Rassegne di Giurisprudenza

Dichiarazione di adottabilità del minore: verifica del giudice di comportamenti pregiudizievoli per una crescita sana ed equilibrata

a cura della Redazione Plus Plus Diritto

Adozione e affidamento - Affidamento di un minore - Dichiarazione di adottabilità del minore - Comportamenti pregiudizievoli per una crescita sana ed equilibrata - Verifica da parte del giudice
Ai fini dell'accertamento dello stato di abbandono quale presupposto della dichiarazione di adottabilità, non basta che risultino insufficienze o malattie mentali, anche permanenti, o comportamenti patologici dei genitori. E' necessario accertare la capacità genitoriale in concreto di ciascuno di loro, verificando l'esistenza di comportamenti pregiudizievoli per la crescita equilibrata e serena dei figli e tenendo conto della positiva volontà dei genitori di recupero del rapporto con essi.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezioni 1, Sentenza del 12 luglio 2022, n. 21992

Adozione - Condizioni - Situazione di abbandono - In genere presupposti - Accertamento - Indagine sui genitori e sui familiari entro il quarto grado disponibili - Modalità
La dichiarazione di adottabilità del minore costituisce una "extrema ratio" che si fonda sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, da compiersi tenendo conto che il legislatore, all'art. 1 l. n. 184 del 1983, ha stabilito il prioritario diritto del minore di rimanere nel nucleo familiare anche allargato di origine, quale tessuto connettivo della sua identità. La natura non assoluta, ma bilanciabile, di tale diritto impone un esame approfondito, completo e attuale delle condizioni di criticità dei genitori e dei familiari entro il quarto grado disponibili a prendersi cura del minore e delle loro capacità di recupero e cambiamento, ove sostenute da interventi di supporto adeguati anche al contesto socioculturale di riferimento.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Ordinanza del 14 settembre 2021, n. 24717

Adozione - Stato di adottabilità - Accertamento - Recupero delle capacità genitoriali - Giudizio prognostico - Contenuto - Fattispecie. (C ostituzione, articoli 2, 3 e 30; legge 4 maggio 1983 n. 184, articoli 1 e 8; legge 28 marzo 2001 n. 149)
In tema di accertamento dello stato di adottabilità, posto che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità costituisce solo una soluzione estrema, essendo il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia d'origine, quale ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, tutelato in via prioritaria dall'articolo 1 della legge n. 184 del 1983, il giudice di merito deve operare un giudizio prognostico teso, in primo luogo, a verificare l'effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento sia alle condizioni di lavoro, reddituali ed abitative, senza però che esse assumano valenza discriminatoria, sia a quelle psichiche, da valutarsi, se del caso, mediante specifica indagine peritale, estendendo detta verifica anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la concreta possibilità di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali. (La mancanza di assistenza morale, ha osservato la Suprema corte, deve essere fondata su una valutazione quanto più prossima alla decisione e, se confermativa di un accertamento meno recente, deve fondarsi sul rilievo di tutti i fattori concomitanti a determinare la condizione genitoriale esaminata, ovvero - nella specie - a non ignorare il contesto socioculturale di partenza, la assoluta inusualità del trauma vissuto da madre e minore e il breve tempo di osservazione, in stretta connessione con la necessità di acquisire la certezza che la criticità riscontrata non abbia carattere transitorio).
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Ordinanza del 14 settembre 2021, n. 24717

Adozione - Adozione (dei minori d'età) - Adottandi - Adottabilità - Dichiarazione - Minori con genitori o parenti esistenti - Sottrazione ai genitori biologici come misura eccezionale - Configurabilità - Utilizzabilità - Condizioni - Impraticabilità di altre misure
L'adozione del minore, recidendo ogni legame con la famiglia di origine, costituisce una misura eccezionale (una "extrema ratio") cui è possibile ricorrere non già per consentirgli di essere accolto in un contesto più favorevole, così sottraendolo alle cure dei suoi genitori biologici, ma solo quando si siano dimostrate impraticabili le altre misure, positive e negative, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il ricongiungimento con i genitori biologici, ivi compreso l'affidamento familiare di carattere temporaneo, ai fini della tutela del superiore interesse del figlio.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Sentenza del 14 aprile 2016, n. 7391

Adozione - Adozione (dei minori d'età) - Adottandi - Adottabilità - Dichiarazione - Minori con genitori o parenti esistenti - Dichiarazione di adottabilità - Presupposti - Dimostrazione in concreto dello stato di abbandono - Necessità - Valutazione sommaria di incapacità genitoriale - Inutilizzabilità - Limiti
Il ricorso alla dichiarazione di adottabilità di un figlio minore è consentito solo in presenza di fatti gravi, indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere specificamente dimostrati in concreto, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppure espressi da esperti della materia, non basati su precisi elementi fattuali idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio e di cui il giudice di merito deve dare conto.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Sentenza del 14 aprile 2016, n. 7391