Amministrativo

Il papà che eroga l'assegno di mantenimento ha diritto di sapere se la figlia riscuote il reddito di cittadinanza

Secondo giudice siciliano le dichiarazioni, le comunicazioni e gli atti presentati o acquisiti dagli uffici dell’amministrazione finanziaria costituiscono a tutti gli effetti documenti amministrativi

di Pietro Alessio Palumbo

Nella vicenda trattata dal Tar Sicilia-Catania con la sentenza n. 1205/2023 il ricorrente aveva chiesto all’Istituto Nazionale Previdenza Sociale il rilascio di copia dell'estratto conto previdenziale degli ultimi 5 anni della figlia e del coniuge dal quale era separato; aveva inoltre chiesto di conoscere se la figlia beneficiava di reddito di cittadinanza con indicazione della data di decorrenza e dell’importo.

La vicenda all’esame del Tar siciliano

L’Inps aveva negato l'accesso ritenendo prevalenti le esigenze di privacy delle controinteressate relativamente all’ostensione dei loro dati previdenziali avuto riguardo alla motivazione relativa allo svolgimento di indagini difensive; anche nella considerazione della possibilità che il giudice - a ben vedere - valutata la concretezza e l’attualità del relativo interesse, può disporre l’acquisizione dei documenti richiesti.

Le motivazioni dei giudici amministrativi

Secondo giudice siciliano invece le dichiarazioni, le comunicazioni e gli atti presentati o acquisiti dagli uffici dell’amministrazione finanziaria, contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari e inseriti nelle banche dati dell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, costituiscono a tutti gli effetti documenti amministrativi: come tali sono quindi ostensibili.

Nella vicenda il ricorrente aveva precisato che la richiesta d’accesso era motivata dal fatto che la Corte di Appello aveva revocato l’assegnazione dell’immobile e l’assegno di mantenimento alla ex moglie e alla
figlia precedentemente a carico del ricorrente. La richiesta di accesso era strumentale alla difesa nel procedimento instaurato dalla figlia per ottenere il riconoscimento dell’assegno di mantenimento.

Secondo il Tribunale amministrativo di Catania in circostanze come quelle descritte l’ex coniuge va considerato titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente tutelata, che la storica normativa in materia di procedimento amministrativo richiede per l'esercizio del diritto di accesso, stante la necessaria strumentalità degli atti rispetto al procedimento instaurato. E a ben ragionare l'esercizio del diritto di acceso neppure resta precluso dal fatto che i medesimi documenti potrebbero essere acquisiti attraverso il potere istruttorio del giudice nell’ambito del processo civile. Infatti – ha evidenziato il giudice - l’accesso documentale difensivo può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni all’amministrazione pubblica nel processo civile. Per di più l’accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio del giudice civile nei procedimenti in materia di famiglia. Pertanto l’accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell’anagrafe tributaria può essere esercitato mediante estrazione di copia degli atti d’interesse.

A giudizio Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia deve di conseguenza conservarsi la possibilità per il privato di ricorrere agli ordinari strumenti offerti dalla disciplina tradizionale sull’accesso agli atti per ottenere gli stessi dati che il giudice potrebbe intimare all'amministrazione pubblica di consegnare. Infatti la legittimazione attiva all’accesso deve essere riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano comunque idonei a spiegare effetti diretti ovvero anche solo indiretti nei suoi confronti; indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica. In altri termini ciò che conta è un collegamento attuale e soprattutto effettivo tra la situazione giuridica da tutelare e la documentazione a cui si richiede l’accesso, che sia tale da implicare l’incidenza, anche potenziale, dell’atto sull’interesse di cui il soggetto istante è portatore. Il legame tra la finalità dichiarata ed il documento richiesto è rimessa alla valutazione dell’ente in sede di amministrazione attiva, e del giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva. Valutazione che – si badi - va effettuata in astratto senza apprezzamenti diretti sulla documentazione richiesta.

L’affermazione del diritto di accesso è estrinsecazione, oltre che del principio di effettività della tutela giurisdizionale, anche della tutela dei diritti fondamentali. Si tratta di principi irrinunciabili e fondanti, nell’ambito del moderno Stato di diritto, di un nuovo modo di concepire il rapporto stesso tra cittadini e potere pubblico, improntato a trasparenza ed accessibilità dei dati e delle informazioni anche ove queste riguardino terzi soggetti; purché a soddisfazione di un interesse giuridicamente rilevante e meritevole di tutela per la difesa in giudizio delle proprie posizioni giuridiche.

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