Civile

Internet, diritto all'oblio da ponderare: sì alla deindicizzazione ma salvando la copia cache

La Cassazione, sentenza n. 3952 depositata oggi, ha accolto il ricorso di Yahoo! contro il Garante Privacy

di Francesco Machina Grifeo

Frenata della Cassazione sul diritto all'oblio su internet. Per la Suprema corte se va riconosciuto il diritto alla deindicizzazione dei risultati con cui il motore di ricerca associa il nome di un privato cittadino ad una vicenda giudiziaria di interesse mediatico ma ormai superata, resta invece in forse la pretesa di eliminare in toto la notizia attraverso la cancellazione anche delle pagine e delle copie cache. Va infatti operato un "bilanciamento" prima di impedire completamente l'accesso alla informazione relativa alla vicenda qualora operata mediante altre chiavi di ricerca. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 3952 depositata oggi, ha così accolto il ricorso di Yahoo! Emea Limited e Yahoo Italia Srl contro il Garante della Privacy.

Secondo il Tribunale di Milano invece il provvedimento dell'Authority che aveva ordinato alla società di rimuovere tutte le Url, cancellando anche le copie cache, era corretta in quanto i diritti fondamentali della persona interessata dovevano "prevalere non solo sull'interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull'interesse del pubblico a trovare l'informazione".

La Prima sezione civile ricorda che la deindicizzazione si è affermata "come rimedio atto ad evitare che il nome della persona sia associato dal motore di ricerca ai fatti di cui internet continua ad avere memoria". In tal modo lo strumento "asseconda il diritto della persona a non essere trovata facilmente", oppure evita che una persona che ne ignori il coinvolgimento si imbatta nelle relative notizie "per ragioni casuali".

In questo senso la deindicizzazione opera già un bilanciamento determinando sì la cancellazione del contenuto dall'elenco dei risultati di ricerca ma soltanto quando essa è effettuata a partire da quel nome. Il contenuto resta invece disponibile quando si utilizzano altri criteri per l'interrogazione. Su questa linea la Cassazione (7559/2029) ha rienuto soddisfatto il bilanciamento degli interessi dalla permanenza dell'articolo nell'archivio del quotidiano a condizione però che venisse deindicizzato dai siti generalisti.

La cancellazione delle copie cache invece preclude al motore di ricerca di indicizzare i contenuti attraverso parole chiave anche diverse da quella corrispondente al nome dell'interessato.

La decisione impugnata è stata allora censurata per aver stabilito una sorta di automatismo tra deindicizzazione e cancellazione del dato (nel caso presente nelle copie cache). Infatti, prosegue la Corte, di fronte ad una richiesta di cancellazione della copia cache "rimane centrale l'esigenza di ponderare gli interessi contrapposti". E il bilanciamento non coincide con quello operante ai fini della deindicizzazione, "giacché l'eventuale sacrificio del diritto all'informazione non ha ad oggetto una notizia raggiungibile attraverso una ricerca condotta a partire del nome della persona, in funzione del richiamato diritto di questa a non essere trovata facilmente sulla rete, quanto la notizia in sé considerata, siccome raggiungibile attraverso ogni diversa chiave di ricerca".

Così, tornando alla vicenda specifica, siccome "venivano in questione articoli giornalistici e ulteriori contenuti riguardanti la vicenda …, era necessario non solo prendere in considerazione i dati personali di […] e verificare l'interesse a conoscere atti di indagine relativi allo stesso, ma, in senso più ampio, l'interesse a continuare ad essere informati sulla vicenda di cronaca nel suo complesso, per come accessibile attraverso l'attività del motore di ricerca".

"Deve pertanto concludersi – si legge nella decisione che afferma un principio di diritto - nel senso che la cancellazione delle copie cache relative a una informazione accessibile attraverso il motore di ricerca, in quanto incidente sulla capacità, da parte del detto motore di ricerca, di fornire una risposta all'interrogazione posta dall'utente attraverso una o più parole chiave, non consegue alla constatazione della sussistenza delle condizioni per la deindicizzazione del dato a partire dal nome della persona, ma esige una ponderazione del diritto all'oblio dell'interessato col diritto avente ad oggetto la diffusione e l'acquisizione dell'informazione, relativa al fatto nel suo complesso, attraverso parole chiave anche diverse dal nome della persona".

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