Immobili

I condòmini devono pagare l’assicurazione anti contenzioso

A spiegare la differenza tra i due tipi di oneri condominiali è la sentenza 23254/2021 della Cassazione

La polizza che copre gli effetti negativi del contenzioso va pagata da tutti i condòmini e non è possibile chiamarsi fuori dalla spesa, non essendo la conseguenza di una lite.

A spiegare la differenza tra i due tipi di oneri condominiali è la sentenza 23254/2021 della Cassazione (relatore Antonio Scarpa). Il contenzioso era partito da una delibera dell’assemblea di condominio che aveva approvato la proposta dell’amministratore di stipulare una polizza assicurativa di tutela legale che andasse a coprire «le spese processuali per tutte le azioni concernenti le parti comuni dell’edificio, al fine di evitare pregiudizi economici ai condòmini». La Corte d’appello di Bologna aveva dichiarato annullabile la delibera ma la Cassazione ha chiarito che «il sindacato dell’autorità giudiziaria non può estendersi (...) alla discrezionalità di cui dispone l’assemblea». La delibera, inoltre, non era stata assunta in violazione dell’articolo 1132 del Codice civile (come reputava la Corte d’appello), norma che invece consente al singolo condòmino di sottrarsi alla lite «in ordine alle conseguenze della lite in caso di soccombenza», opera solo in presenza di specifica autorizzazione all’amministratore di stare in giudizio, prevede una rituale manifestazione di dissenso (che comunque non è impedita dalla polizza) e lascia comunque il condomino dissenziente esposto verso i terzi in caso di soccombenza, fornendo solo un meccanismo di rivalsa.

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