Civile

Al primo incontro di mediazione parti e avvocati presenti di persona

Per la Cassazione serve il contatto diretto per risolvere il conflitto

di Marco Marinaro

Gli orientamenti della giurisprudenza di merito e le buone prassi convergono nel ritenere che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti le parti personalmente con l’assistenza dei loro avvocati. Si tratta di una soluzione interpretativa fondata sulle norme del 2013 (decreto legge 69), che hanno dato origine a un contrasto giurisprudenziale sulla necessaria presenza personale delle parti, sulla possibilità e sulle modalità della rappresentanza e sull’effettività della mediazione. L’orientamento più rigoroso prendeva l’avvio nel 2014 presso il Tribunale di Firenze e si diffondeva presso altri uffici giudiziari.

Il contatto tra parti e mediatore

L’evoluzione interpretativa ha trovato il suo arresto in Cassazione con la sentenza 8473 del 2019, che ha chiarito come il successo della mediazione sia riposto «nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie alla interlocuzione diretta e informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi, e aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l’acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione».

D’altronde, la medesima sentenza valorizza l’assistenza legale non senza delineare il nuovo profilo professionale dell’avvocato «esperto in tecniche negoziali» che ha acquisito «ulteriori competenze di tipo relazionale e umano, inclusa la capacità di comprendere gli interessi delle parti al di là delle pretese giuridiche avanzate».

La procura

La Cassazione, con la sentenza 8473/2019, ha anche ritenuto che si possa liberamente delegare chiunque - compreso il proprio difensore - mediante una procura sostanziale avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione. Tuttavia, il contrasto giurisprudenziale sul punto è ancora vivace. Mentre infatti sembra prevalere la tesi che si colloca nella scia della Cassazione, consentendo sempre di farsi rappresentare (Tribunale di Forlì, sentenza 2 febbraio 2021; Tribunale di Perugia, sentenza 25 marzo 2021; Tribunale di Monza, sentenza 16 aprile 2021), d’altro canto per alcuni tribunali il rifiuto di partecipazione personale senza giustificato motivo può costituire, per la parte attrice, causa di improcedibilità della domanda e, in ogni caso, per tutte le parti costituite, presupposto per l’irrogazione - anche nel corso del giudizio - della sanzione pecuniaria, oltre che fattore da cui desumere argomenti di prova (Tribunale di Busto Arsizio, 10 febbraio 2021; Tribunale di Roma, sentenza del 27 giugno 2019).

Quanto alle modalità di conferimento della procura per la rappresentanza in mediazione, i giudici di merito aderiscono alle indicazioni della Cassazione, secondo cui deve essere rilasciata una procura speciale sostanziale «avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione … (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia» (per tutti, Tribunale di Torino, 12 marzo 2021).

In tal senso, la partecipazione è necessaria e non è sufficiente a evitare la declaratoria di improcedibilità la preventiva comunicazione al mediatore di indisponibilità a prendere parte al procedimento (Corte di appello di Ancona, sentenza 15 aprile 2021), anche eventualmente illustrandone le ragioni (Tribunale di Torino, sentenza 30 aprile 2021), non potendosi in ogni caso valutare la dedotta inutilità della procedura conciliativa alla luce delle pretese temerarie della controparte, dovendosi ritenere irrilevante la prognosi di impossibilità di un accordo, considerato che la partecipazione alla mediazione è doverosa (Corte appello Genova, sentenza 13 luglio 2020).

Dopo il primo incontro

Resta il contrasto anche sull’effettività della mediazione: parte della giurisprudenza di merito non sembra conformarsi all’obiter dictum contenuto sempre nella pronuncia della Cassazione, per cui la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro, se una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate, comunichino la propria indisponibilità a procedere oltre.

Le decisioni

Assenza solo giustificata
L’assenza all’incontro di mediazione della parte invitata - pur comunicata anticipatamente in una lettera inviata al mediatore - determinata dalla considerazione dell’inutilità della procedura conciliativa alla luce delle pretese temerarie della controparte non può ritenersi giustificata in quanto è irrilevante la prognosi di impossibilità di un accordo.
Corte d’appello di Genova, sentenza 13 luglio 2020


Partecipazione da favorire

Le parti devono partecipare personalmente alla mediazione con l’assistenza di un avvocato e il mediatore deve adottare ogni opportuna iniziativa per assicurare la presenza personale delle parti, ad esempio disponendo un rinvio del primo incontro, sollecitando il difensore della parte assente a stimolarne la comparizione o dando atto a verbale che la parte non ha partecipato personalmente agli incontri, né ha nominato un suo delegato.
Tribunale di Busto Arsizio, 10 febbraio 2021

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