Penale

Phishing e riciclaggio sono reati autonomi

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di Giovanni Negri

No all’assorbimento del riciclaggio nel phishing . La Corte di cassazione con la sentenza n. 10060 della Seconda sezione penale depositata ieri ha respinto la tesi della difesa e ha ribadito l’autonomia dei due reati. La sentenza mette in campo la definizione di phishing: truffa informatica effettuata inviando una mail con il logo contraffatto di una banca o di una società di commercio online, in cui si invita il destinatario a fornire dati riservati come il numero della carta di credito o la password di accesso al servizio di home banking, spiegando la richiesta con ragioni di ordine tecnico. Figure essenziali per sono allora l’hacker che si procura i dati, il collaboratore “prestaconto” che mette a disposizione un conto corrente per accreditare le somme e il destinatario finale delle somme spedite dal cliente “prestaconto”.

Detto ciò, la Cassazione avverte che l’imputato aveva svolto proprio il ruolo di “prestaconto”, aprendo alcuni conti correnti sui quali erano poi confluiti gli importi illegalmente sottratti dai conti di una serie di persone. «Egli - osserva la sentenza - in un’epoca successiva alla commissione dei delitti mediante i quali era stato realizzato il “phishing” (articolo 615 bis e 640 ter del Codice penale) aveva quindi consentito la realizzazione del profitto di tali reati, ma aveva altresì introdotto un ulteriore passaggio necessario al fine di far perdere le tracce del denaro».

Allora l’azione dell’imputato, per la Corte, non poteva essere ricondotta, a titolo di concorso, all’articolo 640 ter del Codice penale (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) come invece sostenuto dalla difesa. L’imputaato, infatti, aveva compiuto operazioni per rendere più difficile la scoperta della provenienza criminale delle somme depositate nei conti correnti e successivamente utilizzate per prelievi di contanti, ricariche di carte di credito, o telefoniche. In questo modo realizzava condotte che, a giudizio della Corte d’appello confermato dalla Cassazione, realizzavano gli elementi costitutivi del reato di riciclaggio.

I comportamenti dell’uomo si collocavano quindi in una fase successiva a alla consumazione, quando ormai il reato presupposto di frode informatica si era realizzato perfettamente e aveva peraltro anche esaurito le sue conseguenze.

Viene in questo modo confermata la condanna a 3 anni e mesi di detenzione inflitta dalla Corte d’appello per una somma di reati tra i quali la ricettazione e il riciclaggio.

Corte di cassazione, Seconda sezione penale, sentenza 1 marzo 2017, n. 10060

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