Lavoro

Avvocati: sospesi i praticanti abilitati assunti nell'ufficio del processo

Il parere del CNF sulla compatibilità dell'assunzione nell'ufficio del processo con la pratica forense e il mantenimento della partita Iva per gli avvocati

di Marina Crisafi

L'assunzione di avvocati e praticanti presso l'ufficio del processo ha destato fin da subito una serie di interrogativi. Ferma la sospensione dalla professione, dopo i chiarimenti di legge, altri dubbi sono insorti con riferimento alla compatibilità dell'assunzione con la pratica forense e in ordine al mantenimento della partita Iva per gli avvocati. Dubbi oggetto di appositi quesiti da parte del Dipartimento per gli Affari di giustizia che il CNF ha chiarito con parere del 10 maggio scorso.

I quesiti del ministero
I quesiti formulati dal DAG al Consiglio Nazionale Forense con nota del 12 aprile 2022, sono i seguenti:
«1) se il praticante possa proseguire il periodo di tirocinio per l'accesso alla professione forense, pure a seguito dell'assunzione presso l'Ufficio del Processo;
2) se l'avvocato, assunto presso l'Ufficio del Processo, possa mantenere la titolarità di partita IVA. e se l'eventuale cessazione della stessa sia compatibile con la sospensione d'Ufficio dall'esercizio della professione, configurata dal richiamato art. 11, comma 2-bis, del d. l. n. 80/2021».

Ufficio del processo e incompatibilità con la professione forense
Come da disposizione legislativa (articolo 11, comma 2-bis del dl n. 80/2021), ormai è chiaro, ricorda il CNF, che l'assunzione presso l'ufficio del processo "configura causa di incompatibilità con l'esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica". Sia l'avvocato che il praticante, secondo la norma, devono dare peraltro comunicazione dell'assunzione al consiglio dell'ordine presso il quale risultino iscritti, posto che "la mancata comunicazione costituisce causa ostativa alla presa di possesso nell'ufficio per il processo".

Assunzione ufficio del processo e pratica forense
Quanto alla prosecuzione della pratica forense, preliminarmente il CNF si riporta alla norma di cui all'articolo 11 citata, la quale non contiene una specifica previsione relativa alla sospensione ovvero all'interruzione del tirocinio in conseguenza dell'assunzione presso l'ufficio del processo.
La disposizione, infatti, è dedicata esclusivamente alla "sospensione dall'esercizio dell'attività professionale" e prevede soltanto che il praticante comunichi al COA l'avvenuta assunzione e che il periodo svolto presso l'ufficio del processo possa essere ricongiunto con il periodo di pratica forense.
Per cui, afferma il Consiglio Nazionale Forense, "in assenza di una previsione che esplicitamente lo preveda, non è possibile ritenere che l'assunzione presso l'ufficio per il processo comporti la sospensione del tirocinio, anche considerando che la sospensione sarebbe pregiudizievole per il praticante".
Una conclusione peraltro coerente sia con la circostanza che l'ordinamento forense non prevede possibilità alcuna di sospensione del tirocinio, sia con la previsione di cui all'articolo 41, comma 4, della legge n. 247/2012, secondo cui "il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse".
In sostanza, il praticante potrà continuare a svolgere il tirocinio e potrà anche ricongiungere il periodo trascorso alle dipendenze dell'ufficio del processo con il periodo di tirocinio per l'accesso alla professione.

Incompatibilità praticante abilitato all'esercizio della professione
Diverso è il caso, invece, precisa il CNF, del praticante abilitato all'esercizio della professione in sostituzione del dominus.
In questo caso, è lo stesso ultimo periodo del comma 12 dell'art. 41 della legge n. 247/2012, a lasciare intendere che al praticante abilitato al patrocinio sostitutivo si applichi la disciplina della sospensione dall'esercizio della professione prevista per l'avvocato. La norma, infatti, prevede che l'abilitazione abbia una durata di cinque anni "salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale".
Conseguentemente, a differenza del praticante non abilitato, conclude il Consiglio, "il praticante abilitato al patrocinio assunto presso l'ufficio del processo non potrà continuare a svolgere la professione in sostituzione del dominus".
Per cui, pur rimanendo iscritto ad ogni altro effetto nel Registro dei praticanti, "la sua iscrizione nel registro dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo dovrà essere invece sospesa".

Mantenimento partita Iva
Quanto al quesito sulla partita Iva, il CNF premette di non avere specifica competenza in materia tributaria e fiscale e suggerisce di rivolgere il quesito al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Tuttavia, per quanto di competenza, osserva che in caso di sospensione dall'esercizio della professione, "la titolarità – o meno – di partita Iva diviene irrilevante". È chiaro che, rientrando tale titolarità tra gli indicatori dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, la stessa beninteso "deve essere riattivata al termine della sospensione".

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