Amministrativo

Norme anticovid e fine dello stato di emergenza: cosa cambia dal 1° aprile. Scompare la "quarantena" da contatto

Ridotti gli obblighi di possesso ed esibizione del green pass rafforzato e di green pass base e le misure sull'utilizzo delle mascherine al chiuso

di Aldo Natalini

Con l'ultimo Dl 24/2022 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 70 del 24 marzo scorso), l'esecutivo ha introdotto nuove disposizioni urgenti «per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza».
Oltre a porre fine allo stato di emergenza a partire dal 1° aprile (e, con esso, all'operatività del Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19), il nuovo decreto ha introdotto misure per il graduale ritorno alla "normalità": ha, tra l'altro, "alleggerito" gli obblighi di possesso ed esibizione del green pass rafforzato e di green pass base nonché le misure sull'utilizzo delle mascherine al chiuso.
Cambiano anche le regole per l'autosorveglianza: in pratica scompare la quarantena da contatto, a prescindere dallo stato vaccinale.

Campagna di vaccinazione e cessazione delle funzioni commissariali
Dal 1° aprile 2022 viene istituita, ai sensi dell'articolo 2 del Dl, una Unità per il completamento della campagna vaccinale anti-Covid-19 e per l'adozione di altre misure di contrasto della pandemia, che opererà fino al 31 dicembre 2022. Il direttore dell'Unità sarà nominato con Dpcm e agirà con i poteri già attribuiti al Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19.
La nuova Unità subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in raccordo con il ministero della Salute e con il supporto tecnico dell'Ispettorato generale della sanità militare, curerà la definizione e, ove possibile, la conclusione delle attività amministrative, contabili e giuridiche ancora in corso alla data del 31 marzo 2022, già attribuite alla competenza del Commissario straordinario.

Disciplina del potere di ordinanza del ministro della Salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per l'adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia da Covid-19
L'articolo 3 del Dl 24/2022 sostituisce a decorrere dal 1° aprile 2022 l'articolo 10-bis del Dl 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 87/2021, in riferimento al potere di ordinanza del ministero della Salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per l'adozione di linee guida e protocolli connessi all'emergenza da COVID-19.
Il novellato articolo 10-bis, a seguito della cessazione dello stato di emergenza e in considerazione dell'evolversi dell'andamento epidemiologico da Covid-19 a livello nazionale e internazionale, conferisce al ministro della Salute uno specifico potere di ordinanza da esercitare a decorrere dal 1° aprile 2022 fino al 31 dicembre 2022: di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, per adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali; sentiti i Ministri competenti per materia, per introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l'estero nonché per imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.
La previsione è sostanzialmente riproduttiva di disposizioni vigenti, quali l'articolo 10-bis e l'articolo 2, comma 3, del Dl 52/2021 – la seconda peraltro espressamente collegata allo stato di emergenza che cessa il 31 marzo 2022 – che vengono abrogate dal nuovo decreto.
La disposizione precisa che, in ogni caso, resta fermo il potere generale di ordinanza del ministro della Salute di cui dall'articolo 32 della legge 833/1978, quale potere atipico previsto per fronteggiare le situazioni imprevedibili e urgenti in materia di tutela della salute.

