Civile

Protocollo Cassazione-Cnf: operativa dal 31 marzo l'addenda sul deposito via pec delle memorie difensive

Prende il via ufficialmente il deposito telematico facoltativo degli atti e dei documenti

di Aldo Natalini

Processo civile telematico (PCT) in Cassazione: è già operativa dal 31 marzo scorso l'addenda al Protocollo d'intesa sulla digitalizzazione dei procedimenti civili in Cassazione che era stata approvata il 18 novembre 2020 (vedi quotidiano NT Plus diritto del 20 novembre 2020) ma che attendeva l'attivazione del servizio da parte della Dgsia, avvenuta a fine gennaio (vedi quotidiano NT Plus diritto del 29 gennaio 2021 e decreto pubblicato nella Gazzetta n. 22/2021),
Lo scorso 7 aprile, data di ultima sottoscrizione, si è dunque perfezionata la modifica protocollare e, con essa, l'entrata in vigore – retrodatata al 31 marzo 2021 – del nuovo articolo 5-bis aggiunto al Protocollo. Prende così il via ufficialmente il deposito telematico (facoltativo) degli atti e dei documenti in Cassazione: i difensori delle parti, compresa l'Avvocatura Generale dello Stato, potranno depositare telematicamente, nelle forme prescritte dal Dm n. 44/2011, tutti gli atti processuali – in forma di documento informatico nativo digitale – comprese le memorie difensive ai sensi degli articoli 378, 380, 380-bis, 380-bis.1 e 380-ter del Cpc, senza dover effettuare alcun accesso "fisico" presso gli uffici di Piazza Cavour.
La Procura generale della Cassazione, invece, in attesa dell'adozione delle misure organizzative necessarie, depositerà nelle cancellerie civili le requisitorie e le proprie richieste mediante posta elettronica certificata.

Il protocollo d'intesa per l'informatizzazione
L'emergenza epidemiologica da Covid-19 – ed il conseguente rischio di contagi connesso all'accesso fisico negli uffici giudiziari – ha accelerato il percorso di digitalizzazione degli atti dei processi civili davanti alla Cassazione avviato in via sperimentale con la sottoscrizione lo scorso 27 ottobre 2020 dell'apposito Protocollo d'intesa tra la Corte Suprema, la Procura Generale presso di essa, l'Avvocatura dello Stato e il Consiglio Nazionale Forense.
Con l'entrata in vigore Dl Ristori uno, convertito, con modificazioni, in legge n. 176/2020 – che ha dettato ulteriori disposizioni di semplificazione e remotizzazione dell'attività giurisdizionale, anche in sede di legittimità, tra cui l'invio delle memorie e delle richieste previste ex articolo 23, comma 8-bis – si è posta la necessità di un'addenda al detto Protocollo, che è formalizzata il 18 novembre 2020 ma che è divenuta efficace solamente lo scorso 7 aprile, data di ultima sottoscrizione, dopo la validazione da parte della Dgsia dei sistemi di comunicazione telematica delle cancelleria.
Grazie all'odierna aggiunta protocollare, i difensori, compresa l'Avvocatura dello Stato, potranno trasmettere dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal RE.G.IND.E le proprie memorie alle cancellerie civili della Corte, alle segreterie della Procura generale presso la Cassazione e alle controparti processuali mediante copia informatica.
Il cancelliere provvederà ad inserire immediatamente le conclusioni scritte e le richieste del Pg nel fascicolo informatico, così rendendole visibili a tutte le parti processuali.
Gli atti così trasmessi saranno resi disponibili in via telematica ai consiglieri in servizio presso le sezioni civili della Cassazione e ai magistrati della Procura Generale.
Rispetto alla precedente versione dell'addenda, è stato eliminato l'obbligo per le parti di conservazione dell'originale cartaceo dei documenti già inviati telematicamente e di successivo deposito nelle forme di rito per l'inserimento agli atti del fascicolo di ufficio.

