Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte nel periodo compreso tra il 27 ed il 31 dicembre 2021

di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) interrogatorio formale e conseguenze in caso di omessa risposta; (ii) difesa d'ufficio, irreperibilità dell'assistito e liquidazione compenso; (iii) giudizio di legittimità, omesso deposito del ricorso e poteri del controricorrente; (iv) opposizione agli atti esecutivi, fase sommaria e decorrenza del termine perentorio assegnato dal giudice; (v) cosa giudicata e giudizi tra le stesse parti relativi al medesimo rapporto; (vi) arbitrato rituale ed irrituale, distinzione e criteri ermeneutici della clausola compromissoria; (vii) onere della prova e censurabilità in sede di legittimità; (viii) responsabilità civile automobilistica, procedura di risarcimento diretto del danno e litisconsorzio necessario.

PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

PROVA CIVILE Cassazione n. 41643/2021
L'ordinanza riafferma che l'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATOCassazione n. 41681/2021
La decisione presta adesione al principio secondo cui in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora l'autorità giudiziaria abbia formalmente dichiarato l'irreperibilità dell'indagato, dell'imputato o del condannato, il difensore d'ufficio, che intenda richiedere la liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta, ex articolo 117 del Dpr n. 115 del 2002, non ha l'onere di provare la persistenza della condizione di irreperibilità.

IMPUGNAZIONICassazione n. 41714/2021
L'ordinanza ribadisce che la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione – e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso – ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell'articolo 369 c.p.c., di richiedere l'iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l'improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall'articolo 370 c.p.c. e trovando giustificazione nell'interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione.

ESECUZIONE FORZATA Cassazione n. 41748/2021
La decisione dà continuità al principio secondo cui il decreto con il quale il giudice dell'esecuzione fissa l'udienza per la fase sommaria, assegnando un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dello stesso decreto all'opposto, non è soggetto a comunicazione, a cura della cancelleria, al ricorrente, sicché ove quest'ultimo lasci scadere il termine perentorio fissato, incorre nella declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, senza potere beneficiare della rimessione in termini.

SENTENZA Cassazione n. 41895/2021
La pronuncia riafferma che qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo.

ARBITRATOCassazione n. 42049/2021
Cassando con rinvio la pronuncia gravata, la decisione consolida il principio secondo il quale, al fine di distinguere tra arbitrato rituale e irrituale, occorre interpretare la clausola compromissoria con riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse, senza che il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell'arbitrato rituale deponga univocamente nel senso dell'irritualità dell'arbitrato, dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte dall'arbitrato rituale quanto all'efficacia esecutiva del lodo e al regime delle impugnazioni.

IMPUGNAZIONICassazione n. 42055/2021
L'ordinanza ribadisce che la violazione del precetto di cui all'articolo 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'articolo 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" articolo 360 n. 5, c.p.c.

LITISCONSORZIO NECESSARIOCassazione n. 42112/2021
La pronuncia, resa in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, riafferma che, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'articolo 149 del Dlgs n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, sicché, ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex articolo 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l'annullamento della sentenza ai sensi dell'articolo 383, comma 3, c.p.c.
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PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Prova civile – Interrogatorio formale – Mancata risposta – Conseguenze. (Cpc, articoli 116 e 232)
La disposizione dell'articolo 232 cod. proc. civ., a differenza dell'abrogato articolo 218 del precedente codice di rito, non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (Nel caso di specie, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte del merito, nel confermare il rigetto della domanda risarcitoria proposta dai ricorrenti in conseguenza di un sinistro stradale per difetto di prova circa la legittimazione passiva della convenuta in ragione dell'incertezza della sua qualità di proprietaria del veicolo investitore, aveva negato, alla mancata comparizione di quest'ultima all'udienza fissata per l'interrogatorio formale alla stessa deferito il valore di elemento di prova valutabile in uno con la copia del libretto di circolazione, ancorché disconosciuta). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 19 gennaio 2021, n. 836; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 1° marzo 2018, n. 4837; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 19 settembre 2014, n. 19833).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 27 dicembre 2021, n. 41643 – Presidente Scoditti – Relatore Iannello

