Famiglia

L'ex coniuge dell'Avvocato ha diritto a visionare la sua posizione pensionistica presso la Cassa Forense

Lo ha deciso il Tar Lazio con la sentenza 2842/2023

di Pietro Alessio Palumbo

L'attribuzione al giudice della crisi familiare di ampliati poteri d'ufficio, in ispecie di acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria ivi inclusi i dati dell'archivio dei rapporti finanziari, non fa venir meno l'esigenza della parte interessata di acquisire i documenti al di fuori del giudizio per il tramite dello strumento dell'accesso agli atti; proprio al fine di corroborare istanze sollecitatorie di eventuali ulteriori indagini d'ufficio ovvero di avviare altre iniziative giudiziarie sulla base di elementi specifici e circostanziati di cui abbia acquisito conoscenza all'esito dell'accesso. Su queste basi il Tar Lazio-Roma (sentenza 2842/2023) ha ritenuto illegittimo il diniego opposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense alla richiesta di accesso del coniuge divorziato agli atti concernenti la posizione dell'ex moglie, finalizzata ad eventuale iniziativa giudiziaria tesa a ridurre ovvero escludere l'assegno divorzile.

Il caso esaminato
In vicenda, durante il procedimento di divorzio nel periziare la condizioni psico-fisiche, il CTU nominato dal Tribunale aveva accertato condizioni psico-fisiche dell'Avvocato astrattamente compatibili con la pensione di invalidità disciplinata dal regolamento unico della Previdenza Forense ed a quella di inabilità normata dallo stesso regolamento. Dal che il ricorrente aveva chiesto alla Cassa di previdenza informazioni e documenti in ordine ad eventuali trattamenti pensionistici dell'Avvocato e di conoscere ed aver copia dell'eventuale indennità percepita dalla medesima in ragione della propria inabilità o invalidità al lavoro. Tale istanza veniva tuttavia rigettata dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense motivando con la presenza di "dati sensibili" nella documentazione in argomento.

Diritto di accesso e tutela della privacy
Il diritto di accesso va contemperato con altre esigenze, fra le quali la riservatezza di soggetti terzi. E deve essere esclusa, sempre e comunque, la prevalenza del diritto di accesso rispetto al diritto alla privacy; come pure del diritto alla riservatezza sul diritto di conoscere esattamente il contenuto di atti necessari per tutelare, in giudizio e fuori, una posizione giuridica riconosciuta dall'ordinamento. Il diritto d'accesso qualora sia motivato dalla cura o difesa di propri interessi giuridici, prevale sull'esigenza di privacy del terzo; pertanto l'interesse alla riservatezza recede quando l'accesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico nei limiti in cui sia effettivamente necessario. Con norme regolamentari possono prevedersi casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi; segnatamente quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni; benché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve tuttavia essere garantito ai richiedenti l'accesso a quei documenti amministrativi la cui conoscenza sia indispensabile per curare o difendere i propri interessi giuridici. E nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente necessario, come previsto dalla regolamentazione privacy. Può quindi affermarsi che quando entrano in gioco interessi giuridici anche non strettamente giudiziari, l'ostensione deve essere garantita senza limitazioni che non siano imprescindibili.

Documenti accesssibili
Ebbene, secondo il giudice amministrativo capitolino nella casistica in vicenda l'interesse per cui la parte chiede l'accesso in vista della verifica della eventuale sussistenza di trattamenti pensionistici o di invalidità goduti dall'ex coniuge ai fini di una richiesta di modifica della consistenza dell'assegno divorzile, si rivela senza dubbio tutelato dal nostro ordinamento giuridico; mentre al contrario non è possibile rinvenire in capo al ex coniuge controinteressato, una situazione giuridica avente carattere di preminenza o prevalenza, ossia tale da rendere necessaria la compressione ovvero il sacrificio del diritto d'accesso. La qualificazione dei documenti in questione come documenti amministrativi comporta quindi la loro piena accessibilità proprio in ragione di tale qualità oggettiva. Inoltre l'accesso documentale difensivo può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall'esercizio di poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi e di richieste di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile. Segnatamente nel caso di richiesta di documenti attinenti alla sfera economica, finanziaria o patrimoniale del coniuge o ex coniuge, non vengono in rilievo né dati sensibili quali definiti e tutelati dalla disciplina eurounitaria riferita ad informazioni su origine razziale, opinioni politiche e convinzioni religiose; né dati giudiziari; né dati "super-sensibili". Trattasi di documentazione da ritenersi visionabile nei casi in cui la relativa conoscenza sia necessaria per la cura e tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

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