Rassegne di Giurisprudenza

Circolazione stradale, è necessario comunicare la targa del veicolo in caso di cambio di residenza

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Circolazione stradale - Sanzioni amministrative - Contestazione - Notificazione - Luogo di notifica - Cambio di residenza - Comunicazione della targa del veicolo - Necessità.
Le comunicazioni al P.R.A. del cambio di residenza ritualmente dichiarato dal proprietario all'anagrafe comunale, nel rispetto della procedura da seguire e con l'indicazione dei dati relativi alla patente ed ai mezzi di appartenenza, debbano essere eseguite di ufficio a cura della P.A. per cui, ove la P.A. non abbia proceduto all'aggiornamento dei relativi archivi, la notifica della contestazione effettuata al precedente indirizzo del contravventore risultante dagli archivi non aggiornati non può ritenersi correttamente eseguita. Diviene quindi fondamentale verificare se all’atto della richiesta del cambio di residenza, il contravventore abbia indicato correttamente il numero di targa del veicolo oggetto dell’infrazione per cui è causa, poiché solo a tale condizione è dato ravvisare quel colpevole difetto di collaborazione che rende imputabile alla PA l’erronea notificazione del verbale di accertamento presso l’indirizzo, almeno anagraficamente, non più attuale.
Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Sentenza 11 luglio 2022, n. 21899

Sanzioni amministrative - Applicazione - Contestazione e notificazione - Sanzioni amministrative previste dal codice della strada - Impossibilità di procedere all'immediata contestazione - Notifica del verbale al trasgressore entro centocinquanta giorni - Necessità - Luogo di notifica - Individuazione - Risultanze del p.r.a. o dell'archivio nazionale dei veicoli - Sufficienza - Conoscibilità da parte della p.a. - Conseguenze - Possibilità di avvalersi del diverso decorso del termine di cui all'art. 201, ultima parte, del codice della strada - Esclusione - Fondamento.
A norma dell'art. 201, comma 1, del codice della strada - nel testo di cui all'art. 4 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modifiche, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, applicabile "ratione temporis" - in caso di impossibilità di procedere all'immediata contestazione della relativa violazione, il verbale deve essere notificato all'effettivo trasgressore entro il termine di centocinquanta giorni. Al riguardo, se l'esatto luogo ove eseguire la notificazione risulti anche da una sola delle banche dati richiamate dalla legge - ossia il P.R.A o l'archivio nazionale dei veicoli - la P.A. è messa comunque in condizioni di identificare il trasgressore e non può invocare, a titolo di giustificazione del ritardo, l'ipotesi residuale prevista dall'ultima parte del citato art. 201, destinata ad operare nel caso in cui l'annotazione del luogo dove la notifica va eseguita non risulti né dal P.R.A., né dall'archivio nazionale; ciò anche alla luce dell'esistenza di un obbligo di collaborazione tra le amministrazioni tenute alla gestione delle banche dati.
Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 25 marzo 2011, n. 6971

 

Circolazione stradale - Sanzioni - Violazioni del codice della strada - Termine per la notifica del verbale di contestazione - Decorrenza - Mutamento di residenza del destinatario - Dichiarazione resa solo all'anagrafe comunale e non anche al p.r.a. - Idoneità di tale circostanza a differire il "dies a quo" di decorrenza del termine per la notifica del verbale - Esclusione - Fondamento.
In tema di violazioni del codice della strada, il "dies a quo" del termine di 150 giorni per la notifica del verbale di contestazione dell'infrazione nel caso in cui il destinatario abbia mutato residenza provvedendo a far ritualmente annotare la relativa variazione (con l’indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza) soltanto negli atti dello stato civile e non anche nel Pubblico Registro Automobilistico, decorre dalla data di annotazione della variazione di residenza negli atti dello stato civile, a nulla rilevando che l'interessato non abbia provveduto a far annotare la variazione anche nel Pubblico Registro Automobilistico. Ne consegue che deve ritenersi intempestiva la notifica del predetto verbale quando siano trascorsi più di 150 giorni dalla annotazione all'anagrafe del cambio di residenza del trasgressore (corredata dell'indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza), ma meno di 150 dalla relativa annotazione nel P.R.A. o nell'Archivio Nazionale Veicoli.
Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, Sentenza 9 dicembre 2010, n. 24851