Civile

Recupero accisa su prodotti rubati: la denuncia penale non interrompe il termine di prescrizione. Nullo l'avviso di pagamento tardivo

L'accisa diviene esigibile dal "momento di immissione in consumo del prodotto" che si presume, in caso di furto, dalla constatazione dell'ammanco

di Luca Cellamare, C. Ciminiello Jr*

L'accisa diviene esigibile dal "momento di immissione in consumo del prodotto" che si presume, in caso di furto, dalla constatazione dell'ammanco. È da tale medesimo momento che inizia a decorrere il termine prescrizionale di cinque anni per la notifica, da parte dell'Agenzia delle Dogane, del relativo avviso di pagamento per il recupero. Né la denuncia di furto da parte dell'obbligato d'imposta e il relativo procedimento penale instauratosi rappresentano evento interruttivo della prescrizione. Pertanto l'avviso di pagamento emesso dopo tale termine è da considerarsi irrimediabilmente nullo.

È quanto stabilito con dovizia di argomentazioni dalla Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 23615/2022.

LA VICENDA

La vicenda vede coinvolta una società esercente attività di distillazione di prodotti alcolici che subiva, nell'agosto 2006, un furto di alcole etilico immediatamente denunciato presso la Stazione dei Carabinieri. Qualche giorno dopo, i funzionari del competente Ufficio Tecnico di Finanza procedevano ad effettuare un accesso presso il "deposito fiscale" della società contribuente per determinare i quantitativi di alcole etilico rubati. Accertavano, quindi, la rimozione dei sigilli apposti dall'Agenzia delle Dogane su alcuni serbatoi di stoccaggio e il conseguente ammanco di oltre mille ettanidri (ettolitri di alcoli anidri) con una corrispondente accisa di circa un milione di euro. Sei anni dopo, intervenuta anche l'archiviazione del procedimento penale contro ignoti per il furto, l'Agenzia delle Dogane redigeva processo verbale di constatazione nei confronti della società, ritenendola debitrice dell'erario per la relativa accisa. La stessa Agenzia delle Dogane emetteva avviso di pagamento riportante la pretesa (milionaria) dell'accisa inerente i quantitativi di alcole oggetto di furto, oltre ai maggiori interessi e indennità di mora, non ritenendo sussistente nella specie una ipotesi di "abbuono dell'imposta".

La società si opponeva a tale pretesa, eccependo, tra le altre, l'intervenuta prescrizione del termine di cinque anni per la notifica dell'atto impositivo. Secondo la tesi difensiva, tale termine decorreva dalla scadenza dell'obbligo di versamento dell'imposta, ovvero dal giorno 16 del mese successivo alla sua "esigibilità". L'accisa diviene esigibile, infatti, dalla constatazione dell'ammanco che, in caso di furto, viene equiparato in via presuntiva all'immissione in consumo se è assente la prova circa la distruzione dell'alcole sottratto. Nel giudizio tributario l'Agenzia delle Dogane sosteneva la propria posizione avversa, ritenendo che il termine prescrizionale quinquennale dovesse decorrere non dalla denuncia, e quindi dall'ammanco dell'alcole, bensì dal momento dell'archiviazione del procedimento penale. Con conseguente tempestiva notifica dell'avviso di pagamento.

I PRIMI DUE GRADI DI GIUDIZIO

I giudici tributari di primo e secondo grado confermavano tale interpretazione e quindi la legittimità della pretesa erariale, precisando che l'Agenzia delle Dogane avrebbe dovuto prima attendere l'archiviazione del procedimento penale, pendente il quale la procedura di riscossione dei diritti di accisa sarebbe rimasta sospesa ai sensi di legge, e che il termine prescrizionale quinquennale di cui all'art. 15, TUA, decorresse proprio dall'emissione del decreto di archiviazione. Il giudice, inoltre, negava l'abbuono dell'accisa previsto in caso fortuito o forza maggiore, in quanto riteneva la società contribuente depositaria responsabile in proprio degli ammanchi, per non aver adottato le opportune cautele nonostante avesse subito un precedente analogo furto da parte di ignoti. Peraltro, sempre secondo i giudici tributari, in base alla normativa pro tempore sussisteva il presupposto impositivo per ammanco di prodotti alcolici, in quanto il furto o la rapina non determinano la distruzione del bene ma la mera sottrazione, non impedendone di fatto l'immissione sul mercato da parte di terzi.

