Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) negoziazione assistita in corso di causa e comunicazione dell'invito; (ii) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e parte onerata; (iii) mediazione obbligatoria, partecipazione al procedimento e rappresentanza del difensore; (iv) mediazione obbligatoria ed azione revocatoria ordinaria; (v) mediazione obbligatoria, partecipazione dell'amministratore condominiale e proroga del primo incontro; (vi) arbitrato irrituale, natura dell'eccezione di compromesso e regime impugnatorio; (vii) mediazione obbligatoria ed inosservanza del termine assegnato dal giudice.

A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI
NEGOZIAZIONE ASSISTITA
Tribunale di Rieti, Sezione civile, sentenza 23 aprile 2021, n. 230
La pronuncia, resa in tema di negoziazione assistita, precisa che ove la procedura venga disposta dal giudice in corso di causa, deve ritenersi idonea al fine di realizzare la condizione di procedibilità della domanda la comunicazione dell'invito rivolta anche al solo difensore a mezzo del quale la parte sta in giudizio.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Corte di Appello di Roma, Sezione VIII civile, sentenza 18 maggio 2021, n. 3387
La sentenza, pronunciata in sede di gravame contro la decisione di prime cure che, accogliendo l'opposizione aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto, aderisce al principio enunciato dalle Sezioni Unite del Supremo Collegio secondo cui nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta, sicché, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1–bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Milano, Sezione VI civile, sentenza 18 giugno 2021, n. 5232
La pronuncia, uniformandosi all'indirizzo recepito in seno alla giurisprudenza di legittimità, riafferma che nel procedimento di mediazione obbligatoria, pur essendo necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, le stesse possono farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Novara, Sezione civile, sentenza 18 giugno 2021, n. 444
La sentenza conferma l'indirizzo giurisprudenziale incline a ritenere non soggetta al tentativo di mediazione obbligatoria l'azione revocatoria ordinaria promossa ex articolo 2901 cod. civ., non essendo tale controversia ascrivibile alla materia dei diritti reali.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIATribunale di Venezia, Sezione I civile, sentenza 7 luglio 2021, n. 1416
La pronuncia specifica che, ai fini della rituale partecipazione del Condominio al primo incontro del procedimento, la proroga del mediatore per consentire all'amministratore di munirsi della delibera assembleare autorizzativa deve essere richiesta del Condominio, ricadendo pertanto in capo a quest'ultimo, nella persona dell'amministratore medesimo, l'onere di attivarsi per ottenerla.

ARBITRATO IRRITUALE Corte di Appello di Genova, Sezione II civile, sentenza 6 luglio 2021, n. 779
La pronuncia, resa in tema di arbitrato irrituale, riafferma il principio secondo il quale, ancorché formulata in termini di accoglimento o rigetto di una eccezione di incompetenza, la decisione con cui il giudice, in presenza di una eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sé va considerata come decisione pronunciata su questione preliminare di merito, in quanto attinente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria, con la ulteriore conseguenza che una tale pronunzia è impugnabile con l'appello formandosi il giudicato ove questo non sia proposto.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Ravenna, Sezione civile, sentenza 12 luglio 2021, n. 531
Nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso a fronte del mancato pagamento di canoni di locazione, la pronuncia afferma che qualora l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione obbligatoria nel termine assegnato dal giudice ex articolo 5, comma 1–bis del Dlgs n. 28 del 2010 venga assolto tardivamente dalla parte gravata senza alcuna tempestiva istanza di proroga o di rimessione in termini, consegue la declaratoria di improcedibilità del giudizio.

