Lavoro

Minori stranieri non accompagnati: il permesso di soggiorno potrà consentire l'accesso al lavoro

La richiesta deve essere presentata non prima di 90 giorni antecedenti il compimento della maggiore età

di Marco Noci

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Il Dpr 4 ottobre 2022 n. 191 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 2022 ed in vigore dal prossimo 28 dicembre 2022 - modifica il Dpr n. 394/1999 (regolamento attuativo del Dlgs n. 286/1998 T.U. immigrazione) prevedendo, tra l'altro, che i permessi per minore età e per motivi familiari al minore straniero non accompagnato consentono lo svolgimento di attività lavorativa autonoma o subordinata e di formazione per l'accesso al lavoro, nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro minorile.

La definizione
Per minore straniero non accompagnato (acronimo MSNA) si intende "il minorenne non avente la cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel
territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano".
I diritti dei minori stranieri non accompagnati e le procedure che li riguardano sono disciplinati da specifiche norme quali la legge n. 47/2017 ( Legge Zampa), il codice civile,
la legge n. 184/1983, il Dlgs n. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione), il Dlgs n.142/2015 che ha, tra l'altro, dettagliato il sistema di accoglienza per i MSNA. Tra le norme internazionali riguardanti i minori si richiama la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata in Italia e resa esecutiva con la legge n. 176/1991.
Al raggiungimento della maggiore età, allo straniero può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di lavoro subordinato o autonomo, di attesa occupazione o cure mediche. La norma in esame prevede, inoltre, che il permesso di soggiorno per richiesta asilo, rilasciato al msna può essere convertito in permesso di soggiorno per uno dei motivi sopra elencati, nel caso in cui venga negata la protezione internazionale, anche dopo il raggiungimento della maggiore età.
In tal caso la richiesta deve essere presentata entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione del diniego della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ovvero entro 30 giorni dalla notifica del decreto non impugnabile con cui il Tribunale nega la sospensione del provvedimento impugnato ovvero entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto del Tribunale di rigetto del ricorso.

Le modalità di conversione del permesso
Il Dpr in commento consente ai MSNA affidati oppure sottoposti a tutela, titolari di un permesso di soggiorno per minore età o per motivi familiari, la possibilità di convertire il permesso in essere in motivi di studio, di lavoro subordinato o autonomo, di attesa occupazione, purché muniti del parere favorevole rilasciato dalla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione presso il Ministero del lavoro.
La richiesta deve essere presentata non prima di 90 giorni antecedenti il compimento della maggiore età e, comunque, non oltre 60 giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno per il quale si chiede la conversione. di 90 giorni antecedenti il compimento della maggiore età e, comunque, non oltre 60 giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno per il quale si chiede la conversione.
Le competenze del Ministero del Lavoro, in tema di minori stranieri non accompagnati, sono contenute nel Dpcm n. 535/1999, e consistono: nel censimento dei dati dei msna presenti in Italia; cooperazione e raccordo con le altre amministrazioni coinvolte; nei compiti di impulso e di ricerca, attraverso le indagini familiari, al fine di procedere all'individuazione dei familiari nel Paese di origine dei minori e nell'emissione del parere positivo ai sensi dell'art. 32 del D.lgs n. 286/1998, così come modificato dalla Legge 2 agosto 2011, n. 129.
Il Dpr 191/2022 prevede inoltre che in caso di divieto di espulsione o di respingimento, il questore rilascia il permesso di soggiorno per minore età allo straniero non accompagnato fino al compimento della maggiore età.
Infine il permesso di soggiorno per minore età viene riconosciuto anche al minore di 14 anni affidato o sottoposto a tutela di uno straniero regolarmente soggiornante mentre il permesso di soggiorno per motivi familiari viene rilasciato al MSNA infra quattordicenne affidato o sottoposto a tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente ovvero al minore ultraquattordicenne, affidato o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante o di un cittadino italiano con lo stesso convivente.

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