Professione e Mercato

L'Avvocato che frodava gli amministrati salvato dal pentimento: no alla radiazione

Il Cnf conferma la decisione del Cdd che aveva disposto la sospensione dall'albo per 5 anni, in luogo della misura più drastica. No invece alla ulteriore mitigazione della sanzione

di Francesco Machina Grifeo

Sì alla mitigazione della sanzione irrogata dal Consiglio territoriale qualora l'avvocato incolpato dimostri pentimento e consapevolezza del proprio errore. Lo ha stabilito il Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), con la sentenza n. 142 del 23 settembre 2022, che ha tuttavia rigettato la richiesta di una ulteriore riduzione del periodo di sospensione, disposto per 5 anni, in luogo della radiazione che sarebbe stata conforme alla gravità delle condotte di un legale che aveva compiuto numerosi raggiri ai danni dei soggetti da lui amministrati "traendone un illecito e rilevante profitto".

L'avvocato sottoposto a misura cautelare dalla Procura e in attesa di patteggiamento dopo ampia confessione, aveva infatti commesso reati particolarmente odiosi considerato che "le condotte appropriative e corruttive", come scriveva il Consiglio di disciplina del distretto di corte di appello di Roma, "contestate ed ammesse, erano gravi e configuravano l'abnorme deviazione dallo schema legale dell'amministrazione di sostegno, utilizzata dall'incolpato ai danni dei suoi amministrati, per conseguire per sé e per i suoi sodali illeciti vantaggi".

Risultava così, prosegue il Cdd, "particolarmente esecrabile" la vendita da parte dell'avvocato della nuda proprietà dell'abitazione di una sua amministrata per un prezzo esiguo, pur nella consapevolezza che quest'ultima era in fin di vita "e con l'unico scopo di conseguire dall'acquirente dell'immobile la somma di euro 15.000,00 quale prezzo del commesso reato". Ma il legale aveva anche indebitamente trasferito fondi sul proprio conto per oltre 140mila euro, esposto costi fittizi, e locato gli appartamenti degli ospiti di una casa di cura.

Per il CDD, dunque, stante la gravità degli addebiti, "nessun valore poteva attribuirsi alle giustificazioni dell'incolpato, il quale ha lamentato le difficoltà di gestire una consistente mole di lavoro, non gravando su di lui l'obbligo di accettazione degli incarichi". Nella dichiarazione confessoria l'avvocato infatti scriveva: "Negli anni il mio lavoro, che ho fatto con sincera passione, si è sviluppato sempre più nel campo delle amministrazioni di sostegno, tanto da divenire nel tempo assorbente, anche perché mi venivano affidati molti incarichi essendo apprezzato per il modo umano e tecnico con cui li svolgevo. Sono arrivato ad avere circa un centinaio di incarichi". Mentre la vicenda penale "è stata non solo traumatica, ma è stata in pratica il risveglio da un incubo, grazie al quale ho potuto avviare un percorso di ricostruzione personale. Anche nel procedimento penale ho intrapreso un percorso di riparazione e di chiusura della vicenda giudiziaria, collaborando con la Procura della Repubblica e con l'intento di patteggiare prossimamente, restituendo quanto contestato, grazie all'indebitamento dei miei stretti familiari".

L'organo giudicante dunque aveva ravvisato "un sincero pentimento" nella dichiarazione dell'Avvocato, e "pur prendendo atto che gli illeciti disciplinari contestati erano astrattamente impeditivi rispetto alla permanenza della iscrizione all'albo e, quindi, dovessero comportare la radiazione, aveva ritenuto di dover svolgere un giudizio prognostico favorevole per l'incolpato e, rilevata la responsabilità per gli addebiti contestati, applicava la misura conservativa della sospensione disciplinare della durata di cinque anni".

Contro questa decisione, l'incolpato ha proposto ricorso lamentando l'irrogazione di una sanzione eccessivamente severa. Per il Cnf tuttavia siccome la determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti, "è da ritenersi che la valutazione esperita dal CDD – il quale ha applicato una sanzione conservativa anziché la radiazione - abbia correttamente tenuto conto, con motivazione condivisibile, del comportamento dell'incolpato e di ogni ulteriore circostanza emersa nel procedimento".

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