Professione e Mercato

Legittimo impedimento per l'avvocato depresso

Il Consiglio Nazionale Forense ricorda che l'impedimento a comparire può essere integrato anche da una malattia cronica, concernendo anche la capacità di partecipare attivamente all'esercizio costituzionale di difesa

di Marina Crisafi

Avvocato depresso? Ok all'impedimento a comparire. È il Consiglio Nazionale Forense a sancirlo nella sentenza n. 5/2023, pubblicata il 30 maggio sul sito del codice deontologico, nell'accogliere il ricorso di un avvocato sanzionato con la cancellazione dall'albo.

La vicenda
Nella vicenda, il COA di Sassari apriva il procedimento di cancellazione dall'albo ordinario degli avvocati per essere venuti meno i requisiti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere g ed h della legge 247/2012.
Il ricorrente chiedeva di essere sentito personalmente e, all'atto della convocazione, chiedeva il rinvio per motivi di salute. Alla data fissata per la successiva audizione, comunicava l'impossibilità a presenziare, per motivi di salute, allegando certificato del medico psicologo-psicoterapeuta, che attestava una diagnosi di "depressione reattiva" e che lo stesso stava svolgendo sedute di psicoterapia, che le sue condizioni gli impedivano di partecipare al procedimento e che, infine, sarebbe stato auspicabile un rinvio ed un periodo di riposo di un mese.
Il COA di Sassari rigettava la richiesta di ulteriore rinvio, ritenendo che l'impedimento non fosse assoluto e che il certificato medico non documentasse una situazione di assoluta impossibilità, ma di mera opportunità.
L'avvocato non ci sta e ricorre al Consiglio Nazionale forense, il quale gli dà ragione.

La decisione
Come da giurisprudenza consolidata, afferma in primis il CNF, "l'omessa audizione, se richiesta, determina la nullità insanabile del procedimento e, quindi, della delibera di cancellazione". Sul punto, la giurisprudenza domestica, infatti, evidenzia come "la normativa di cui all'art.17 L.247/2012 debba essere interpretata alla luce dei principi costituzionali (artt. 3,24 e 97 Cost.) e della L. 241/1990, incidendo la cancellazione direttamente su posizioni soggettive, che trovano tutela anche nell'ordinamento costituzionale, quale il diritto al lavoro" (cfr. CNF n. 150/2020). Analogamente, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che "nel caso in cui l'interessato richieda di essere ascoltato, il COA è, tuttavia, obbligato a provvedervi" (cfr. Cass. n. 3706/2019).
Quanto, poi, all'impedimento a comparire, prosegue il Consiglio, "se è vero che non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale, nel caso in esame non si poteva non ritenere valido l'impedimento attestato dal certificato del medico specialista che aveva in cura il ricorrente" - giacchè – "l'impedimento a comparire può essere integrato anche da una malattia a carattere cronico, concernendo non solo la capacità di recarsi fisicamente in udienza, ma anche la capacità di partecipare attivamente per l'esercizio costituzionale di difesa".
Per cui, il ricorso è accolto con rinvio al COA di Sassari affinchè proceda all'audizione dell'avvocato.

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