Civile

La negoziazione assistita deve essere effettiva

Non si realizza la condizione di procedibilità se l’attore invita il convenuto ma poi rifiuta di proseguire

di Marco Marinaro

Non realizza la condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condotta della parte attrice che, dopo aver invitato la controparte ad aderire e stipulare la convenzione di negoziazione assistita, pur a fronte dell’accettazione di quest’ultima, abbia poi dichiarato, tramite il difensore, il diniego alla prosecuzione del tentativo. Sono le conclusioni cui giunge con la sentenza 1071 del 14 luglio 2021 il Tribunale di Tivoli (estensore Ottoni) in un processo relativo alla domanda di pagamento di una somma (inferiore a 50mila euro) a titolo di rimborso di una sanzione amministrativa.

La controversia originava da un accertamento tributario su un immobile oggetto di compravendita tra le parti; in particolare era stata accertata una discrasia tra il valore del locale e la somma indicata nel contratto a titolo di prezzo e il venditore agiva in giudizio contro il compratore sostenendo che quest’ultimo avrebbe assunto l’impegno di pagare integralmente la sanzione comminata in seguito alla rideterminazione d’ufficio del valore del bene venduto.

In esito alla prima udienza, il giudice, preso atto dell’eccezione di improcedibilità sollevata dal convenuto per il mancato preventivo esperimento della negoziazione assistita obbligatoria, assegnava termine per lo svolgimento della procedura.

In ottemperanza all’ordinanza giudiziale, l’attore invitava il convenuto ad aderire e stipulare la convenzione di negoziazione assistita. Ma, dopo che il convenuto aveva accettato, l’attore dichiarava a mezzo del suo difensore che non aveva interesse ad aderire alla negoziazione.

Il Tribunale di Tivoli - nel richiamare la giurisprudenza del Tribunale di Firenze relativa alla mediazione - afferma che la negoziazione assistita deve essere effettiva. Nel caso esaminato, invece, la procedura è stata del tutto fittizia «essendo mancato un serio tentativo di dialogo tra le parti, le quali non hanno neppure partecipato al primo incontro».

Nella motivazione il giudicante chiarisce che non si può equiparare al rifiuto del convenuto quello dell’attore promotore della procedura di negoziazione assistita poiché è sull’attore che grava l’onere di realizzare la condizione di procedibilità dell’azione promossa. Non è prevista infatti «un’ipotesi di realizzazione “fittizia” della condizione di procedibilità rimessa all’inerzia o al rifiuto dell’attore perché equivarrebbe a rendere meramente facoltativo l’esperimento della procedura di risoluzione alternativa della controversia, di fatto vanificando completamente la ratio dell’istituto».

Nella vicenda esaminata, la condotta tenuta dall’attore - che aveva invitato la convenuta per poi comunicare, tramite il difensore, il suo diniego alla prosecuzione del tentativo - viene qualificata come «elusiva» sulla base della normativa vigente in quanto il tentativo di negoziazione assistita deve essere effettivo (sul tema, nello stesso senso, si è già pronunciato il tribunale di Salerno con la sentenza del 16 dicembre 2019).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©