La contribuente ricorreva in Corte di Cassazione evidenziando, in particolare, che a fronte di un mero decreto di archiviazione, di fatto nessuna azione penale poteva ritenersi esercitata. Sicché non si sarebbe verificata alcuna ipotesi interruttiva della prescrizione decorrente dalla denuncia di furto, con la conseguenza che il credito erariale si sarebbe prescritto prima della notifica dell'atto accertativo.

LA PRONUNCIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Con Sentenza decisamente innovativa e prorompente (n. 23615 del 28 luglio 2022) i giudici di Piazza Cavour hanno ribaltato l'esito dei primi due gradi di giudizio, annullando integralmente la pretesa dell'Erario.

Nell'ipotesi in cui si tratti di prodotti soggetti ad accisa detenuti in un "deposito fiscale in regime di sospensione di imposta", il depositario risponde di «qualsiasi svincolo irregolare, salvo che costituisca caso fortuito o forza maggiore, con conseguente inapplicabilità dell'art. 4, comma 1 TUA (...)». Nel qual caso, il termine prescrizionale -come sostenuto dalla contribuente- è integralmente disciplinato dall'art. 15, comma 1, TUA con decorrenza «dal giorno in cui l'agenzia fiscale avrebbe potuto esercitare il proprio diritto all'accisa nei confronti della società contribuente» (tra le altre si segnala la recentissima ulteriore sentenza della Cassazione n. 10275/2022). Tale momento «coincide con l'immissione in consumo all'atto dell'accertamento dello svincolo irregolare conseguente all'ammanco accertato, senza che fosse stata data dal contribuente prova della distruzione dell'alcole sottratto, non rientrando il furto, da chiunque commesso, nella previsione dell'art. 4 TUA relativo alle perdite o distruzioni della merce per cause di forza maggiore o per atti non imputabili alla ricorrente».

E nella fattispecie la notificazione dell'atto impositivo (nel 2012), a distanza di sei anni dalla perdita dei prodotti (nel 2006) in sospensione di imposta, è intervenuta una volta che il diritto (quinquennale) alla riscossione dell'accisa dovuta era prescritto.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Si ritiene corretta e condivisibile la pronuncia della Cassazione. Al di là dell'aspetto molto controverso in giurisprudenza e dottrina circa le ipotesi di abbuono dell'imposta in caso di furto/rapina, che richiederebbero un'ampia disamina dei concetti di caso fortuito, forza maggiore e culpa in vigilando del depositario autorizzato fiscale, è pacifico che la notifica del credito erariale debba avvenire entro il previsto termine di prescrizione che decorre dalla data di esigibilità dell'imposta. Ed inoltre dall'Agenzia delle Dogane non possono essere invocate cause atipiche di interruzione della prescrizione. Tanto vale sia per la "sospensione della riscossione" dell'accisa prevista dal Testo unico in caso di procedimento penale, sia per la proposizione dell'azione penale, che non possono costituire causa normativa impeditiva del decorso della prescrizione a termini dell'art. 2935 cod. civ. a norma del quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Tanto più in caso di archiviazione del procedimento penale, ipotesi in cui non deve ritenersi "esercitata l'azione penale" la quale ex lege viene posta in essere dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 405 cod. pen. quando non deve richiederne l'archiviazione.

*A cura degli Avv.ti Luca Cellamare e C. Ciminiello Jr, Studio Legale di Consulenza Tributaria Ciminiello in Bari

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©