Graduale eliminazione del green pass base e rafforzato
Gli articoli 6 e 7 del Dl 24/2022 mirano al graduale superamento delle misure di contrasto della diffusione dell'epidemia di Covid-19 prevedendo la progressiva eliminazione, rispettivamente, del green pass base e di quello rafforzato per l'accesso alle attività e ai servizi per i quali è stato richiesto nel perdurare dello stato di emergenza.
Pertanto, dal 1° aprile 2022 non è più necessario alcun green pass per i seguenti servizi e attività per i quali oggi è richiesto il green pass base:
•servizi alla persona;
•uffici pubblici;
•servizi postali, bancari e finanziari;
•attività commerciali.
Ancora, sempre dal 1° aprile 2022 non sarà più necessario alcun green pass per i seguenti servizi e attività per i quali oggi è richiesto il green pass rafforzato:
•alberghi e strutture ricettive, nonché servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
•servizi di ristorazione all'aperto;
•musei, mostre e altri luoghi della cultura;
•sagre e fiere;
•centri termali, parchi tematici e di divertimento;
•centri culturali, sociali e ricreativi all'aperto;
•feste all'aperto;
•impianti di risalita;
•partecipazione, nel pubblico, a cerimonie pubbliche;
•mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale e regionale
Fino al 30 aprile 2022 è invece esteso, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Dl 24/2022 (che modifica l'articolo 9-bis del Dl 52/2021) l'obbligo già previsto fino al 31 marzo 2022 di possedere ed esibire il green pass base soltanto per i seguenti servizi e attività:
•mense e catering continuativo su base contrattuale;
•concorsi pubblici;
•corsi di formazione pubblici e privati;
•colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.
Sempre in via di graduale "dismissione" delle misure maggiormente restrittiva, con lo stesso comma 2 del citato articolo 6 del Dl 24/2022, si prevede altresì l'obbligo di possedere ed esibire il green pass base – in luogo del green pass rafforzato finora richiesto – dal 1° al 30 aprile 2022 per i seguenti servizi e attività:
•servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati (per i quali già dal 1° aprile 2022 non è più previsto alcun green pass);
•partecipazione del pubblico agli spettacoli, agli eventi e alle competizioni sportivi che si svolgono all'aperto;
•mezzi di trasporto diversi dal trasporto pubblico locale e regionale (aerei adibiti a servizi di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni e aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente).
Sempre l'articolo 6, con i commi 3 e 4, estende fino al 30 aprile 2022 l'obbligo già previsto fino al 31 marzo 2022 di possedere ed esibire il green pass base per accesso in ambito scolastico, educativo e formativo, nonché alle strutture di formazione superiore; accesso sui luoghi di lavoro nel settore pubblico e privato nonché per i magistrati negli uffici giudiziari.
Infine l'articolo 7 del nuovo decreto modifica la disciplina vigente in materia di impiego delle certificazioni verdi da vaccinazione o guarigione, ai fini della sua graduale eliminazione.
In particolare, il comma 1 (che modifica l'articolo 9-bis.1 del Dl 52/2021) estende fino al 30 aprile 2022 l'obbligo, già previsto fino al 31 marzo 2022, di possedere ed esibire il green pass rafforzato soltanto per i seguenti servizi e attività:
a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;
b) convegni e congressi;
c) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
d) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
e) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
f) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
g) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.
Il comma 2 (che modifica l'articolo 1-bis del Dl 44/2021) estende fino al 31 dicembre 2022 l'obbligo, già previsto fino al 31 marzo 2022, di possedere ed esibire il green pass super-rafforzato (si accede con dose di richiamo obbligatoria ovvero con tampone obbligatorio oltre al green pass rafforzato) per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice nonché reparti di degenza delle strutture ospedaliere.

I solamento e autosorveglianza
Scompare dal 1° aprile la quarantena da contatto: liberi tutti, in pratica, tranne che per i contagiati, a prescindere dallo stato vaccinale.
Ai sensi dell'articolo 4 del Dl 24/2022, a decorrere dal 1° aprile 2022, è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento amministrativo dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della avvenuta guarigione.
Sempre a partire dal 1° aprile, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 10-quater, commi 4 e 5, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto (per le nozioni di "contatto" e di "contatto stretto" cfr. la relativa pagina sul sito internet del ministero della Salute).

Mascherine al chiuso al 30 aprile
In base all'articolo 5 del decreto, resta fermo fino al 30 aprile prossimo l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei seguenti casi:
a) per l'accesso ai mezzi di trasporto (ossia aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni e aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale), nonché per i mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado;
b) per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale, anche ove ubicate in comprensori sciistici (in questo caso vi è obbligo delle mascherine FFP2);
c) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi. Al riguardo, si mantiene, fino al 30 aprile 2022, l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale di tipo FFP2, già previsto fino alla cessazione dello stato di emergenza dall'articolo 5, comma 3-bis, del Dl 52/2021.
Il comma 3 dell'articolo 10-quater – come oggi introdotto dall'articolo 5 del Dl 24/2022 – ribadisce poi la disposizione, già contenuta nell'articolo 5, comma 1-bis, del Dl 52/2021, in forza della quale in sale da ballo, discoteche e locali assimilati l'obbligo di indossare la mascherina non sussiste durante il ballo.

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