Amministrativo

Il divieto di scendere in spiaggia col cane viola diritti e libertà del suo conduttore

Secondo il Tar Calabria l'interdizione è in contrasto con i principi di adeguatezza, ragionevolezza e proporzionalità

di Pietro Alessio Palumbo

È illegittima la ordinanza balneare che impone ai conduttori di animali domestici il divieto - salvo il caso dei cani di salvataggio e dei cani guida di portatori di handicap – di accesso alle spiagge libere, in assenza di una valida motivazione che giustifichi tale scelta. Il suddetto divieto – ha chiarito il Tar Calabria-Catanzaro (sentenza n.1430/2022) - si pone in contrasto con i principi di adeguatezza, ragionevolezza e proporzionalità, in quanto vieta tout-court la libera conduzione di tali animali nei siti oggetto di balneazione senza aver previamente valutato l'idoneità di possibili misure alternative o comunque meno rigide quali: l'obbligo di portare con se, unitamente all'animale, anche paletta e sacchetto per la raccolta deiezioni, l'immediata rimozione delle deiezioni, la pulizia delle aree interessate dalle deiezioni. In tali circostanze risulta una evidente violazione del principio giuridico di proporzionalità, di matrice euro-unitaria ma immanente nel nostro ordinamento, il quale impone agli organi pubblici di optare, tra più possibili scelte ugualmente idonee al raggiungimento del pubblico interesse, per quella meno gravosa per i destinatari incisi dal provvedimento, onde evitare agli stessi inutili sacrifici ovvero autentiche discriminazioni.

Regole precise ma mai preclusive di diritti
La scelta di vietare sempre, in assoluto, l'ingresso degli animali domestici – e conseguentemente, dei loro padroni o detentori - alle spiagge destinate alla libera balneazione, risulta irragionevole ed illogica, oltre che irrazionale e sproporzionata, in quanto il potere pubblico ha il dovere di valutare la possibilità di perseguire le finalità collettive del decoro, dell'igiene e della sicurezza, ovvero dell'incolumità, mediante regole diverse dal divieto incondizionato di frequentazione delle spiagge. Può infatti valutarsi se limitare l'accesso in determinati orari; possono individuarsi aree adibite all'accesso degli animali ed aree viceversa interdette; può stabilirsi l'obbligo di museruola o guinzaglio; può darsi il divieto di lasciare liberi gli animali, viepiù per quelli di taglia non piccola. Tutte regole idonee allo scopo ma nel contempo non in assoluto preclusive delle prerogative di alcuni cittadini. È parimenti irragionevole e sproporzionata la scelta di rimettere alla libera valutazione dei titolari degli stabilimenti balneari la possibilità di permettere o meno l'accesso agli animali domestici di proprietà; consentendo agli stessi titolari l'eventuale imposizione del divieto in assenza di indicazioni circa l'interesse pubblico concretamente perseguito. Vanno invece poste prescrizioni riguardanti sia i concessionari sia i proprietari degli animali domestici.

Libertà di circolazione, ragionevolezza, ponderazione
I giudici amministrativi insegnano che è ugualmente illegittima l'ordinanza che, per preservare il suolo pubblico dall'insudiciamento di cani, vieta che gli stessi siano condotti dai proprietari sotto i portici, sui marciapiedi, sulle aiuole di una determinata piazza del territorio ovvero all'interno dei cimiteri. Si tratta di provvedimenti eccessivamente limitativi della libertà di circolazione delle persone, ed imposto – anche in tal caso - in violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità. Ciò atteso che lo scopo perseguito dal potere pubblico di preservare il decoro urbano contro l'insudiciamento del suolo pubblico ad opera di cani ed altri animali, può essere adeguatamente soddisfatto dall'obbligo, che va posto a carico dei proprietari e detentori di animali a qualsiasi titolo, di rimuovere immediatamente eventuali deiezioni solide e liquide e di munirsi di sacchetto e paletta ed altresì di una bottiglietta d'acqua per dissolvere le restanti tracce. Parimenti, il divieto assoluto di introdurre cani, anche se custoditi, nelle aree destinate a verde pubblico - seppur per meritevoli ragioni di tutela dei cittadini in considerazione della circostanza che i cani vengono spesso lasciati senza guinzaglio e non ne vengono raccolte le deiezioni - risulta essere non solo limitativa della libertà di circolazione delle persone ma anche dei principi di ragionevolezza e ponderazione.
Lo scopo perseguito dal pubblico potere di mantenere il decoro e l'igiene pubblica, nonché la sicurezza dei cittadini, può ben essere soddisfatto attraverso l'attivazione di mezzi di controllo e di sanzione rispetto all'obbligo per gli accompagnatori e i custodi di cani di rimuovere le deiezioni con appositi strumenti e di condurli in aree pubbliche con modalità di custodia idonee. E si tratta di obblighi già presenti nella generale disciplina statale. Dal che possono fronteggiarsi i comportamenti incivili di alcuni conduttori di cani, con l'esercizio degli ordinari poteri di prevenzione, vigilanza, controllo e sanzionatori di cui il pubblico potere a ben vedere già dispone. Su queste coordinate interpretative il Giudice amministrativo calabrese ha di conseguenza accolto il ricorso e per l'effetto annullato l'ordinanza in questione peraltro condannando la parte resistente al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente.

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