Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria, ambito applicativo e domanda di pagamento per fornitura merce; (ii) mediazione obbligatoria, procedimento monitorio e verifica condizione di procedibilità della domanda; (iii) mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità e giudizio di appello; (iv) mediazione delegata inottemperanza all'ordine giudiziale e condizione di procedibilità; (v) amministrazione statale assistita dall'Avvocatura dello stato e istanza di invito alla negoziazione assistita; (vi) telecomunicazioni, tentativo obbligatorio di conciliazione ed azione risarcitoria; (vi) mediazione obbligatoria, condominio e domanda di condanna al pagamento del compenso da parte dell'amministratore.

A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Napoli, Sezione XI civile, sentenza 19 luglio 2022, n. 7264
La decisione si limita ad affermare che la controversia avente ad oggetto la domanda di pagamento somme pretese a titolo di corrispettivo per la fornitura di merce non è soggetta a mediazione obbligatoria.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Catania, Sezione IV civile, sentenza 20 luglio 2022, n. 3335
La sentenza rimarca che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo ad una controversia soggetta a mediazione obbligatoria la realizzazione della condizione di procedibilità della domanda dev'essere verificata solo dopo la pronuncia da parte del giudice, in sede di prima comparizione, sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIACorte di Appello di Palermo, Sezione II civile, sentenza 16 agosto 2022, n. 1402
La sentenza, prestando adesione ad un principio già espresso dal giudice di legittimità, ribadisce che ove l'eccezione di parte o il rilievo officioso relativo alla improcedibilità della domanda non abbia avuto luogo alla prima udienza del giudizio di primo grado, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie obbligatorie.

MEDIAZIONE DELEGATATribunale di Castrovillari, Sezione civile, sentenza 24 agosto 2022, n. 1077
La decisione ha cura di precisare che, una volta disposta d'ufficio la mediazione delegata, l'inottemperanza della parte attrice onerata all'ordinanza del giudice determina l'improcedibilità della domanda, a nulla rilevando che quest'ultima, prima dell'introduzione del giudizio, abbia esperito, sia pur infruttuosamente a causa della mancata partecipazione della parte poi convenuta, il procedimento di mediazione.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA Tribunale di Napoli, Sezione XI civile, sentenza 31 agosto 2022, n. 7751
La sentenza afferma che una volta che un'amministrazione statale sia stata autorizzata ad avvalersi dell'assistenza dell'Avvocatura dello Stato con provvedimento statale deve ritenersi valida ed efficace l'istanza di invito alla negoziazione assistita sottoscritta dal solo difensore.

CONCILIAZIONE/TELECOMUNICAZIONITribunale di Benevento, Sezione I civile, sentenza 6 settembre 2022, n. 1974
La pronuncia specifica che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto nel settore delle telecomunicazioni dall'articolo 1 della legge n. 249 del 1997 non si applica alla domanda risarcitoria proposta nei confronti della società di telecomunicazioni responsabile di aver installato una palificazione insistente sui fondi di proprietà attorea per il passaggio della linea telefonica senza acquisizione del preventivo assenso o adozione di una specifica procedura ablatoria.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIACorte di Appello di Catanzaro, Sezione I civile, sentenza 12 settembre 2022, n. 977
La decisione afferma che rientra tra le controversie in materia di condominio soggette al procedimento di mediazione obbligatoria la domanda di condanna al pagamento del compenso proposta nei confronti del Condominio dall'amministratore per l'attività prestata in favore di quest'ultimo.
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A.D.R. – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità – Ambito applicativo – Controversia avente ad oggetto la domanda di pagamento somme dovute a titolo di corrispettivo per la fornitura di merce – Assoggettamento a mediazione obbligatoria – Configurabilità – Esclusione. (Dlgs n. 28/2010, articolo 5)
La controversia avente ad oggetto la domanda di pagamento somme pretese a titolo di corrispettivo per la fornitura di merce non è soggetta a mediazione obbligatoria non essendo la stessa ascrivibile a nessuna delle materie per le quali l'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010 prevede, a pena d'improcedibilità della domanda, l'obbligatorio esperimento del tentativo conciliativo (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice adito ha rigettato, in quanto infondata, l'eccezione d'improcedibilità della domanda introdotta in via monitora sollevata dalla parte opponente per non aver la parte opposta esperito il procedimento di mediazione obbligatoria).
Tribunale di Napoli, Sezione XI civile, sentenza 19 luglio 2022, n. 7264 – Giudice Valletta

