Lavoro

Il datore prima di licenziare un dipendente deve valutare se può collocarlo in altro settore

Il lavoratore aveva una professionalità "equivalente" che consentiva il suo impiego anche in altri servizi dell'ente rendendo così illegittima la scelta datoriale

di Giampaolo Piagnerelli

L'azienda, prima di procedere al licenziamento di parte dei lavoratori, deve valutare se hanno la professionalità per un reimpiego nella medesima struttura. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 16010/22.

I fatti. Entrando nel merito della vicenda la Corte d'appello di Bari ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato a un lavoratore nell'ambito di una procedura di riduzione del personale ex lege 223/1991. I giudici di merito, in particolare, hanno condannato il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione. L'affermazione dell'illegittimità del licenziamento è stata fondata sulla violazione dell'articolo 5 della legge 223/1991 per avere il datore di lavoro limitato la platea dei licenziandi ai soli addetti al servizio di trasporto dei disabili, servizio accessorio rispetto a quello principale dell'ente sanitario, avente a oggetto la riabilitazione sanitaria dei pazienti ricoverati in regime di seminternato.
Il datore, quindi, prima di procedere al licenziamento avrebbe dovuto accertare se il prestatore fosse in possesso di professionalità equivalente a quella dei dipendenti collocati negli altri settori organizzativi dell'ente. Solo ove la verifica fosse risultata negativa la limitazione della platea dei licenziandi al settore soppresso risultava giustificata (ex articolo 5 della legge 223/1991).

Conclusioni. La Cassazione - aderendo alla tesi di merito - ha evidenziato che il lavoratore aveva una professionalità "equivalente" che consentiva il suo impiego anche in altri servizi dell'ente, rendendo così illegittima la scelta datoriale.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©