Civile

Il terzo legittimato può bloccare l'esecuzione solo con l'opposizione ordinaria

Questo il principio espresso dalla Sezione II della Cassazione con l'ordinanza 16 marzo 2022 n. 8590

di Mario Finocchiaro

Il terzo legittimato alla opposizione ordinaria ai sensi dell'articolo 404 Cpc, comma 1, non può far valere la sua situazione legittimante con l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615 Cpc, commi 1 e 2, contro l'esecuzione promossa sulla base del titolo rappresentato dalla sentenza opponibile con l'opposizione ordinaria, e ciò nemmeno se l'esecuzione, formalmente diretta contro la parte della sentenza opponibile, lo coinvolga quale detentore materiale del bene, trattandosi di esecuzione in forma specifica, ma può far valere la sua situazione per bloccare l'esecutività o l'esecuzione soltanto proponendo l'opposizione ordinaria ed instando per la sospensione dell'esecutività della sentenza ai sensi dell'articolo 407 Cpc. Al detto terzo, infatti, è riconosciuto un mezzo di impugnazione, l'opposizione ordinaria, nell'ambito del quale egli ha la possibilità di sottrarsi all'esecuzione della sentenza inter alios. Questo il principio espresso dalla Sezione II della Cassazione con l'ordinanza 16 marzo 2022 n. 8590 .

I precedenti
Ricordata in motivazione, nella sentenza in rassegna, Cassazione, sezione unite, sentenza 23 gennaio 2015, n. 1238 in Foro it., 2015, I, c. 2062 (con note di Costantino G., Sui rimedi utilizzabili dal litisconsorte necessario pretermesso. Recensione a saggio in veste di sentenza e di Proto Pisani A., Ancora (dopo decenni) sulla opposizione di terzo ordinaria), secondo cui, in particolare:
- da un lato, il terzo legittimato all'opposizione ordinaria ai sensi dell'articolo 404, primo comma, Cpc, non può, ancorché litisconsorte necessario pretermesso, proporre opposizione all'esecuzione promossa sulla base di un titolo giudiziale formatosi inter alios, salvo che sostenga che quanto stabilito dal predetto titolo sia stato soddisfatto oppure sia stato modificato da vicende successive, sicché non vi è più nulla da eseguire, nel qual caso deve ritenersi legittimato ai sensi dell'articolo 615 Cpc. Ove, inoltre, l'esecuzione del titolo formatosi inter alios si estenda al di fuori dell'oggetto previsto nella statuizione giudiziale, sicché l'esecuzione non è sorretta dal titolo, il terzo può opporsi, nelle forme dell'articolo 619 Cpc, quale soggetto la cui posizione è effettivamente incisa dalla esecuzione, ancorché formalmente terzo rispetto ad essa;
- dall'altro, il terzo legittimato all'opposizione ordinaria ai sensi dell'articolo 404, primo comma, Cpc, ancorché litisconsorte necessario pretermesso (così come il titolare di diritto autonomo e incompatibile, il falsamente rappresentato, il titolare di status incompatibile con quello accertato inter alios), non può, al fine di incidere sull'efficacia del titolo, proporre opposizione ai sensi dell'articolo 615, primo e secondo comma, Cpc, avverso l'esecuzione promossa sulla base del titolo giudiziale costituito dalla sentenza pronunciata pur nella sua pretermissione, neppure se la procedura esecutiva, in forma specifica e formalmente diretta contro la parte della sentenza opponibile, lo coinvolga quale detentore materiale del bene, ma può far valere la sua situazione per bloccare l'esecuzione (o l'esecutività del titolo) esclusivamente con l'opposizione ordinaria, nel cui ambito ottenere, ai sensi dell'articolo 407 Cpc, la sospensione dell'esecutività della sentenza;
- da ultimo, che il litisconsorte necessario pretermesso (come anche il terzo titolare di diritto autonomo e incompatibile, il falsamente rappresentato e il titolare di status incompatibile con quello accertato tra altre parti), che ai sensi dell'articolo 404 Cpc è ammesso all'opposizione ordinaria avverso la sentenza resa in un giudizio inter alios, può anche proporre una azione di accertamento autonoma della sua posizione, ma, sino al passaggio in giudicato della sentenza che riconosca la situazione come da lui dedotta, gli è preclusa ogni tutela, anche cautelare, avverso l'efficacia esecutiva o gli affetti esecutivi o accertativi derivanti dalla sentenza inter alios non opposta.

