Rassegne di Giurisprudenza

Esperibilità dell'azione risarcitoria verso l'apparente compagnia assicurativa e verso l'impresa designata dal fondo vittime della strada

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Assicurazione RCA - Risarcimento danni - Sinistro stradale - Principio di apparenza - Azione diretta - Fondo vittime strada - Azione risarcitoria - Tutela ulteriore.
In tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, la tutela del soggetto danneggiato accordata in base al "principio dell'apparenza" di una situazione giuridica considerata dalla legge elemento della fattispecie costitutiva del rapporto obbligatorio (nella specie, la esistenza di un valido rapporto assicurativo della RCA "comprovata" dalla emissione del certificato di assicurazione e del contrassegno), e che legittima lo stesso ad esperire l'"azione diretta" nei confronti dell' "apparente assicuratore" della RCA, non costituisce un rimedio giudiziale che si colloca in relazione di esclusività - alternativa rispetto alla distinta azione risarcitoria nei confronti del F.G.V.S., fondata sul presupposto legale della inesistenza di un valido rapporto assicurativo R.C.A., ma si aggiunge ad essa, quale ulteriore strumento di tutela del danneggiato volto a rafforzare i rimedi apprestati dalla disciplina normativa dell'assicurazione R.C.A. a favore del conseguimento della pretesa risarcitoria vantata dalla vittima del sinistro, dovendo pertanto intendersi rimessa alla iniziativa del danneggiato - anche dopo la istituzione del Centro italiano di informazione e la previsione espressa del diritto di accesso ai relativi archivi - la scelta tra l'esperimento dell'azione risarcitoria "diretta" L. n. 990 del 1969, ex art.18 (attuale DLgs 209/2005, art.144), facendo valere la situazione di apparenza indotta dalla emissione del certificato e del contrassegno assicurativo, ovvero - una volta acquisite le informazioni, presso gli archivi delle autorità competenti in ordine alla inesistenza di una valida polizza assicurativa R.C.A. - l'esperimento dell'azione risarcitoria nei confronti della impresa designata dal F.G.V.S. L. 990/1969, ex art.19, c.1, lett.b), (attuale DLgs 209/2005 n. 209, art. 283, c.1, lett.b)).
• Corte di cassazione, sezione VI-3, ordinanza 2 luglio 2021 n. 18831

Assicurazione - Veicoli (circolazione - Assicurazione obbligatoria) - Obbligo dell'assicurazione - Certificato di assicurazione inesistenza di una valida polizza Rca - Rilascio di un certificato di assicurazione o di un contrassegno assicurativo - Rimedi esperibili dal danneggiato - Azione diretta nei confronti dell'apparente assicuratore del responsabile e azione risarcitoria nei confronti dell'impresa designata dal fondo di garanzia per le vittime della strada - Configurabilità - Scelta rimessa al danneggiato - Sussistenza.
In tema di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di veicoli, nell'ipotesi in cui non sussista una valida o efficace polizza RCA e tuttavia l'affidamento sulla sua sussistenza sia stato ingenerato dal rilascio di di un certificato o di un contrassegno assicurativo, il danneggiato può scegliere se esperire l'azione diretta, ex art. 18 l. n. 990 del 1969 (ora art. 144 d.lgs. n. 209 del 2005), nei confronti dell'assicuratore del responsabile, facendo valere la situazione di apparenza indotta dal rilascio del certificato o del contrassegno, oppure l'azione risarcitoria, ex art. 19 l. n. 990 del 1969 (ora art. 283 d.lgs. n. 209 del 2005), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, facendo valere la situazione reale in ordine alla mancanza di copertura assicurativa.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 13 ottobre 2017 n. 24069

Assicurazione - Veicoli (circolazione - Assicurazione obbligatoria) - Obbligo dell'assicurazione - Certificato di assicurazione - Azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile - Sussistenza di un valido rapporto assicurativo - Necessità - Esclusione - Esistenza di un contrassegno autentico - Sufficienza - Contrassegno falsificato o contraffatto - Esonero di responsabilità dell'assicuratore - Condizioni - Assenza di un comportamento colposo dell'assicuratore ingenerante l'affidamento del danneggiato - Necessità.
In forza del combinato disposto dell'art. 7 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (attuale art. 127 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e dell'art. 1901 cod. civ., il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell'assicuratore della r.c.a. vincola quest'ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand'anche il premio assicurativo non sia stato pagato, ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace, giacché, nei confronti del danneggiato, ai fini della promovibilità dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile, rileva l'autenticità del contrassegno e non la validità del rapporto assicurativo. Tuttavia, posto che la disciplina del citato art. 7 mira alla tutela dell'affidamento del danneggiato e copre, pertanto, anche l'ipotesi dell'apparenza del diritto, per escludere la responsabilità dell'assicuratore in ipotesi di contrassegno contraffatto o falsificato occorre che risulti esclusa l'apparenza del diritto, e cioè che l'assicuratore non abbia tenuto alcun comportamento colposo idoneo ad ingenerare l'affidamento in ordine alla sussistenza della copertura assicurativa.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 27 agosto 2014 n. 18307