A.D.R. – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Condizione di procedibilità della domanda – Procedura disposta dal giudice in corso di causa – Comunicazione dell'invito al difensore della parte costituita – Idoneità al fine dell'avveramento della condizione di procedibilità del giudizio. (Cpc, articolo 84; Dl, n. 132/2014, articoli 3 e 4)
In tema di negoziazione assistita, ove la procedura venga disposta dal giudice in corso di causa, deve ritenersi idonea al fine di realizzare la condizione di procedibilità della domanda la comunicazione dell'invito rivolta anche al solo difensore a mezzo del quale la parte sta in giudizio (Nel caso di specie, relativo ad una controversia avente ad oggetto la domanda diretta all'accertamento ed alla declaratoria dell'inefficacia di un contratto preliminare di compravendita immobiliare con conseguenti statuizioni, il giudice adito ha ritenuto infondata la domanda di improcedibilità del giudizio formulata nelle conclusioni da parte convenuta per omesso espletamento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita ex articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, precisando inoltre che parte attrice aveva in precedenza espletato anche il tentativo di mediazione ex Dlgs n. 28/2010, non riscontrato ex adverso).
Tribunale di Rieti, Sezione civile, sentenza 23 aprile 2021, n. 230 – Giudice Morabito

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Procedimento monitorio – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Onere di promuovere la procedura conciliativa – Grava su parte opposta – Inosservanza – Conseguenze e fondamento – Fattispecie in materia locatizia. (Cpc, articoli 633, 645, 647, 653; D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo. Tale soluzione interpretativa ha il pregio di valorizzare rispettivamente: a) l'elemento letterale della norma (articolo 4,comma 2, ed articolo 5 comma 1 bis del Dlgs n. 28 del 2010) secondo cui la parte che intende agire in giudizio è tenuta ad esperire il procedimento di mediazione attraverso una istanza che, tra l'altro, deve indicare specificamente "l'oggetto e le ragioni della pretesa" – essendo quindi l'attore la parte più idonea ad esporre tali ragioni –, e che produce altresì un effetto interruttivo della prescrizione analogo a quello prodotto dalla domanda, risultando quindi coerente ritenere coincidente la parte attrice – nella specie in senso sostanziale – con quella che presenta la istanza di mediazione; b) l'elemento logico sistematico – applicato alla stregua dell'insegnamento del Giudice delle Leggi che riguarda con sfavore l'effetto decadenziale dall'azione giudiziaria per omesso esperimento di forme di accesso alla giurisdizione – secondo cui la finalità deflattiva da riconoscere al sistema della mediazione non può comportare il sacrificio del diritto di difesa in favore del principio di efficienza e ragionevole durata del processo, tanto più considerando che non sarebbe possibile assimilare l'inerzia dell'opponente sanzionata dall'articolo 647 cod. proc. civ. con l'esecutività del decreto, alla diversa ipotesi in cui l'opponente, notificando l'atto di opposizione e costituendosi tempestivamente in giudizio, e dunque pure avendo manifestato ritualmente di volere contestare la pretesa, riceverebbe la medesima sanzione per non aver proceduto al tentativo di mediazione (Nel caso di specie, il giudice d'appello ha ritenuto infondato l'unico motivo di impugnazione con il quale gli appellanti avevano eccepito la "…Nullità e illegittimità della sentenza impugnata per omessa mediazione obbligatoria…", non avendo il giudice di prime cure rilevato alla prima udienza la mancanza dell'istanza di mediazione né disposto d'ufficio la mediazione, il cui onere, secondo la tesi prospettata dagli appellanti medesimi, sarebbe dovuto gravare sull'opponente, quale convenuto in senso sostanziale, e dalla cui omissione deriverebbe l'improcedibilità della spiegata opposizione, con conferma ed irrevocabilità del decreto ingiuntivo opposto). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre 2020, n. 19596; Cassazione, sezione civile III, sentenza 3 dicembre 2015, n. 24629).
Corte di Appello di Roma, Sezione VIII civile, sentenza 18 maggio 2021, n. 3387 – Presidente Pannullo – Consigliere relatore Russo