Il terzo estraneo
Nel senso che il terzo estraneo ad un giudizio reso inter alios, può chiedere, con azione diretta in separato giudizio, l'accertamento dei propri autonomi diritti, cioè statuizioni nuove e di contenuto diverso rispetto a quelle della sentenza resa tra le altre parti e contro la quale avrebbe potuto proporre opposizione, Cassazione, sentenza 27 dicembre 2017, n. 30941, in Giurisprudenza italiana, 2018, p. 1862, con nota di Russo A., Custodia e utilizzo della cosa.
Sempre in argomento si è precisato, altresì, in sede di legittimità:
- il terzo che sostiene di aver acquisito per usucapione un bene di cui è stata ordinata la demolizione, per effetto di pronuncia resa in un giudizio svoltosi tra altri soggetti, deve proporre l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404 Cpc quando allega che l'usucapione è maturata anteriormente alla formazione del titolo esecutivo, trattandosi di una pretesa incompatibile con la sentenza azionata, mentre deve proporre l'opposizione all'esecuzione di cui all'articolo 615 Cpc, qualora alleghi che l'usucapione sia maturata successivamente alla formazione del titolo giudiziale e costituisca pertanto un fatto impeditivo della pretesa esecutiva, Cassazione, sentenza 26 maggio 2020, n. 9720;
- nella esecuzione per consegna o rilascio, avviata in forza di sentenza resa inter alios, ove il terzo lamenti una lesione della sua situazione soggettiva che gli deriva non già da un errore sorto nel procedimento esecutivo, bensì direttamente dalla sentenza che ha accertato un diritto incompatibile con quello da lui vantato, egli non può proporre l'opposizione di terzo all'esecuzione, ai sensi dell'articolo 619 Cpc, ma deve invece impugnare il provvedimento stesso con l'opposizione di terzo ordinaria, ai sensi dell'articolo 404, comma 1, Cpc, Cassazione, sentenza 20 novembre 2018, n. 29850, in Foro it., 2019, I, c. 1730 (con nota di Proto Pisani A., Pubblica ammenda se ho concorso a gravi svarioni della Corte di cassazione), che ha cassato senza rinvio la decisione di merito riguardante l'opposizione all'esecuzione avanzata da un terzo che - sostenendo di essere proprietario del bene per averlo acquistato dall'esecutato, il quale, a sua volta, lo aveva acquisito per usucapione ventennale accertata con sentenza - aveva contestato il diritto di agire in executivis in forza di una sentenza di condanna a restituire un immobile;

Sentenza di condanna
- l'ordine contenuto in una sentenza di condanna al rilascio di immobile spiega efficacia nei confronti non solo del destinatario della relativa statuizione, ma anche di chiunque si trovi a detenere il bene nel momento in cui la sentenza stessa venga coattivamente eseguita, non potendo l'ordine de quo venir contrastato da un eventuale titolo giustificativo della disponibilità del bene in contestazione, diverso da quello preso in esame dalla pronuncia giurisdizionale, e potendo d'altronde il detentore, qualora ritenga lesi i suoi diritti dal provvedimento di rilascio, provvedere alla loro tutela mediante opposizione di terzo ex articolo 404 Cpc, ovvero con autonoma azione di accertamento, Cassazione, sentenza 2 dicembre 2016, n. 24637;
- in ipotesi di esecuzione forzata per rilascio in virtù di sentenza di condanna conseguente a risoluzione di un contratto di comodato, il terzo detentore dell'immobile da rilasciare - nei cui confronti il titolo può essere eseguito - è legittimato a proporre opposizione all'esecuzione, qualora sostenga di possedere il bene in forza di un titolo autonomo non pregiudicato dalla sentenza azionata, Cassazione, sentenza 13 febbraio 2015, n. 2855, resa in una fattispecie in cui il terzo occupante aveva spiegato opposizione, deducendo di aver acquistato la proprietà del bene per usucapione;
- il terzo che abbia costruito opere e manufatti su un immobile del quale sia detentore e per il quale il proprietario abbia ottenuto, nei confronti di altro precedente detentore, già sua controparte contrattuale, una sentenza di condanna al rilascio, può opporsi all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 Cpc qualora sostenga di detenere l'immobile in virtù di un titolo autonomo, e perciò non pregiudicato da detta sentenza, ovvero ai sensi dell'art. 404, secondo comma, Cpc, ove invece, sostenga la derivazione del suo titolo da quello del precedente detentore e che la sentenza è frutto di collusione tra questi e il proprietario in suo danno, Cassazione, sentenza 27 giugno 2014, n. 14640;

Locatore e risoluzione del contratto
- il locatore può chiedere la risoluzione del contratto e la condanna al rilascio del bene nei confronti del conduttore anche nel caso in cui, al momento della proposizione della domanda, detto bene sia detenuto da un terzo, immessovi dal conduttore, perché la sentenza di condanna al rilascio ha effetto anche nei confronti del terzo, il cui titolo presuppone quello del conduttore. In questo caso, il terzo detentore dell' immobile, per il quale il locatore ha ottenuto, nei confronti del conduttore, una sentenza di condanna al rilascio, può opporsi all'esecuzione, ai sensi dell'articolo 615 Cpc, se sostiene di detenere l'immobile in virtù di un titolo autonomo; oppure può, ai sensi dell' articolo 404, comma secondo, Cpc, proporre opposizione di terzo alla sentenza, se invece sostiene la derivazione del suo titolo da quello del conduttore, ed esser la sentenza frutto di collusione tra questi e il locatore in suo danno, Cassazione, sentenza 24 luglio 2012, n. 12895.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©