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria –Procedimento monitorio – Giudizio di opposizione – Condizione di procedibilità – Avveramento – Verifica – Momento rilevante – Pronuncia sulle istanze di concessione o provvisoria esecuzione in sede di udienza di prima comparizione – Necessità. (Cpc, articoli 645, 648 e 653; Dlgs n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, se è vero che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, Dlgs n. 28 del 2010 chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia relativa ad una delle materie ivi contemplate, è tenuto, preliminarmente, a pena d'improcedibilità della domanda, a esperire il procedimento di mediazione con l'assistenza di un avvocato, tuttavia, lo stesso articolo 5, comma 4, lettera a), del medesimo Dlgs n. 28 del 2010 prevede espressamente che tale condizione non si applica ai procedimenti di ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino a una pronuncia sulle istanze di concessione o provvisoria esecuzione (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nel quadro di una controversia relativa alla materia dei contratti bancari, il giudice adito ha disatteso la doglianza con la quale l'opponente aveva lamentato l'illegittimità del provvedimento monitorio opposto in quanto l'opposta non aveva previamente esperito la procedura di mediazione obbligatoria: nella circostanza, infatti, in esito all'udienza di prima comparizione delle parti, il giudice, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, aveva ritualmente onerato parte opposta di avviare il procedimento di mediazione obbligatoria, il quale era poi stato infruttuosamente esperito nel termine assegnato come risultante dal verbale di esito negativo della mediazione depositato da parte dell'opposta medesima).
Tribunale di Catania, Sezione IV civile, sentenza 20 luglio 2022, n. 3335 – Giudice Marino

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità della domanda – Mancato preventivo esperimento del procedimento di mediazione – Rilevabilità ed eccepibilità a pena di decadenza non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado – Conseguenze – Obbligatorietà della mediazione in appello – Esclusione. (Dlgs n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria ex articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza; ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso articolo 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del medesimo Dlgs n. 28 del 2010 (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia successoria, la corte territoriale ha ritenuto infondato il motivo con cui parte appellante aveva censurato la sentenza impugnata per aver accolto le domande riconvenzionali spiegate dagli convenuti ed odierni appellati senza che costoro avessero, a pena di improcedibilità delle stesse, esperito il tentativo obbligatorio di mediazione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione III civile, ordinanza 10 novembre 2020, n. 25 155)
Corte di Appello di Palermo, Sezione II civile, sentenza 16 agosto 2022, n. 1402 – Presidente Lupo – Relatore Marletta

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione delegata – Procedimento disposto dal giudice – Obbligatorietà per le parti – Sussistenza – Procedimento di mediazione già promosso "ante causam" dall'attore – Rilevanza ai fini della declaratoria di improcedibilità della domanda in caso di inottemperanza al provvedimento giudiziale – Esclusione. (Dlgs n. 28/2010, articolo 5)
La mediazione disposta dal giudice in corso di causa ex articolo 5, comma 2, del Dlgs n. 28 del 2010, al fine di propiziare una conciliazione delle parti in quella sede, deve ritenersi obbligatoria in quanto la legge espressamente la considera condizione di procedibilità della domanda. Di talché il procedimento di mediazione di cui alla richiamata norma è facoltativo per il giudice, nel senso che è rimesso alla discrezionalità dello stesso disporlo o meno, ma, una volta disposto d'ufficio, in quanto condizione di procedibilità stabilita dalla legge, diventa obbligatorio per le parti. Il provvedimento, poi, può essere adottato, anche in appello, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni o, se non prevista, fino alla discussione della causa anche nei casi in cui l'attore prima dell'introduzione del giudizio abbia già inutilmente esperito il tentativo obbligatorio (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia di contratti assicurativi, il giudice adito, rilevato che nessuna delle parti aveva avviato il procedimento di mediazione disposto ritualmente ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Dlgs n. 28 del 2010, ha dichiarato improcedibile la domanda proposta dall'attore in veste di assicurato, a nulla rilevando che quest'ultimo avesse promosso "ante causam" il procedimento di mediazione conclusosi con esito negativo a causa della mancata partecipazione della compagnia di assicurazione poi convenuta in giudizio).
Tribunale di Castrovillari, Sezione civile, sentenza 24 agosto 2022, n. 1077 – Giudice Caronia

Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Istanza di invito alla negoziazione assistita – Amministrazione statale – Assistenza prestata dall'Avvocatura dello Stato – Sottoscrizione dell'istanza da parte del solo difensore dell'Ente patrocinato – Validità ed efficacia – Sussistenza – Fondamento.
(Rd, n. 1611/1933 articoli 1 e 45; Dl, n. 132/2014, articoli 3 e 4)
Una volta che un'amministrazione statale sia stata autorizzata ad avvalersi dell'assistenza dell'Avvocatura dello Stato con provvedimento statale, senza che sia necessario un provvedimento di conferma o di accettazione dell'Ente, gli avvocati ed i procuratori dello Stato esercitano le loro funzioni in giudizio per conto dell'Ente medesimo senza bisogno di mandato, "…neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualità…": non è pertanto necessaria una specifica deliberazione dell'Ente di volersi avvalere del patrocinio dell'Avvocatura né dello specifico conferimento di una formale procura. La delibera, quindi, che tali Enti adottino per l'affidamento del patrocinio all'Avvocatura ha natura di atto meramente interno e non abbisogna di esteriorizzazione con il conferimento di normale procura, essendosi in presenza di un mandato "ex lege". Da ciò consegue che deve ritenersi valida ed efficace l'istanza di invito alla negoziazione assistita sottoscritta dal solo difensore dell'Ente patrocinato (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta tra un istituto scolastico che si era avvalso dell'assistenza dell'Avvocatura dello Stato, ed una agenzia di viaggi, il giudice adito ha disatteso l'eccezione d'improcedibilità sollevata sul punto da quest'ultima).
Tribunale di Napoli, Sezione XI civile, sentenza 31 agosto 2022, n. 7751 – Giudice Bonavita

Procedimento civile – Conciliazione – Controversie tra utenti e gestori dei servizi di telecomunicazioni – Art. 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997 – Tentativo obbligatorio di conciliazione – Ambito applicativo – Controversia avente ad oggetto l'azione risarcitoria promossa per illecita apposizione di pali telefonici sui fondi di proprietà attorea – Assoggettamento – Esclusione. (Cc, articolo 2043; Dlgs, n. 259/2003, articolo 92; Legge, n. 249/1997, articolo 1)
Il tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dall'articolo 1, comma undicesimo, della legge 31 luglio 1997, n. 249 quale condizione di proponibilità della domanda nelle controversie tra utenti e soggetti autorizzati o destinatari di licenze nel settore delle telecomunicazioni, non trova applicazione nei casi in cui non si controverta dei rapporti contrattuali di utenza, ma di controversie relative ad un illecito extracontrattuale (Nel caso di specie, nell'accogliere la domanda di risarcimento danni proposta dall'attrice nei confronti della società di telecomunicazioni, ritenuta responsabile di aver installato una palificazione insistente sui fondi di proprietà attorea per il passaggio di una linea telefonica senza acquisizione del preventivo assenso o adozione di una specifica procedura ablatoria, il giudice adito ha ritenuto inapplicabile alla peculiare fattispecie dedotta in giudizio il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla citata disposizione).
Tribunale di Benevento, Sezione I civile, sentenza 6 settembre 2022, n. 1974 – Giudice Nasti

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Ambito applicativo – Controversie – Condominio – Domanda di condanna al pagamento del compenso proposta nei confronti del Condominio dall'amministratore per l'attività prestata in favore di quest'ultimo – Natura di controversia in materia condominiale – Assoggettamento a mediazione obbligatoria – Sussistenza.
(Cc, articolo 1129; Disp, att. c.c. articolo 71-quater; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, rientra tra le controversie in materia di condominio soggette al necessario esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010 e 71-quater disp. att. cod. civ. quella avente ad oggetto la domanda di condanna al pagamento del compenso proposta nei confronti del Condominio dall'amministratore per l'attività prestata nei confronti di quest'ultimo (Nel caso di specie, la corte territoriale ha ritenuto infondato il motivo con cui il Condominio appellante aveva chiesto la declaratoria di nullità del giudizio e della sentenza di primo grado per non avere il giudice di prime cure rilevato la mancanza della condizione di procedibilità, in quanto, non essendo stata l'improcedibilità della domanda attorea sollevata dal Condominio medesimo né rilevata in via officiosa in primo grado, doveva ritenersi ormai precluso in sede di gravame rilevare l'improcedibilità della stessa o consentire alla parte interessata di eccepirla per la prima volta, essendo la stessa ormai decaduta in ragione della preclusione stabilita dal citato articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010).
Corte di Appello di Catanzaro, Sezione I civile, sentenza 12 settembre 2022, n. 977 – Presidente Rizzo – Relatore Magarò

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