Procedimento civile – Patrocinio a spese dello Stato – Difensore d'ufficio di persona dichiarata irreperibile dall'autorità giudiziaria – Richiesta di liquidazione del compenso – Onere di provare la persistente irreperibilità – Necessità – Esclusione. (Cc, articolo 2697; Cpp, articoli 159 e 160; Dpr, n. 115/2002, articoli 115, 116 e 117)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora l'autorità giudiziaria abbia formalmente dichiarato l'irreperibilità dell'indagato, dell'imputato o del condannato, il difensore d'ufficio, che intenda richiedere la liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta, ex articolo 117 del Dpr n. 115 del 2002, non ha l'onere di provare la persistenza della condizione di irreperibilità (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio l'ordinanza gravata che aveva rigettato la richiesta di liquidazione dei compensi maturati per la difesa d'ufficio sul presupposto che, pur in presenza di una dichiarazione di irreperibilità dell'imputato, fosse comunque onere del ricorrente, ai fini della liquidazione da parte dello Stato, verificare costantemente la permanenza della condizione di irreperibilità; il provvedimento impugnato, osserva il giudice di legittimità, nell'esigere che il ricorrente dovesse dimostrare il persistere di tale condizione di irreperibilità, ancorché di fatto, anche in relazione al periodo di tempo successivo all'effettuazione del verbale di vane ricerche e sino alla data della decisione del giudice penale, ha deciso in difformità rispetto all'enunciato principio con conseguente cassazione dell'ordinanza gravata). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 17 novembre 2021, n. 34888; Cassazione, sezione civile II, ordinanza 8 settembre 2017, n. 20967; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 7 aprile 2014, n. 8111; Cassazione, sezione civile II, sentenza 20 luglio 2010, n. 17021).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 27 dicembre 2021, n. 41681 – Presidente Lombardo – Relatore Criscuolo

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Omesso deposito del ricorso – Facoltà del controricorrente – Iscrizione a ruolo – Ammissibilità – Fondamento. (Cpc, articoli 369 e 370)
La parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione – e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso – ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell'articolo 369 cod. proc. civ., di richiedere l'iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l'improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall'articolo 370 cod. proc. civ. e trovando giustificazione nell'interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto avverso la sentenza impugnata condannando la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 11 giugno 2021, n. 16533; Cassazione, sezione civile I, sentenza 18 febbraio 2016, n. 3193; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 28 dicembre 2011, n. 29297).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 28 dicembre 2021, n. 41714 – Presidente Esposito – Relatore Di Paolantonio

Procedimento civile – Esecuzione forzata – Opposizione agli atti esecutivi – Fase sommaria – Notificazione del decreto di fissazione dell'udienza nel termine perentorio assegnato – Obbligo della cancelleria – Esclusione – Omessa notificazione – Conseguenze – Rimessione in termini – Esclusione. (Cpc, articoli 153, 617 e 618)
Il decreto con il quale il giudice dell'esecuzione fissa l'udienza per la fase sommaria, assegnando un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dello stesso decreto all'opposto, non è soggetto a comunicazione, a cura della cancelleria, al ricorrente, sicché ove quest'ultimo lasci scadere il termine perentorio fissato, incorre nella declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, senza potere beneficiare della rimessione in termini (Nel caso di specie, rigettando il ricorso, la Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo con cui parte ricorrente, muovendo dall'assunto che nei giudizi di opposizione esecutiva la fase di merito è autonoma ed indipendente rispetto alla fase sommaria, aveva dedotto che, quand'anche l'opponente non avesse rispettato il termine per la notifica del ricorso introduttivo della fase sommaria dinanzi al giudice dell'esecuzione, ciò non avrebbe impedito a quest'ultimo, nella successiva fase di merito, di esaminare le ragioni dell'opponente medesimo, alla sola condizione che fosse stato rispettato il termine previsto dall'articolo 617, primo comma, cod. proc. civ. per l'introduzione della suddetta fase di merito). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 12 giugno 2020, n. 1129 1).
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 28 dicembre 2021, n. 41748 – Presidente De Stefano – Relatore Rossetti

Procedimento civile – Sentenza – Cosa giudicata – Giudizi tra le stesse parti relativi al medesimo rapporto – Giudicato su uno di essi – Ultrattività del giudicato esterno – Condizioni. (Cc, articoli 2697 e 2909)
Qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta tra un'amministrazione comunale ed una sua lavoratrice dipendente, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per non avere la corte territoriale considerato che il giudicato di cui ad una precedente sentenza del medesimo ufficio aveva già esaminato— e risolto in senso negativo— la questione dell'applicabilità del regime dettato dall'articolo 2112 cod. civ.; nella circostanza, infatti, fondandosi, i due giudizi tra le stesse parti sul medesimo presupposto, fattuale e normativo, costituito dall'applicabilità del citato articolo 2112 cod. civ., sul punto i fatti costitutivi delle rispettive domande erano identici, a nulla rilevando il fatto che nella causa definita dal giudicato gli stessi fossero invocati ai fini della riammissione in servizio e della solidarietà tra condebitori mentre nel giudizio in esame per la rivendicazione di differenze retributive). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 15 maggio 2018, n. 11754; Cassazione, sezione civile L, sentenza 28 novembre 2017, n. 28415; Cassazione, sezione civile L, sentenza 9 dicembre 2016, n. 25269; Cassazione, sezione civile L, sentenza 16 dicembre 2015, n. 25304).
Cassazione, sezione L civile, ordinanza 29 dicembre 2021, n. 41895 – Presidente Manna – Relatore Spena

