di parte convenuta e delle due parti chiamate).
Tribunale di Roma, sezione XIII civile, sentenza 8 ottobre 2021 n. 15716 – Giudice Franco

Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Condizione di procedibilità - Obbligo giudiziale di attivazione della procedura – Inottemperanza da parte dell'attore – Improcedibilità del giudizio – Contatti e incontri intercorsi con la controparte per una soluzione conciliativa – Equiparazione rispetto all'assolvimento dell'incombente di esperire la procedura conciliativa – Ammissibilità – Esclusione. (Dl 132/2014, articolo 3)
In tema di negoziazione assistita, nel caso in cui la controversia rientri nell'ambito applicativo della procedura, l'inosservanza dell'obbligo giudiziale di instaurazione della stessa, è sanzionata con l'improcedibilità della domanda giudiziale. Né, al fine scongiurare la predetta improcedibilità, possono essere ritenute modalità equipollenti all'introduzione della negoziazione, la corrispondenza intercorsa tra le parti, ovvero i contatti, per una soluzione conciliativa nell'ambito di plurimi giudizi riguardanti le stesse parti, posto che la forma procedurale imposta dalla normativa non le contempla, a dimostrazione che il legislatore ha ricondotto esclusivamente a quel determinato incombente l'idoneità onde evitare l'improcedibilità prevista (Nel caso di specie, il giudice adito ha concluso per la declaratoria di improcedibilità rispetto alla domanda risarcitoria avanzata da una ex dipendente nei confronti del datore di lavoro ritenuto responsabile di aver indebitamente inoltrato ai centri per il lavoro, unitamente alla richiesta di informativa sullo stato occupazionale di quest'ultima, il ricorso proposto avverso il licenziamento, nonostante lo stesso contenesse dati sensibili e personali in violazione della normativa sulla privacy).
Tribunale di Brescia, sezione I civile, sentenza 19 ottobre 2021 n. 2467 – Giudice Mocciola

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