Rassegne di Giurisprudenza

Responsabilità della Pa per i danni da omessa vigilanza preventiva della pericolosità del manto stradale

a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Responsabilità civile - Cose in custodia - Caso fortuito - Sinistro stradale - Buca stradale già presente e pericolosa - Responsabilità della PA - Ex art. 2051 - Sussistenza.
In tema di sinistro stradale non può affermarsi che la condotta del danneggiato integri di per sé il caso fortuito perché l’avvallamento era percepibile per dimensione e per l’orario mattutino in cui era avvenuto il sinistro poiché, diversamente ragionando, tutti i custodi di strade potrebbero permettersi di lasciarle non riparate a tempi indefiniti, ovvero astenersi dalla custodia, perché gli avvallamenti possono essere percepiti materialmente da chi passa nelle ore luminose del giorno, "risorgendo" la custodia soltanto negli orari notturni. Deve quindi essere riconosciuta la responsabilità per cose in custodia del Comune per danni a persone e cose dovute ad una caduta in un avvallamento certamente preesistente e potenzialmente pericoloso a meno che non provi che si fosse appena creato (Fattispecie relativa a lesioni per caduta da bicicletta causate da un avvallamento già presente sulla sede stradale con perdita del controllo del mezzo e caduta a terra).
Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 2 maggio 2022, n. 13729

Responsabilità civile - Cose in custodia - Presunzione di colpa - Prova liberatoria caso fortuito - Prevedibilità dell’evento pericoloso - Condizioni - Fattispecie.
In tema di responsabilità civile ex art. 2051 c.c., la custodia si concretizza non solo nel compimento sulla cosa degli interventi riparatori successivi, volti a neutralizzare, in un tempo ragionevole, gli elementi pericolosi non prevedibili, che si siano comunque verificati, ma anche in un'attività preventiva, che, sulla base di un giudizio di prevedibilità "ex ante", predisponga quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita; ne consegue che il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità può rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, purché si traduca in un'alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa. (In applicazione dell'enunciato principio, Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la corte di merito aveva escluso la responsabilità di un comune per i danni subiti dal conducente di un motociclo - caduto per la presenza sulla strada della cera sparsa dai partecipanti a una processione religiosa -, ravvisando il caso fortuito nella impossibilità di intervenire con immediatezza rispetto a un evento non prevedibile, sottolineando come l'ente pubblico fosse a conoscenza della processione e potesse perciò prevenire il danno, mediante l'apposizione di transenne o di cartelli che segnalassero il pericolo costituito dal manto stradale scivoloso).
Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 23 gennaio 2019 n. 1725

Responsabilità civile - Amministrazione pubblica - Strade - Strada aperta al pubblico transito - Responsabilità dell'ente proprietario ex art. 2051 c.c. - Condizioni - Rilevanza della condotta della vittima - Limiti - fattispecie.
L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dalla loro riconducibilità a scelte discrezionali della P.A.; su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, escludendo che lo stato di una strada comunale - risultata "molto sconnessa" e contraddistinta dalla presenza di "buche e rappezzi" - costituisse esimente della responsabilità dell'ente per i danni subiti da un pedone, caduto a causa di una delle buche presenti sul manto stradale, atteso che il comportamento disattento dell'utente non è astrattamente ascrivibile al novero dell'imprevedibile).
Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 29 luglio 2016, n. 15761