L'avallo giurisprudenziale del deposito via pec
Giova ricordare che la piena legittimità dell'uso dello strumento telematico concordato a livello protocollare – ed ormai "ufficializzato", dal 31 marzo 2021, dopo la validazione da parte della Dgsia – ha trovato da ultimo pieno riconoscimento anche a livello giurisprudenziale.
Intervenendo in questa fase emergenziale in cui il PCT non è stato ancora esteso dal legislatore al giudizio civile di cassazione, tre recenti pronunce della sezione Quinta civile della Suprema Corte hanno ritenuto pienamente ammissibile l'invio telematico di memorie difensive in vista dell'udienza camerale (vedi quotidiano NT Plus diritto del 10 dicembre 2020).
Per la prima volta dalla firma dell'addenda protocollare del novembre scorso, la Suprema corte dapprima con la sentenza n. 27672/2020 e poi con le successive ordinanze n. 28174/2020 e n. 28175/2020 ha ritenuto legittimamente esaminabili – con conseguente obbligo motivazionale di tenerne conto ai fini del decidere – le memorie difensive depositate telematicamente ai sensi dell'articolo 380-bis.1 del Cpc in vista dell'adunanza camerale mediante Pec inviata dall'indirizzo indicato dal difensore in sede di costituzione in giudizio all'indirizzo Pec della cancelleria della sezione e da questa tempestivamente ricevuta.
Al riguardo, la Corte regolatrice, premessa la sostanziale contiguità temporale tra invio e consegna del messaggio di posta elettronica, ha valorizzato sia l'equiparazione della Pec alla raccomandata stabilita dal vigente articolo 6, comma 1, secondo periodo, del Dlgs n. 82/2005 (e, in precedenza, già dall'articolo 48, comma 2, dello stesso decreto, recante il Codice dell'amministrazione digitale) sia i principi generali della strumentalità delle forme degli atti processuali e del raggiungimento dello scopo degli stessi atti.
Come motivano in particolare le coeve ordinanze n. 28174/2020 e n. 28175/2020, nel caso di trasmissione della memoria difensiva a mezzo Pec, l'atto, seppure pervenga alla cancelleria civile con modalità diverse dal deposito ufficiale cartaceo, ben può essere preso in considerazione dal Collegio giudicante se posto alla sua attenzione: infatti, qualora il file, munito di certificazioni informatiche e proveniente dall'indirizzo indicato dal difensore in sede di costituzione, sia stato regolarmente ricevuto, stampato ed inserito nel fascicolo di causa a disposizione del Collegio e delle altre parti, risulta pienamente garantito il diritto di prendere cognizione del contenuto della memoria difensiva entro un tempo ragionevole, dovendo in ogni caso, ai fini della sua tempestività, aversi riguardo esclusivamente alla data di ricezione del documento da parte della Cancelleria.

Il format per l'invio degli atti alla cancelleria della Corte
Come già stabilito da precedente protocollo, l'invio a mezzo pec degli atti e dei documenti da parte degli avvocati dovrà essere effettuato separatamente per ciascuno dei ricorsi per i quali hanno ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza e il messaggio dovrà contenere la chiara indicazione nell'oggetto del numero del ruolo generale, della sezione, della data di udienza o adunanza, utilizzando l'apposito format per l'invio, pure approvato dai medesimi firmatari del Protocollo.
In particolare la trasmissione di copia informatica degli atti processuali del giudizio civile di cassazione ai sensi del Protocollo di intesa dovrà avvenire dall'indirizzo Pec, risultante da RE.G.IND.E., dei mittenti Avvocato e Avvocato dello Stato e dall'indirizzo Pec della Segreteria della Procura generale presso la Corte di Cassazione all'indirizzo Pec della Cancelleria della singola Sezione della Corte di Cassazione (di cui all'Allegato A) indicando, nell'oggetto della Pec, la data dell'udienza o dell'adunanza ed il numero di Registro Generale del ricorso, secondo il seguente format:
UDIENZA/ADUNANZA: GGMMAAAA NRG: XXXXX-AAAA

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