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Partecipazione personale della parte – Conferimento del potere di rappresentanza – in capo all'avvocato che assiste la parte nel procedimento – Ammissibilità. (D.lgs. n. 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, nessuna disposizione di legge introduce chiaramente ed univocamente una deroga alla generale possibilità, in materia di diritti disponibili ed atti non personalissimi, di conferire mandato con rappresentanza ad altro soggetto (che ben potrebbe essere anche lo stesso avvocato difensore (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in seguito alla stipulazione di un contratto di finanziamento, il giudice adito, rilevato che nessuna eccezione risultava proposta – né in sede di mediazione, né nella comparsa di costituzione e risposta – sulla validità del mandato conferito al difensore di parte attrice, ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità del giudizio formulata dalla parte convenuta in ragione della mancata partecipazione al primo incontro dell'attore il quale, come confermato dal verbale di mediazione prodotto in giudizio, si era fatto rappresentare in sede di mediazione dal proprio legale, omettendo in tal modo di presenziare personalmente al tentativo obbligatorio di mediazione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 marzo 2019, n. 8473).
Tribunale di Milano, Sezione VI civile, sentenza 18 giugno 2021, n. 5232 – Giudice Macripò

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Ambito di applicazione – Controversie – Materia dei diritti reali – Azione revocatoria ordinaria – Assoggettamento – Esclusione. (Cc, articolo 2901; D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, non è soggetta al procedimento l'azione revocatoria ordinaria promossa ex articolo 2901 cod. civ. posto la stessa non è ascrivibile ad una controversia in materia di diritti reali, trattandosi di una causa tendente alla conservazione della garanzia patrimoniale, cui non è estensibile in via analogica il disposto dell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28/2010 (Nel caso di specie, relativo ad una domanda diretta alla declaratoria di inefficacia ex articolo 2901 cod. civ. di un atto di donazione, il giudice adito ha ritenuto infondata l'eccezione sollevata dal convenuto di improcedibilità della stessa mancata attivazione del procedimento di mediazione obbligatoria).
Tribunale di Novara, Sezione civile, sentenza 18 giugno 2021, n. 444 – Giudice Citro

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Ambito di applicazione – Controversie – Condominio negli edifici – Primo incontro – Legittimazione dell'amministratore a partecipare al procedimento – Proroga del mediatore per consentire all'amministratore di munirsi della delibera assembleare autorizzativa – Istanza del Condominio – Necessità. (Disp, att. c.c., articolo 71-quater; D.lgs. n. 28/2010, articolo 8)
In tema di mediazione obbligatoria relativa ad una controversia in materia condominiale, se è vero che, ai sensi dell'articolo 71-quater, commi 3 e 4, disp. att. cod. civ., "…Al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1135, secondo comma, del codice..." e che "…Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone…idonea proroga della prima comparizione…", è altrettanto vero che la predetta proroga deve essere richiesta "…su istanza del condominio...", ricadendo pertanto in capo a quest'ultimo l'onere di attivarsi per ottenere la proroga (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di impugnazione di una delibera assembleare, poi definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere e condanna del Condominio convenuto alla refusione delle spese di lite in favore della controparte in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, il giudice adito ha disatteso l'eccezione di irregolarità della procedura di mediazione sollevata dal Condominio il quale aveva lamentato che la mancata partecipazione alla procedura deflattiva era sostanzialmente ascrivibile all'Organismo adito, il quale non aveva rispettato la disciplina legislativa vigente in materia così come posta dall'articolo 8 del Dlgs n. 28/2010 e articolo 71-quater disp. att. cod. civ.; nella fattispecie concreta, tuttavia, pur a fronte di una nota inviata dall'organismo all'amministratore condominiale con la quale si invitava quest'ultimo ad aderire alla procedura, convocando con urgenza l'assemblea, nonché a fornire nel più breve tempo possibile una risposta per l'incontro di mediazione oggetto di rinvio, aveva fatto seguito la totale inerzia da parte del medesimo Condominio).
Tribunale di Venezia, Sezione I civile, sentenza 7 luglio 2021, n. 1416 – Giudice Paolini

