Rassegne di Giurisprudenza

Società: l'incidenza indiretta del danno patrimoniale della società sulla partecipazione sociale

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Società di capitali - Partecipazione sociale - Caratteri - Bene distinto dal patrimonio sociale - Conseguenze - Inadempimento nei confronti della società - Risarcimento del danno patrimoniale - Titolarità dell’azione in capo al socio - Esclusione - Fondamento - Socio totalitario - Rilevanza -Esclusione.
La partecipazione sociale in una società di capitali costituisce un bene giuridicamente distinto ed autonomo dal patrimonio sociale, come tale inidoneo a venire direttamente danneggiato da vicende legate all’inadempimento contrattuale di un terzo nei confronti della società, attesa la natura meramente riflessa che il pregiudizio patrimoniale conseguente può produrre sul valore della quota di partecipazione. Ne consegue che, posta la netta separazione tra il patrimonio sociale e quello del socio, anche nell’ipotesi di partecipazione totalitaria, qualsiasi danno che colpisce direttamente il patrimonio della società può avere un’incidenza meramente indiretta sulla quota medesima, e, conseguentemente, non è suscettibile di autonoma risarcibilità.
Corte di Cassazione, sez. VI civ., ordinanza 17 maggio 2022, n. 15875

Società di capitali - Società per azioni - Capitale sociale - Illecito commesso da un terzo - Danno cagionato al patrimonio della società - Incidenza dello stesso sui diritti attribuiti al socio dalla partecipazione sociale - diritto al risarcimento - Titolarità in capo al socio - Esclusione in capo alla società - Sussistenza – Fondamento.
Qualora una società di capitali subisca, per effetto dell’illecito commesso da un terzo, un danno, ancorché esso possa incidere negativamente sui diritti attribuiti al socio dalla partecipazione sociale, nonché sulla consistenza di questa, il diritto al risarcimento compete solo alla società e non anche a ciascuno dei soci, in quanto l’illecito colpisce direttamente la società ed il suo patrimonio, obbligando il responsabile al relativo risarcimento, mentre l’incidenza negativa sui diritti del socio, nascenti dalla partecipazione sociale, costituisce soltanto un effetto indiretto di detto pregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dell’illecito.
Corte di Cassazione, sez. III, civ., sentenza 29 maggio 2015 n. 11153

Società - Di capitali - Società per azioni - Costituzione - Modi di formazione del capitale - Delle azioni - Diritti spettanti agli azionisti - In genere - Danno arrecato da terzi alla società e ai soci - Diritto al risarcimento in capo al singolo socio - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
I soci di una società di capitali non hanno titolo al risarcimento dei danni che costituiscano mero riflesso del pregiudizio arrecato da terzi alla società, in quanto siano una mera porzione di quello stesso danno subito dalla (e risarcibile in favore della) stessa, con conseguente reintegrazione indiretta a favore del socio; pertanto, un danno non può considerarsi giuridicamente riflesso quando tale possibilità non sussista, come per i danni arrecati alla sfera personale del socio (diritto all'onore o alla reputazione) o per taluni danni patrimoniali - come quelli derivanti dalla perdita di opportunità personali, economiche e lavorative, o dalla riduzione del cd. merito creditizio - i quali vanno risarciti al socio dal terzo responsabile. (Fattispecie relativa a comportamenti illeciti tenuti da istituti bancari nei confronti di società partecipate dai soci danneggiati, e poi fallite).
• Corte di Cassazione, sez. I, civ., sentenza 11 dicembre 2013 n. 27733