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Cgue: Mercedes deve risarcire l'acquirente per la manipolazione del sistema antinquinamento dell'auto

Lo ha stabilito la Corte Ue con la sentenza nella causa C-100/21 con riguardo ad un software che riduce il tasso di ricircolo dei gas di scarico con temperature al di sotto di una certa soglia

di Francesco Machina Grifeo

L'acquirente di un veicolo a motore dotato di un impianto di manipolazione del software illecito beneficia di un diritto al risarcimento da parte del costruttore dell'automobile qualora l'impianto gli abbia causato un danno. Lo ha stabilito la Corte Ue con la sentenza nella causa C-100/21 che riguarda Mercedes-Benz Group. Il diritto dell'Unione, precisa la Corte, oltre agli interessi generali, infatti, tutela anche gli interessi particolari del singolo acquirente di un veicolo a motore nei confronti del costruttore qualora tale veicolo sia dotato di un impianto di manipolazione vietato.

Il caso – Con un ricorso davanti al Tribunale del Land, Ravensburg (Germania), un cittadino tedesco ha chiesto il risarcimento dei danni per la presenza nel veicolo a motore diesel di un software che riduce il tasso di ricircolo dei gas di scarico quando le temperature esterne si collocano al di sotto di una certa soglia. Un simile impianto, che comporta un aumento delle emissioni di ossido di azoto (NOx), sarebbe infatti vietato dal regolamento n. 715/2007 relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri.

Il giudice tedesco ha così chiesto alla Corte di giustizia se le disposizioni della direttiva 2007/46 che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore, in combinato disposto con il regolamento n. 715/2007, debbano essere interpretate nel senso che esse tutelano anche gli interessi dell'acquirente.

Nella sua sentenza odierna, la Corte ricorda che i veicoli devono essere oggetto di un'omologazione CE che può essere concessa solo se si rispettano le disposizioni del regolamento n. 715/2007, in particolare quelle relative alle emissioni. Inoltre, sottolinea che, secondo la direttiva quadro, i costruttori di veicoli sono tenuti a rilasciare all'acquirente un certificato di conformità. Tale certificato, obbligatorio tra l'altro ai fini della messa in circolazione di un veicolo, attesta il rispetto della regole di produzione e dunque tutela il singolo acquirente contro le inosservanze del costruttore.

Per queste ragioni la Corte conclude che la direttiva quadro "stabilisce un collegamento diretto tra il costruttore di automobili e il singolo acquirente di un veicolo a motore volto a garantire a quest'ultimo che il veicolo sia conforme alla normativa pertinente dell'Unione". Di conseguenza, "le disposizioni della direttiva quadro, in combinato disposto con quelle del regolamento n. 715/2007, tutelano, oltre agli interessi generali, gli interessi particolari del singolo acquirente di un veicolo a motore nei confronti del costruttore qualora tale veicolo sia munito di un impianto di manipolazione vietato". Gli Stati membri sono quindi tenuti a prevedere che l'acquirente di un simile veicolo benefici di un diritto al risarcimento da parte del suo costruttore.

E in mancanza di disposizioni specifiche dell'Unione, spetta a ciascuno Stato membro determinare le modalità del risarcimento. La Corte evidenzia inoltre che la normativa nazionale non può renderne impossibile o eccessivamente difficile l'ottenimento. Si dovrà però altresì evitare l'indebito arricchimento degli aventi diritto.

Ragion per cui, tornando al caso concreto, il Tribunale del Land dovrà verificare se l'imputazione del beneficio derivante dall'uso effettivo del veicolo da parte di QB garantisca al medesimo un adeguato risarcimento del danno che avrebbe effettivamente subito a seguito dell'installazione, nel suo veicolo, di un dispositivo vietato dal diritto dell'Unione.

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