Procedimento civile – Arbitrato – Forme – Arbitrato irrituale – Caratteri – Eccezione di compromesso – Natura – Questione preliminare di merito – Mezzo di impugnazione – Appello – Mancata proposizione – Conseguenze. (Cc, articolo 2909; Cpc, articoli 324 806, 808 e 808-ter)
Con l'arbitrato irrituale, le parti non demandano agli arbitri la decisione di una controversia, in sostituzione del giudice ordinario, bensì gli affidano il potere di comporre le eventuali questioni che sarebbero potute insorgere o che sono insorte tra le parti in ordine a determinati rapporti giuridici, mediante una composizione amichevole e transattiva poiché si sono impegnati a considerare la decisione come espressione della loro volontà. Proprio per la natura "contrattuale" dell'arbitrato irrituale, pertanto l'eccezione di compromesso non può dar luogo ad una questione di competenza, bensì di proponibilità della domanda e si concretizza in una eccezione sostanziale che è attinente al merito, riservata comunque alla parte, la quale può rinunciarvi, implicitamente o esplicitamente, ovvero, in alternativa, proporla, nei termini generalmente stabiliti per le eccezioni in senso stretto, ex articolo 183 cod. proc. civ. Ne consegue che la questione con la quale si prospetti la non riconducibilità della controversia nell'ambito di quelle contemplate dalla clausola compromissoria, attiene al merito e non involge una questione di giurisdizione che, se proposta, deve essere dichiarata inammissibile. Deriva da quanto precede, pertanto, che, ancorché formulata in termini di accoglimento o rigetto di una eccezione di incompetenza, la decisione con cui il giudice, in presenza di una eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sé va considerata come decisione pronunciata su questione preliminare di merito, in quanto attinente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria, con la ulteriore conseguenza che una tale pronunzia è impugnabile con l'appello formandosi il giudicato ove questo non sia proposto. (Nel caso di specie, relativo ad una controversia avente ad oggetto la domanda di pagamento di compensi professionali, la corte d'appello, nel riformare la pronuncia impugnata con la quale il giudice di prime cure aveva dichiarato la propria incompetenza a favore dell'arbitrato irrituale pattuito nella lettera di incarico e con condanna in solido degli attori al pagamento delle spese processuali, ha ritenuto fondato il ricorso all'autorità giudiziaria riconoscendo altresì la parziale sussistenza del credito reclamato in giudizio). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 8 agosto 2019, n. 21177).
Corte di Appello di Genova, Sezione II civile, sentenza 6 luglio 2021, n. 779 – Presidente Alparone – Estensore Marroni

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Ordinanza del giudice di invito ad esperire la procedura deflattiva – Assolvimento oltre il termine assegnato – Istanza di rimessione in termini o di proroga prima della sua scadenza – Mancanza – Improcedibilità del giudizio. (Cpc, articoli 152, 153 e 154; D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, qualora l'obbligo di esperire il procedimento nel termine quindicinale assegnato dal giudice ex articolo 5, comma 1-bis del Dlgs n. 28 del 2010 venga assolto tardivamente dalla parte gravata senza alcuna tempestiva istanza di proroga o di rimessione in termini, consegue la declaratoria di improcedibilità del giudizio (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il mancato pagamento di canoni locatizi, la dibattuta questione in seno alla giurisprudenza tra carattere ordinatorio o perentorio del termine "de quo" è apparsa al giudicante assolutamente irrilevante, in quanto, essendo stata la domanda di mediazione presentata ben oltre la scadenza del termine assegnato - sei mesi dalla data di ordinanza di assegnazione - , se si intendeva ritenere il predetto termine come perentorio ex articolo 153 cod. proc. civ., non risultava comunque formulata alcuna domanda di rimessione in termini per causa non imputabile alla parte, se, viceversa, si voleva considerare il termine come ordinatorio ex articolo 154 cod. proc. civ., non era stata parimenti presentata alcuna istanza di proroga prima della sua scadenza).
Tribunale di Ravenna, Sezione civile, sentenza 12 luglio 2021, n. 531 – Giudice Baronio

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