Procedimento civile – Arbitrato – Rituale ed irrituale – Distinzione – Clausola compromissoria – Interpretazione – Criteri. (Cc, articolo 1362; Cpc, articoli 808, 808-ter, 827 e 828)
Al fine di distinguere tra arbitrato rituale ed irrituale, occorre interpretare la clausola compromissoria con riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse, senza che il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell'arbitrato rituale deponga univocamente nel senso dell'irritualità dell'arbitrato, dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte dall'arbitrato rituale quanto all'efficacia esecutiva del lodo ed al regime delle impugnazioni (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata in quanto la corte territoriale, nel dichiarare inammissibile l'impugnazione ritenuta la natura irrituale dell'arbitrato, aveva fatto esclusivo riferimento al dato letterale, pur dando atto che le parti avevano richiamato lo schema procedurale previsto nel codice di procedura civile, cadenzato l'attività processuale con la concessione di termini per il deposito di memorie, utilizzato i termini "udienze", "controversia", "decisione", "memoria di costituzione", "richiesta di ammissione di prova testimoniale ex articolo 244 cod. proc. civ." ed, infine, fatto richiesta di consulenza tecnica d'ufficio e di nomina di propri consulenti di parte). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, sentenza 7 agosto 2019, n. 21059).
Cassazione, sezione I civile, ordinanza 30 dicembre 2021, n. 42049 – Presidente Valitutti – Relatore Caradonna

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Art. 2697 c.c. – Ripartizione dell'onere della prova – Configurabilità in relazione ai fatti costitutivi ed a quelli impeditivi – Attribuzione di maggiore rilevanza probatoria ad alcuni fatti – Riconducibilità al canone di cui all'art. 2697 cod. civ. – Esclusione. (Cc, articolo 2697; Cpc, articolo 360)
La violazione del precetto di cui all'articolo 2697 cod. civ., censurabile per cassazione ai sensi dell'articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" articolo 360 n. 5, cod. proc. civ. (Nel caso di specie, relativo ad una controversia relativa alla responsabilità per "mala gestio" di un istituto di credito in sede di operazioni di compravendita di titoli, la Suprema Corte, rigettando il ricorso, ha ritenuto che la corte di appello non avesse in alcun modo addossato al cliente l'onere di dimostrare l'assenza delle necessarie autorizzazioni in relazione alle operazioni sui titoli, essendosi invece limitata, tramite un ragionamento tipicamente indiziario, ad evidenziare che – sulla base della documentazione esibita dalle parti – la mancata reazione del cliente ai ripetuti ed ingenti acquisti di titoli operati dal funzionario bancario, unitamente alla mancata richiesta del contratto quadro ed alla timida richiesta di una composizione amichevole della controversia, inducesse a ritenere che le predette operazioni di compravendita di titoli fossero state debitamente autorizzate dal cliente-correntista). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 31 agosto 2020, n. 18092; Cassazione, sezione civile III, sentenza 29 maggio 2018, n. 13395; Cassazione, sezione civile III, sentenza 17 giugno 2013, n. 15107).
Cassazione, sezione I civile, ordinanza 30 dicembre 2021, n. 42055 – Presidente De Chiara – Relatore Amatore

Procedimento civile – Litisconsorzio necessario – Responsabilità civile automobilistica – Codice delle Assicurazioni private – Procedura di risarcimento diretto del danno ex art. 149 del D.lgs. n. 209 del 2005 – Mancata citazione del proprietario del veicolo danneggiante – Ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. – Necessità – Omissione – Conseguenze. (Dlgs, n. 209/2005, articoli 144, 145 e 149; Cpc, articoli 102, 354 e 383)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'articolo 149 del Dlgs n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'articolo 144, comma 3, dello stesso decreto, sicché, ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex articolo 102 cod. proc. civ. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l'annullamento della sentenza ai sensi dell'articolo 383, comma 3, cod. proc. civ. (Nel caso di specie, essendo pacifico che nel giudizio, promosso dal danneggiato con azione di risarcimento diretto ai sensi del citato articolo 149, non era stato convenuto anche il conducente del veicolo antagonista, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso della compagnia di assicurazioni, ha cassato la sentenza impugnata rinviando al giudice di prime cure). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 8 aprile 2020, n. 7755).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 31 dicembre 2021, n. 42112 – Presidente Amendola – Relatore Cirillo

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